Direttorio ecumenico

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II. Validità del Battesimo amministrato dai ministri delle Chiese e delle comunità ecclesiali separate

9. La prassi della Chiesa su questo argomento è basata su due principi: che il battesimo è necessario alla salvezza, e che può essere conferito una sola volta.

10. L'importanza in campo ecumenico del sacramento del battesimo viene posta in rilievo dai documenti del concilio Vaticano II: "Egli stesso ( Gesú Cristo ) inculcando espressamente la necessità della fede e del battesimo ( cf. Mt 16,16; Gv 3,5 ), ha insieme confermata la necessità della Chiesa, nella quale gli uomini entrano mediante il battesimo come per una porta" ( LG 14 ).

"Con coloro che, battezzati, sono sí insigniti del nome cristiano, ma non professano integralmente la fede o non conservano l'unità di comunione sotto il successore di Pietro, la Chiesa sa di essere per piú ragioni congiunta" ( LG 15 ).

"Quelli infatti che credono in Cristo e hanno ricevuto debitamente il battesimo, sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica …

Giustificati nel battesimo dalla fede, sono incorporati a Cristo e perciò sono a ragione insigniti del nome di cristiani, e dai figli della Chiesa cattolica sono giustamente riconosciuti come fratelli nel Signore" ( UR 3 ).

"D'altra parte è necessario che i cattolici con gioia riconoscano e stimino i valori veramente cristiani, promananti dal comune patrimonio, che si trovano presso i fratelli da noi separati" ( UR 4 ).

11. È logica conseguenza che il battesimo è il vincolo sacramentale dell'unità, anzi è il fondamento della comunione fra tutti i cristiani.

Per questo la sua dignità e il modo di conferirlo sono argomenti di somma importanza per tutti i discepoli di Cristo.

Tuttavia la giusta stima di questo sacramento e il vicendevole riconoscimento del battesimo amministrato nelle varie comunità sono talvolta impediti per causa di un fondato dubbio circa il battesimo conferito in un certo e determinato caso.

Per evitare le difficoltà che potrebbero sorgere, quando qualche cristiano da noi separato, spinto dalla grazia dello Spirito santo e dagli impulsi della propria coscienza, chiede di entrare nella Chiesa cattolica, si danno alcune norme.

12. Non si può dubitare circa la validità del battesimo dei cristiani orientali separati.

Perciò è sufficiente essere sicuri che il battesimo sia avvenuto.

Siccome nelle chiese orientali il sacramento della confermazione ( del crisma ) viene amministrato sempre legittimamente dal sacerdote insieme al battesimo, frequentemente capita che, nella registrazione canonica non si fa menzione di questo sacramento: pertanto non pare che possano sorgere dubbi circa il fatto del compimento.

13. Per gli altri cristiani, talvolta possono sorgere dei dubbi.

a) Circa la materia e la forma.

Il battesimo conferito con il rito della immersione, o infusione, o aspersione e con la formula trinitaria di per sé è valido.

Pertanto se i libri rituali e liturgici, o le consuetudini di qualche Chiesa o comunità religiosa impongono uno di questi modi di battezzare, possono sorgere dei dubbi soltanto dal fatto che il ministro non osservi bene le norme della propria comunità.

È necessaria perciò ed è sufficiente la testimonianza che il ministro battezzante abbia fedelmente osservate le norme della propria comunità o Chiesa.

Per controllare questo, generalmente bisogna farsi rilasciare un certificato di battesimo col nome del battezzante.

In molti casi si potrebbe chiedere la collaborazione della comunità separata per stabilire se in generale o in casi particolari si debba ritenere che il ministro abbia realmente amministrato il battesimo secondo i libri approvati.

b) Circa la fede e l'intenzione.

Siccome c'è chi pensa che, una insufficiente fede o intenzione nel ministro possa causare un dubbio circa la validità del battesimo, si tenga presente quanto segue:

- La fede insufficiente del ministro mai di per se stessa rende invalido il battesimo.

