IV Convenzione di Ginevra

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Capitolo IX - Sanzioni penali e disciplinari

Art. 117

Con riserva delle disposizioni del presente capitolo, la legislazione in vigore sul territorio in cui si trovano continuerà ad essere applicabile agli internati che commettano infrazioni durante l'internamento.

Se le leggi, i regolamenti o gli ordini generali dichiarano punibili degli atti commessi dagli internati, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da persone che non siano internate, questi atti potranno implicare soltanto sanzioni disciplinari.

Un internato non potrà, per lo stesso fatto o lo stesso capo d'accusa, essere punito che una sola volta.

Art. 118

Nel determinare la pena, i tribunali o le autorità terranno conto, nella più ampia misura possibile, del fatto che l'imputato non é cittadino della Potenza detentrice.

Essi saranno liberi di mitigare la pena prevista per l'infrazione imputata all'internato e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena.

Sono vietate le detenzioni in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di crudeltà.

Gli internati puniti non potranno, dopo aver subito le pene disciplinari o giudiziarie loro inflitte, essere trattati in modo diverso dagli altri internati.

La durata della detenzione preventiva subita da un internato sarà dedotta da qualsiasi pena privativa della libertà personale che gli sia stata inflitta disciplinarmente o giudiziariamente.

I comitati d'internati saranno informati di tutte le procedure giudiziarie aperte contro internati di cui siano i mandatati, come pure dei risultati di dette procedure.

Art. 119

Le pene disciplinari applicabili agli internati saranno:

1) la multa fino al 50 per cento del salario previsto dall'art. 95, e ciò durante un periodo che non superi i trenta giorni;

2) la soppressione di vantaggi concessi in più del trattamento previsto dalla presente Convenzione;

3) i lavori comandati che non eccedano due ore il giorno e eseguiti per la manutenzione del luogo d'internamento;

4) l'arresto.

In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose alla salute degli internati.

Esse dovranno tener conto della loro età, del loro sesso e del loro stato di salute.

La durata di una stessa punizione non supererà mai il massimo di trenta giorni consecutivi, neppure qualora al momento in cui lo si giudica, l'internato avesse a rispondere in via disciplinare di parecchi fatti, siano essi connessi fra loro o no.

Art. 120

Gli internati evasi o che tentino di evadere, che fossero ripresi, saranno passibili, per questo fatto, anche in caso di recidiva, soltanto di pene disciplinari.

In deroga all'art 118, terzo comma, gli internati puniti in seguito a evasione o ad un tentativo di evasione potranno essere sottoposti ad un regime di speciale sorveglianza, a condizione però che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subito in un luogo d'internamento e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione.

Gli internati che avessero cooperato a un'evasione o ad un tentativo di evasione non saranno passibili per questo fatto che di una pena disciplinare.

Art. 121

L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva, non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui l'internato fosse deferito ai tribunali per infrazioni commesse durante l'evasione.

Le Parti in conflitto vigileranno che le autorità competenti usino indulgenza nell'apprezzare se un'infrazione commessa da un internato debba essere punita in via disciplinare, oppure in via giudiziaria, particolarmente quando si tratterà di apprezzare fatti connessi coll'evasione o col tentativo di evadere.

Art. 122

I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno oggetto di un'inchiesta immediata.

Questa norma vale, in particolare, per l'evasione o il tentativo di evadere, e l'internato ripreso sara consegnato il più presto possibile alle autorità competenti.

Per tutti gli internati, la detenzione preventiva in caso di colpe disciplinari sarà ridotta al minimo possibile e non supererà quattordici giorni; in ogni caso, la sua durata sarà dedotta dalla pena privativa della libertà personale che fosse inflitta.

Le disposizioni degli articoli 124 e 125 si applicheranno agli internati in detenzione preventiva per colpe disciplinari.

Art. 123

Riservata la competenza dei tribunali e delle autorità superiori, le pene disciplinari potranno essere pronunciate soltanto dal comandante del luogo d'internamento o da un ufficiale o un funzionario responsabile al quale abbia delegato il suo potere disciplinare.

Prima che sia pronunciata una pena disciplinare, l'internato imputato sarà esattamente informato dei fatti di cui è accusato.

Egli sarà autorizzato a giustificare la sua condotta, a difendersi, a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete qualificato.

La decisione sarà pronunciata in presenza dell'imputato e di un membro del comitato d'internati.

Tra la decisione disciplinare e la sua esecuzione non dovrà trascorrere più di un mese.

Qualora un internato fosse colpito da una nuova pena disciplinare, un termine di almeno tre giorni separerà l'esecuzione di ciascuna pena, se la durata di una di esse è di dieci o più giorni.

Il comandante del luogo d'internamento dovrà tenere un registro delle pene disciplinari pronunciate, che sarà messo a disposizione dei rappresentanti della potenza protettrice.

Art. 124

In nessun caso gli internati potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari ( prigioni, penitenziari, bagni, ecc. ) per scontarvi pene disciplinari.

I locali nei quali saranno scontate le pene disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene e, in particolare, dovranno essere provvisti di materiale da letto sufficiente; gli internati puniti saranno messi in grado di provvedere alla propria pulizia.

Le donne internate, che scontano una pena disciplinare, saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne.

Art. 125

Gli internati puniti disciplinarmente avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta almeno per due ore.

Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; essi riceveranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del luogo d'internamento o in un ospedale.

Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonchè a spedire ed a ricevere lettere.

Per contro, i colli e gli invii di denaro potranno esser loro consegnati soltanto a pena espiata; nell'attesa, saranno affidati al comitato d'internati che consegnerà all'infermeria le derrate reperibili contenute in detti colli.

Nessun internato punito disciplinarmente potrà essere privato del beneficio delle disposizioni degli articoli 107 e 143.

Art. 126

Gli articoli dal 71 al 76 incluso saranno applicati per analogia ai procedimenti aperti nei confronti degli internati che si trovano sul territorio nazionale della Potenza detentrice.

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