Convenzione sullo statuto degli apolidi |
Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che essi potrebbero promulgare per garantire l'applicazione della presente Convenzione.
Per quanto non possano essere composte in altro modo, le contestazioni tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti in causa, alla Corte internazionale di Giustizia.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite fino al 31 dicembre 1955.
2. Essa può essere firmata:
a) da tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
b) da ogni altro Stato non membro, invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto degli apolidi;
c) da tutti gli Stati che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato a firmare o a aderire.
3. Essa dev'essere ratificata e gli strumenti di ratificazione devono essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
4. Gli Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione.
L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
1. Ogni Stato può, all'atto della firma, della ratificazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale, oppure a uno o più territori siffatti.
Tale dichiarazione ha effetto a contare dall'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.
2. In seguito, l'estensione dell'applicazione può avvenire in ogni tempo mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite e ha effetto dopo novanta giorni a contare dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ricevuto la notificazione, oppure alla data d'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, se quest'ultima data è posteriore.
3. Per ciò che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà applicabile alla data della firma, della ratificazione o adesione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere, appena possibile, le misure necessarie per l'estensione dell'applicazione a detti territori, con riserva del consenso dei governi di tali territori, qualora ciò fosse richiesto per motivi costituzionali.
Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicate le seguenti disposizioni:
a) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono identici a quelli delle Parti che non sono Stati federativi;
b) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni che compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù del sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il Governo federale comunicherà detti articoli, nel più breve termine possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;
c) uno Stato federativo partecipe della presente Convenzione comunicherà, su domanda di qualsiasi altro Stato contraente trasmessagli dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un esposto della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costitutive, per ciò che concerne l'una o l'altra disposizione della Convenzione; nell'esposto, dev'essere indicato in quale misura la disposizione di cui si tratta sia stata eseguita in virtù di un atto legislativo o in altro modo.
1. All'atto della firma, della ratificazione o dell'adesione, ciascuno Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33 a 42 compreso.
2. Ciascuno Stato contraente che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito del sesto strumento di ratificazione o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del sesto strumento di ratificazione o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione da parte di detto Stato.
1. Ciascuno Stato contraente può disdire la presente Convenzione, in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. La disdetta ha effetto, per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all'articolo 36 può comunicare successivamente al Segretario generale delle Nazioni Unite che la Convenzione non è più applicabile ai territori indicati nella comunicazione.
In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile ai territori di cui si tratta, un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.
1. Ciascuno Stato contraente può in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della presente Convenzione.
2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite raccomanda, se è il caso, le misure che devono essere prese circa siffatta domanda.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell'articolo 35:
a) le firme, ratificazioni e adesioni previste nell'articolo 35;
b) le dichiarazioni e le notificazioni previste nell'articolo 36;
c) le riserve fatte o ritirate conformemente all'articolo 38;
d) la data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 39;
e) le disdette e le notificazioni previste nell'articolo 40;
f) le domande di revisione previste nell'articolo 41.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.
Fatto a Nuova York, il ventotto settembre millenovecentocinquantaquattro, in un solo esemplare i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimente fede, che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie certificate conformi saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri indicati nell'articolo 35.
( Seguono le firme )
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