- Si deve sempre presumere una intenzione sufficiente nel ministro battezzante, a meno che non sorga un fondato dubbio circa la sua intenzione di fare ciò che fanno i cristiani.

c) Circa l'applicazione della materia.

Nei casi in cui sorgono dubbi circa la applicazione della materia, la riverenza verso questo sacramento e il riguardo verso la natura ecclesiale delle comunità separate, esigono che, prima di pronunciarsi per la invalidità di esso, causata dal modo di conferimento, si esamini seriamente la prassi della comunità stessa e le circostanze del battesimo in questione.

14. Non si può approvare di battezzare sotto condizione indiscriminatamente tutti coloro che desiderano entrare nella Chiesa cattolica.

Infatti il sacramento del battesimo non si può ripetere e pertanto non è permesso ribattezzare sotto condizione, se non nel caso in cui ci sia un dubbio prudente circa il fatto o la validità del battesimo precedente.

15. Se dopo una seria e ben condotta investigazione circa il conferimento debitamente avvenuto del battesimo dovessero rimanere fondati dubbi, tali da rendersi necessaria la iterazione sotto condizione, affinché si abbia il dovuto riguardo alla unicità del battesimo:

a) il ministro dia le opportune spiegazioni tanto sulle ragioni per le quali il battesimo in questo caso viene conferito sotto condizione, tanto sul significato del battesimo da conferire sotto condizione;

b) lo amministri in forma privata.

16. Nel dialogo fra la Chiesa cattolica e le chiese o comunità separate, venga esaminata l'intera questione della teologia e della prassi del battesimo.

Si raccomanda che si abbia simile discussione fra le commissioni ecumeniche e le chiese o consigli nelle varie regioni e, dove sarà possibile, si giunga a un accordo sul modo di agire in questa materia.

17. Per la riverenza che dobbiamo avere verso il sacramento di iniziazione che il Signore stabilí per il nuovo testamento e affinché siano meglio messi in luce i requisiti per il suo degno conferimento, è sommamente auspicabile che il dialogo con i fratelli separati non venga limitato alla sola questione degli elementi assolutamente necessari per la validità.

Bisogna invece che vengano messi bene in evidenza la pienezza del segno sacramentale e la realtà significata, come emerge dal nuovo testamento, perché un accordo fra le varie chiese sul mutuo riconoscimento del battesimo sia reso piú facile.

18. Una giusta valutazione del battesimo amministrato dai ministri delle chiese o comunità ecclesiali separate è importante per l'ecumenismo; da questa estimazione il battesimo veramente si rivela come il "vincolo sacramentale dell'unità, che vige tra tutti quelli che per mezzo di esso sono stati rigenerati" ( UR 2 ).

Pertanto c'è da sperare che tutti i cristiani si preoccupino della celebrazione del battesimo con sempre maggiore riverenza e fedeltà verso il Signore che lo ha istituito.

19. Secondo il decreto sull'ecumenismo, i fratelli nati e battezzati fuori della comunione visibile della Chiesa cattolica, si debbono attentamente distinguere da quelli che, battezzati nella Chiesa cattolica, coscientemente e pubblicamente hanno poi apostatato da essa.

Secondo il decreto infatti: "Quelli poi che ora nascono e sono istruiti nella fede di Cristo in tali comunità non possono essere accusati di peccato di separazione" ( UR 3 ); per questo motivo, non essendoci tale colpa, se spontaneamente desiderano abbracciare la fede cattolica, non hanno bisogno di assoluzione dalla scomunica, ma vengono ammessi nella piena comunione della Chiesa cattolica, dopo aver fatto la professione di fede, secondo le norme dell'ordinario del luogo.

Le prescrizioni del can. 2314 si riferiscono soltanto a coloro che, se capita il caso, dopo aver rinnegato colpevolmente la fede o la comunione con la Chiesa cattolica, pentiti domandano di rientrare in essa.

20. Ciò che è stato detto per l'assoluzione delle censure, per la medesima ragione vale anche per l'abiura dall'eresia.

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