III Convenzione di Ginevra

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Sezione III

Morte dei prigionieri di guerra

Art. 120 I testamenti dei prigionieri di guerra saranno stesi in modo da soddisfare le condizioni di validità richieste dalla legislazione del loro paese d'origine, che provvederà a comunicare queste condizioni alla Potenza detentrice.

A richiesta del prigioniero di guerra e ad ogni modo dopo la sua morte, il testamento sarà trasmesso senz'indugio alla Potenza protettrice e una copia certificata conforme sarà consegnata all'Agenzia centrale d'informazioni.

I certificati di morte, conformi al modulo allegato alla presente Convenzione, o gli elenchi, certificati conformi da un ufficiale responsabile, di tutti i prigionieri di guerra morti in cattività, saranno trasmessi al più presto all'Ufficio d'informazioni dei prigionieri di guerra istituito conformemente all'articolo 122.

In questi certificati o in questi elenchi dovranno essere riprodotte le informazioni circa le identità indicate nel terzo capoverso dell'articolo 17, il luogo e la data della morte, la causa della morte, il luogo e la data dell'inumazione, nonchè tutte le informazioni necessarie per identificare le tombe.

L'inumazione o la cremazione dovranno essere precedute da un esame medico del cadavere per constatare la morte, permettere di stendere un rapporto e, ove occorra, accertare l'identità del morto.

Le autorità detentrici vigileranno che i prigionieri di guerra morti in cattività siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate, convenientemente tenute e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate.

Ogniqualvolta ciò sia possibile, i prigionieri di guerra morti, che dipendevano dalla stessa Potenza, saranno inumati nello stesso luogo.

I prigionieri di guerra morti saranno inumati individualmente, salvo nel caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva.

Le salme potranno essere cremate soltanto se impellenti ragioni igieniche o la religione del morto lo esigano, oppure se egli ne aveva espresso il desiderio.

In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione con indicazione dei motivi, nell'atto di morte.

Affinchè le tombe possano sempre essere rintracciate, tutte le indicazioni relative ai prigionieri di guerra inumati nei cimiteri o altrove saranno trasmesse alla Potenza dalla quale dipendono questi prigionieri di guerra.

Incomberà alla Potenza che controlla il territorio, semprechè partecipi alla Convenzione, di prender cura di queste tombe e di registrare ogni trasferimento ulteriore delle salme.

Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d'origine comunichi le disposizioni definitive che desidera prendere al riguardo.

Art. 121 Ogni decesso o ferimento grave di un prigioniero di guerra cagionati o che possono essere stati cagionati da una sentinella, da un altro prigioniero di guerra o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui s'ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta ufficiale della Potenza detentrice.

Una comunicazione in merito sarà immediatamente fatta alla Potenza protettrice.

Le deposizioni dei testimoni saranno raccolte, specie quelle dei prigionieri di guerra; un rapporto che le contenga sarà comunicato a detta Potenza.

Se l'inchiesta accerta la colpevolezza di una o più persone, la Potenza detentrice prenderà tutte le misure per il perseguimento giudiziario del o dei responsabili.

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