Apostolorum successores |
La sede episcopale diviene vacante per la morte del Vescovo diocesano, o per la rinuncia accettata dal Romano Pontefice, o per il trasferimento o per la privazione intimata al Vescovo.716
In caso di morte del Vescovo diocesano, la vacanza della sede si produce "ipso facto".
Chi assume interinalmente il governo della diocesi deve informare quanto prima la Santa Sede.
Gli atti posti dal Vicario Generale o dal Vicario episcopale sono validi fino al momento in cui i medesimi ricevono notizia certa del decesso del Vescovo.717
In caso di privazione in via penale, la sede diviene vacante dal momento in cui il Vescovo riceve l'intimazione della pena.
In caso di rinunzia, la sede diviene vacante dal momento della pubblicazione dell'accettazione di essa da parte del Romano Pontefice.718
In caso di trasferimento del Vescovo diocesano, la sede diviene vacante nel giorno in cui il Vescovo trasferito prende possesso della nuova diocesi.
Dal momento della pubblicazione del trasferimento del Vescovo fino alla presa di possesso della nuova diocesi, il Vescovo ha nella diocesi "a qua" la potestà di Amministratore diocesano, con i relativi obblighi.
Le facoltà del Vicario Generale e dei Vicari episcopali, nonostante la diocesi non sia ancora vacante finché il Vescovo trasferito non abbia preso possesso della diocesi "ad quam",719 cessano con la pubblicazione del trasferimento del Vescovo, ma questi come Amministratore diocesano può confermare le loro facoltà.720
Non appena si verifica la vacanza della sede episcopale, il Vescovo Coadiutore diviene immediatamente Vescovo diocesano della diocesi per cui fu costituito, purché ne abbia preso legittimamente possesso.721
Il Vescovo Ausiliare, anche quello con speciale facoltà, se non è stato stabilito diversamente dalla Santa Sede, mantiene le stesse facoltà che aveva durante la sede plena come Vicario Generale o come Vicario episcopale.
Se non venisse eletto Amministratore diocesano, continua ad esercitare gli stessi uffici in forza del diritto, sotto l'autorità di colui che presiede al governo della diocesi.722
È desiderabile che all'ufficio di Amministratore diocesano sia eletto il Vescovo Ausiliare, o se questi sono più di uno, uno di essi.723
Dal momento in cui si verifica la vacanza della sede episcopale, il governo della diocesi è affidato al Vescovo Ausiliare, e se ve ne sono più di uno, al più anziano di essi per nomina, fino all'elezione dell'Amministratore diocesano o alla nomina dell'Amministratore Apostolico.
Se non vi è un Vescovo Ausiliare, il governo della diocesi viene assunto dal Collegio dei consultori, fino all'elezione dell'Amministratore diocesano, a meno che la Santa Sede non abbia provveduto con la nomina di un Amministratore Apostolico.724
Chi assume il governo della diocesi prima dell'elezione dell'Amministratore diocesano, ha le facoltà che spettano al Vicario Generale.725
Nei paesi in cui la Conferenza Episcopale ha stabilito di affidare al Capitolo cattedrale i compiti del Collegio dei consultori, il governo della diocesi passa al medesimo Capitolo che procederà all'elezione dell'Amministratore diocesano.726
Il Collegio dei consultori, entro otto giorni dalla notizia certa della vacanza della sede episcopale, deve eleggere l'Amministratore diocesano.
Esso è convocato da chi ha assunto il governo della diocesi o dal sacerdote del Collegio più anziano per ordinazione, che lo presiede fino all'elezione dell'Amministratore diocesano.727
Qualora il Collegio dei consultori non elegga entro il tempo stabilito l'Amministratore diocesano, la sua nomina spetta al Metropolita.
Se anche la sede metropolitana è vacante, il Vescovo suffraganeo più anziano per promozione nomina l'Amministratore diocesano.728
Colui che viene eletto Amministratore diocesano deve informare quanto prima la Santa Sede della sua elezione.729
Il Collegio dei consultori deve essere formato da soli sacerdoti, in numero non minore di 6 e non maggiore di 12,730 pena la nullità dell'elezione dell'Amministratore diocesano.
Si deve eleggere un solo Amministratore diocesano.
L'elezione simultanea di due o più persone è invalida per tutti coloro che venissero eletti.
