III Convenzione di Ginevra

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Titolo V

Uffici d'informazioni e società di soccorso concernenti i prigionieri di guerra

Art. 122 Fin dall'inizio di un conflitto, come in tutti i casi di occupazione, ogni Parte belligerante istituirà un Ufficio statale d'informazioni sui prigionieri di guerra che si trovano in suo potere; le Potenze neutrali o non belligeranti che avessero accolto sul loro territorio persone appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 agiranno nello stesso modo nei confronti di queste persone.

La Potenza interessata vigilerà affinchè quest'Ufficio d'informazioni disponga dei locali, del materiale e del personale necessari perchè possa funzionare efficacemente.

Essa sarà libera di impiegarvi dei prigionieri di guerra rispettando le condizioni previste nella sezione della presente Convenzione concernente il lavoro dei prigionieri di guerra.

Ogni Parte belligerante fornirà, entro il più breve termine possibile, al suo Ufficio le informazioni di cui è cenno nei capoversi quarto, quinto e sesto del presente articolo, a proposito d'ogni persona nemica appartenente a una delle categorie indicate nell'articolo 4 e caduta in suo potere.

Le Potenze neutrali o non belligeranti agiranno nello stesso modo nei confronti delle persone di queste categorie che avessero accolte sul loro territorio.

L'Ufficio farà giungere d'urgenza, servendosi dei mezzi più rapidi, queste informazioni alle Potenze interessate, per il tramite, da un lato, delle Potenze protettrici e, dall'altro, dell'Agenzia centrale contemplata dall'articolo 123.

Queste informazioni dovranno permettere di avvertire rapidamente le famiglie interessate.

Per quanto siano in possesso dell'Ufficio d'informazioni comprenderanno per ogni prigioniero di guerra, con riserva delle disposizioni dell'articolo 17, il cognome, i nomi, il grado, il numero di matricola, il luogo e data completa di nascita, l'indicazione della Potenza dalla quale dipende, il nome del padre e il cognome della madre, cognome e indirizzo della persona che dev'essere informata, nonchè l'indirizzo al quale la corrispondenza può essere mandata al prigioniero.

L'Ufficio d'informazioni riceverà dai vari servizi competenti le indicazioni relative ai mutamenti, alle liberazioni, ai rimpatri, alle evasioni, alle ospitalizzazioni, ai decessi, e le trasmetterà nel modo previsto più sopra nel terzo capoverso.

Del pari, informazioni sullo stato di salute dei prigionieri di guerra gravemente malati o feriti saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile, ogni settimana.

L'Ufficio d'informazioni sarà inoltre incaricato di rispondere a tutte le domande che gli fossero rivolte a proposito dei prigionieri di guerra, compresi quelli morti in cattività; esso procederà alle inchieste necessarie per procurarsi le informazioni richieste che non possedesse.

Tutte le comunicazioni scritte fatte dall'Ufficio saranno autenticate da una firma o da un sigillo.

L'Ufficio d'informazioni sarà inoltre incaricato di raccogliere e di trasmettere alle Potenze interessate tutti gli oggetti personali di valore, comprese le somme di danaro in valuta che non sia quella della Potenza detentrice, e i documenti che rivestino importanza per i congiunti prossimi, abbandonati dai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, della loro liberazione, evasione o morte.

Questi oggetti saranno spediti dall'Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscano con precisione l'identità delle persone cui appartenevano gli oggetti, nonchè un inventario completo del pacco.

Gli altri effetti personali dei prigionieri di cui si tratta saranno rimandati in conformità degli accordi conchiusi tra le Parti belligeranti interessate.

Art. 123 Sarà istituita, in paese neutrale, un'Agenzia centrale d'informazioni sui prigionieri di guerra.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa proporrà alle potenze interessate, quando lo giudichi necessario, l'organizzazione di tale Agenzia.

Quest'Agenzia sarà incaricata di concentrare tutte le informazioni interessanti i prigionieri di guerra che essa potrà avere in via ufficiale o privata e le trasmetterà il più rapidamente possibile al paese d'origine dei prigionieri od alla Potenza dalla quale dipendono.

Essa riceverà, da parte delle Potenze belligeranti, tutte le facilitazioni ragionevoli per procedere a dette trasmissioni.

Le Alte Parti contraenti, e, in particolare, quelle i cui cittadini fruiscono dei servizi dell'Agenzia centrale, sono invitate a fornire alla stessa l'appoggio finanziario che le occorresse.

Queste disposizioni non devono essere mai interpretate come tali da limitare l'attività umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa e delle società di soccorso indicate nell'articolo 125.

Art. 124 Gli Uffici nazionali d'informazioni e l'Agenzia centrale d'informazioni beneficeranno della franchigia di porto, in materia postale, come pure di tutte le esenzioni contemplate dall'articolo 74 e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse.

Art. 125 Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurezza o per far fronte a qualsiasi altra necessità ragionevole, le Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro ente che soccorresse i prigionieri di guerra.

Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolezze necessarie per visitare i prigionieri, per distribuir loro soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a scopi educativi, ricreativi o religiosi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi nei campi.

Le società o gli enti sopra indicati potranno essere costituiti sia sul territorio della Potenza detentrice, sia in un altro paese, oppure potranno avere carattere internazionale.

La Potenza detentrice potrà limitare il numero delle società e degli enti i cui delegati saranno autorizzati a svolgere la loro attività sul suo territorio e sotto il suo controllo, a condizione però che tale limitazione non impedisca di soccorrere con aiuto efficace e sufficiente tutti i prigionieri di guerra.

La situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa in questo campo sarà in ogni tempo riconosciuta e rispettata.

Quando saranno consegnati a prigionieri di guerra dei soccorsi o del materiale per gli scopi sopra indicati, o almeno entro breve termine, sarà trasmesso alla società di soccorso o all'ente speditore, per ogni invio spedito, una ricevuta firmata dalla persona di fiducia dei prigionieri di cui si tratta.

Ricevute concernenti questi invii saranno rilasciate in pari tempo dalle autorità amministrative che hanno la custodia dei prigionieri.

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