Direttorio ecumenico

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2 - La comunicazione nelle cose sacre con gli altri fratelli separati

55. La celebrazione dei sacramenti è una azione della comunità celebrante fatta nella stessa comunità, di cui tale celebrazione significa l'unità nella fede, nel culto e nella vita.

Pertanto, quando manca questa unità di fede circa i sacramenti, la partecipazione dei fratelli separati con i cattolici, specie ai sacramenti dell'eucaristia, penitenza e unzione degli infermi, è proibita.

Tuttavia, siccome i sacramenti sono tanto segni di unità quanto fonti di grazia, la Chiesa per motivi sufficienti può permettere che ad essi venga ammesso qualche fratello separato.

Tale permesso si può concedere in pericolo di morte, o per necessità urgente ( durante una persecuzione, in carcere ), se il fratello separato non può recarsi da un ministro della sua Chiesa e se spontaneamente richiede i sacramenti a un sacerdote cattolico, purché manifesti una fede conforme a quella della Chiesa circa questi sacramenti ed inoltre sia ben disposto.

In altri casi di simile urgente necessità, decida l'ordinario del luogo o la conferenza episcopale.

Il fedele cattolico, in simili circostanze non può chiedere questi sacramenti se non ad un ministro che abbia validamente ricevuto il sacramento dell'ordine.

56. Non si deve permettere che un fratello separato funga da lettore della sacra scrittura o da predicatore, durante la celebrazione dell'eucaristia; altrettanto si dica per un cattolico nelle celebrazioni della cena o del principale culto liturgico della parola in uso presso i fratelli separati.

Nelle altre azioni, anche liturgiche, una certa partecipazione attiva può essere permessa dopo aver avuto l'autorizzazione dell'ordinario e il consenso dell'autorità dell'altra comunità.

57. L'ufficio di padrino nel battesimo e confermazione, in senso liturgico e canonico, non può essere concesso a un cristiano membro di una comunità separata, se non nel caso previsto dal n. 48.

La ragione è che il padrino cura l'educazione del battezzando o del cresimando non solo come parente della famiglia o suo amico, ma anche quale rappresentante della comunione di fede, si rende garante della stessa fede del neofito.

Per i medesimi motivi, il cattolico non può fungere da padrino ad un membro di una comunità separata.

Tuttavia, per ragioni di parentela o amicizia, il cristiano di diversa comunità, ma credente in Cristo, può essere ammesso insieme ad un padrino cattolico ( o madrina cattolica ) come testimonio del battesimo.

In simili circostanze, anche il cattolico può svolgere questa funzione per un membro di una comunità separata.

In questi casi l'obbligo dell'educazione cristiana incombe al padrino ( o madrina ) fedele della Chiesa o comunità ecclesiale in cui il bambino è stato battezzato.

I pastori si preoccupino di istruire i fedeli circa l'aspetto evangelico ed ecumenico di questa norma, per evitare interpretazioni inesatte.

58. Nella celebrazione del matrimonio cattolico è permesso che i fratelli separati fungano da testimoni ufficiali; altrettanto dicasi anche per i cattolici, circa i matrimoni che secondo le norme si celebrano tra i fratelli separati.

59. Ai cattolici è permesso di partecipare in determinate occasioni al culto liturgico dei fratelli separati per giusto motivo, ossia per l'incarico o l'ufficio pubblico da essi coperto, per la parentela, per amicizia o desiderio di maggior conoscenza, o negli incontri ecumenici, ecc.

In queste circostanze, fermo restando quanto è stato detto sopra, ai cattolici non è vietato di avere una certa partecipazione attiva nelle risposte comuni, nei canti, nei gesti previsti dalla liturgia della comunità di cui sono ospiti, purché ciò non contraddica alla fede cattolica.

Altrettanto dicasi per i fratelli separati quando presenziano a celebrazioni nelle chiese cattoliche.

Questa partecipazione, nella quale sempre si esclude la recezione dell'eucaristia, deve produrre in chi partecipa una profonda stima della grande ricchezza spirituale esistente fra noi, e inoltre deve renderli piú consapevoli della gravità del fatto di essere separati.

60. Per la partecipazione a cerimonie in cui non ci sia comunicazione nei sacramenti, si osservi quanto segue:

ai ministri delle altre comunità, presenti alle cerimonie, di comune accordo sia dato il posto conveniente alla loro dignità.

Cosí pure i ministri cattolici che assistono a cerimonie presso altre comunità, possono usare le vesti corali, osservando le consuetudini locali.

61. Se i fratelli separati non dispongono di locali, in cui possano dignitosamente officiare le proprie cerimonie religiose, l'ordinario del luogo può loro concedere l'uso del locale cattolico, del cimitero o della Chiesa.

62. I superiori delle scuole e istituti cattolici curino che sia data la possibilità ai ministri delle altre chiese di prestare l'assistenza spirituale e sacramentale ai propri fedeli che frequentano tali istituti cattolici.

Questa assistenza, secondo le circostanze, può essere prestata anche all'interno dell'edificio cattolico stesso, a norma del n. 61.

63. Negli ospedali e nelle altre istituzioni simili, rette da cattolici, i direttori si preoccupino di avvertire tempestivamente i ministri delle chiese separate della presenza di qualche loro fedele e dia ad essi la facoltà di visitare gli ammalati e prestare loro l'assistenza spirituale e sacramentale.

Il Sommo Pontefice Paolo VI, nell'udienza concessa il giorno 28 aprile 1967 al segretario per l'unione dei cristiani, ha approvato il presente direttorio.

Sua santità lo ha confermato con la sua autorità e ne ha ordinato la pubblicazione.

Nonostante ogni cosa contraria.

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