La consuetudine contraria a questa prescrizione non ha valore ed è riprovata.
Se alla guida della diocesi venisse eletto l'Economo diocesano, il Consiglio per gli Affari economici deve eleggerne temporaneamente un altro.731
Con la presa di possesso del nuovo Vescovo l'Amministratore diocesano riprende il precedente ufficio di Economo della diocesi.732
Per la validità dell'elezione dell'Amministratore diocesano si deve necessariamente seguire la procedura prevista dai canoni 165-178.
Considerata l'importanza primaria dell'elezione, la legge particolare non può modificare tale normativa.
Gli statuti possono specificare se il voto possa essere dato per lettera, per procuratore733 o per compromesso.734
Si richiede la maggioranza qualificata di due terzi dei votanti e si applica la prescrizione del can. 119 in caso di scrutini inefficaci.735
Può essere validamente eletto all'ufficio di Amministratore diocesano un sacerdote del presbiterio locale o anche di un'altra diocesi, che abbia compiuto almeno 35 anni di età, oppure lo stesso Vescovo emerito o un altro Vescovo.
Non deve essere stato già eletto, nominato o presentato per la stessa sede vacante.
Deve distinguersi per dottrina e prudenza.736
L'Amministratore diocesano assume la potestà ordinaria e propria sulla diocesi dal momento dell'accettazione della sua elezione.
Da tale potestà è escluso tutto ciò che non gli compete per la natura delle cose o per disposizione del diritto.737
Può confermare o istituire i presbiteri che siano stati legittimamente eletti o presentati per una parrocchia.
Solo dopo un anno dalla vacanza della sede può nominare i parroci,738 ma non può affidare parrocchie ad un Istituto religioso o a una Società di vita apostolica.739
L'amministratore diocesano può amministrare la Cresima e può concedere ad un altro presbitero la facoltà di amministrarla.
L'amministratore diocesano può rimuovere, per giusta causa, i vicari parrocchiali, salvaguardando però quanto il diritto prevede nel caso specifico in cui si tratti di religiosi.740
Per il periodo in cui regge la diocesi, l'Amministratore diocesano è membro della Conferenza Episcopale, con voto deliberativo, ad eccezione delle dichiarazioni dottrinali, qualora non fosse Vescovo.741
Non appena eletto, l'Amministratore deve emettere la Professione di fede a norma del can. 833, 4° dinanzi al Collegio dei consultori.742
Dal momento in cui ha assunto la guida della diocesi, l'Amministratore è tenuto a tutti gli obblighi del Vescovo diocesano, in particolare deve osservare la legge della residenza in diocesi e deve applicare ogni domenica e nei giorni di precetto la Messa per il popolo.743
Durante la vacanza della sede, l'Amministratore diocesano deve attenersi all'antico principio di non procedere ad alcuna innovazione.744
Ugualmente non deve compiere alcun atto che possa arrecare pregiudizio alla diocesi o ai diritti del Vescovo; in modo speciale deve custodire con particolare diligenza tutti i documenti della Curia diocesana senza modificarne, distruggerne o sottrarne alcuno.745
Con la stessa diligenza vigili affinché nessun altro possa manomettere gli archivi della Curia.
Soltanto lui, in caso di vera necessità, può accedere all'Archivio segreto della Curia.746
Con il consenso del Collegio dei consultori, può concedere le lettere dimissorie per l'ordinazione dei diaconi e dei presbiteri, se queste non furono negate dal Vescovo diocesano.747
Non può concedere l'escardinazione e l'incardinazione e nemmeno concedere la licenza ad un chierico di trasferirsi in un'altra Chiesa particolare, a meno che non sia trascorso un anno dalla vacanza della sede e abbia il consenso del Collegio dei consultori.748
L'Amministratore diocesano non è competente ad erigere Associazioni pubbliche di fedeli.749
Non può rimuovere il Vicario giudiziale.750
Non può convocare il Sinodo diocesano.751
Non gli è consentito di convocare altre iniziative similari, particolarmente quelle che potrebbero compromettere i diritti del Vescovo diocesano.752
Non può rimuovere dall'ufficio il Cancelliere o gli altri notai, se non con il consenso dei Consultori.753
Non può conferire i canonicati sia nel Capitolo cattedrale sia in quello collegiale.754
L'Amministratore diocesano cessa dall'ufficio con la presa di possesso della diocesi da parte del nuovo Vescovo, o per rinuncia, o per rimozione.
