IV Convenzione di Ginevra

Indice

Capitolo IV - Igiene e cure mediche

Art. 91

Ogni luogo d'internamento disporrà di un'infermeria adeguata, posta sotto l'autorità di un medico qualificato, dove gli internati potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno, come pure un regime alimentare appropriato.

Locali d'isolamento saranno riservati ai malati che soffrono di affezioni contagiose o mentali.

Le puerpere e gli internati colpiti da malattia grave, o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o l'ospedalizzazione, dovranno essere ammessi in ogni stabilimento adatto per curarli e vi riceveranno delle cure pari a quelle date all'insieme della popolazione.

Gli internati saranno curati di preferenza da personale sanitario della loro nazionalità.

Non si potrà impedire agli internati di presentarsi alle autorità mediche per essere esaminati.

Le autorità mediche della Potenza detentrice rilasceranno, a richiesta, ad ogni internato curato una dichiarazione ufficiale che indichi la natura della sua malattia o delle sue ferite, la durata e il genere delle cure ricevute.

Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso all'Agenzia centrale prevista dall'art. 140.

Le cure, come pure la fornitura di apparecchi d'ogni genere necessari a mantenere gli internati in buono stato di salute, specie protesi dentarie o altre, e occhiali, saranno concessi gratuitamente all'internato.

Art. 92

Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche degli internati.

Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di nutrizione e lo stato di pulizia, nonché di accertare l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, delle infezioni veneree e della malaria.

Esse comprenderanno specialmente il controllo del peso di ogni internato e, almeno una volta l'anno, un esame radioscopico.

Indice