Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea |
La Comunità ha personalità giuridica.
In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.
A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità.
A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.
Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei Comitati, e parimenti i funzionari e agenti della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.
La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilità extra contrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
La sede delle istituzioni della Comunità è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.
Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite da un protocollo separato.
Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.
Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:
- la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,
- l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità,
- il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 58, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,
- la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato, gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 58.
Il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
1. Le disposizioni del presente Trattato non ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,
b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 b).
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni a tale elenco.
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 223 e 224 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente Trattato.
In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di Giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 223 e 224.
La Corte di Giustizia giudica a porte chiuse.
1. Durante il periodo transitorio, in caso di difficoltà gravi in un settore dell'attività economica e che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, uno Stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.
2. A richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del presente Trattato nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1.
Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.
1. Il presente Trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica francese, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.
2. Per quanto riguarda l'Algeria e i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni e particolari e generali del presente Trattato riguardanti:
- la libera circolazione delle merci,
- l'agricoltura, escluso l'articolo 40, paragrafo 4,
- la liberalizzazione dei servizi,
- le regole di concorrenza,
- le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 108, 109 e 226,
- le istituzioni, sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
Le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente Trattato e in particolare dall'articolo 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni.
3. I Paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato IV del presente Trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del Trattato stesso.
4. Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
1. Quando le disposizioni del presente Trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero una organizzazione internazionale, tali accordi sono negoziati dalla Commissione.
Fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla Commissione, essi sono conclusi dal Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente Trattato.
Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di Giustizia circa la compatibilità dell'accordo previsto con le disposizioni del presente Trattato.
Quando la Corte di Giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, dall'articolo 236.
2. Gli accordi conclusi alle condizioni suindicate sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.
La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzali delle Nazioni Unite e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.
La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.
La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.
La Comunità attua con l'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa
1. Le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale Trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.
2. Le disposizioni del presente Trattato non derogano a quanto stipulato dal Trattato che istituisce la Comunità Europea per l'Energia Atomica.
Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente Trattato.
Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate.
Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente Trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.
Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.
Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente Trattato.
Qualora il Consiglio, dopo aver consultato l'Assemblea ed, ove del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo gli emendamenti da apportare al presente Trattato.
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.
Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità.
Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all'unanimità.
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente.
Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
La Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione interazionale, accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e dopo consultazione dell'Assemblea.
Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 236.
I Protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.
Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.
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