La rinuncia deve essere presentata dall'Amministratore diocesano al Collegio dei consultori in forma autentica, precisamente per scritto o davanti a due testimoni,755 e non ha bisogno di essere accettata; la rimozione, invece, è riservata alla Santa Sede.756
Il Collegio dei consultori, che lo ha eletto, non ha alcun potere al riguardo.
In caso di morte, di rinuncia, o di rimozione dell'Amministratore diocesano, il Collegio dei consultori deve procedere ad una nuova elezione, entro otto giorni e secondo le norme canoniche sopra indicate.757
La Santa Sede può provvedere al governo della diocesi758 nominando un Amministratore Apostolico.
Anche se gli sono concesse tutte le facoltà del Vescovo diocesano, il regime della diocesi è quello della sede vacante, pertanto cessano gli uffici del Vicario Generale e dei Vicari episcopali, nonché la funzione dei Consigli presbiterale e pastorale.
L'Amministratore Apostolico può però confermare, in forma delegata, il Vicario Generale e i Vicari episcopali, fino alla presa di possesso della diocesi da parte del nuovo Vescovo, ma non può prorogare i compiti dei Consigli, in quanto le loro funzioni sono svolte dal Collegio dei consultori.
Avvenuta la morte del Vescovo, la salma sia esposta in un luogo adatto alla preghiera e alla venerazione del popolo.
Il corpo del Vescovo sia rivestito con i paramenti di colore violaceo e con le insegne pontificali ed il Pallio se Arcivescovo metropolita, ma senza il pastorale.
Presso il feretro, o nella chiesa Cattedrale, sia celebrata la liturgia delle ore per i defunti o altre celebrazioni vigiliari.
È bene che sia soprattutto il Capitolo cattedrale a curare tali celebrazioni.
Particolari preghiere si svolgano anche in tutte le chiese parrocchiali.
Le esequie si svolgano nella chiesa Cattedrale e siano presiedute dal Metropolita o dal Presidente della Conferenza Episcopale regionale, e con lui concelebrino gli altri Vescovi e il presbiterio diocesano.
Il Vescovo diocesano sia sepolto in una chiesa, che è opportuno sia la Cattedrale della sua diocesi, a meno che non abbia disposto diversamente.759
Durante la sede vacante, l'Amministratore diocesano inviti i sacerdoti, le comunità parrocchiali e religiose, ad elevare ferventi preghiere per la nomina del nuovo Vescovo e per le necessità della diocesi.
Nella Cattedrale e in tutte le altre chiese della diocesi si celebrino Sante Messe con il formulario previsto dal Messale romano, per l'elezione del Vescovo.760
Indice |
716 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 416 |
717 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 417 |
718 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 417 |
719 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 418 § 1 |
720 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 418 § 2 |
721 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 409 § 1; 404 § 1 |
722 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 409 § 2 |
723 | Cf. Decreto Christus Dominus, 26, 2 |
724 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 419 |
725 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 426 |
726 | Cf. Codex Iuris Canonici, cann. 421 § 1; 502 § 3 |
727 | Cf. Codex Iuris Canonici can. 419 |
728 | Cf. Codex Iuris Canonici, cann. 421 § 1; 502 § 2 |
729 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 422 |
730 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 502 § 1 |
731 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 423 § 1-2 |
732 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 423 § 1-2 |
733 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 167 § 1 |
734 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 174 |
735 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 176 |
736 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 425 § 2 |
737 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 427 § 1 |
738 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 525 |
739 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 520 § 1 |
740 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 552 |
741 | Cf. n. 31 di questo Direttorio |
742 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 427 § 2 |
743 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 429 |
744 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 428 § 1 |
745 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 428 § 2 |
746 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 490 § 2 |
747 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1018 |
748 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 272 |
749 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 321 § 1, 3° |
750 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1420 § 5 |
751 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 462 § 1 |
752 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 428 § 2 |
753 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 485 |
754 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 509 § 1 |
755 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 189 |
756 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 430 |
757 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 430 § 2 |
758 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 419 |
759 | Cf. Caeremoniale Episcoporum, 1157-1165; circa la celebrazione delle esequie, 821- 828 |
760 | Cf. Caeremoniale Episcoporum, 1166 |