Summa Teologica - III

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Articolo 7 - Se gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati siano in grado di consacrare

Supra, q. 64, a. 9, ad 2; In 4 Sent., d. 13, q. 1, a. 1, sol. 3; expos.; d. 19, q. 1, a. 2, sol. 3, ad 1; Quodl., 12, q. 11, a. 1

Pare che gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati non siano in grado di consacrare.

Infatti:

1. S. Agostino [ Prosp., Sent. 15 ] scrive che « fuori della Chiesa cattolica non c'è posto per un vero sacrificio ».

E il Papa S. Leone [ Decr. di Graz. 2,1,1,68 ] afferma: « Altrove ( ossia fuori della Chiesa, che è il corpo di Cristo ) né è valido il sacerdozio, né è vero il sacrificio ».

Ma gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati sono separati dalla Chiesa.

Quindi non sono in grado di compiere un vero sacrificio.

2. Il Papa Innocenzo [ Decr. di Graz., ib., can. 73 ] scrive: « Quanto agli Ariani e ad altri eretici del genere, nonostante che i loro laici vengano accolti in caso di pentimento, non si deve credere che i loro chierici vadano accolti nella dignità del sacerdozio, o di un altro ministero, poiché ad essi noi riconosciamo solo il battesimo ».

Ma nessuno può consacrare l'Eucaristia se non ha la dignità del sacerdozio.

Quindi gli eretici e gli altri cristiani del genere non possono consacrare l'Eucaristia.

3. Chi è fuori della Chiesa non può fare nulla in nome di tutta la Chiesa.

Ma il sacerdote che consacra l'Eucaristia agisce in nome di tutta la Chiesa: come risulta dal fatto che tutte le preghiere sono da lui presentate a nome di essa.

Perciò coloro che sono fuori della Chiesa, ossia gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati, non possono consacrare l'Eucaristia.

In contrario:

S. Agostino [ Contra Parmen. 2,13.27 ] afferma: « In essi », cioè negli eretici, scismatici e scomunicati, « come il battesimo, così [ anche ] l'ordinazione è rimasta integra ».

Ma in forza dell'ordinazione il sacerdote può consacrare l'Eucaristia.

Quindi gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati, rimanendo intatta in essi l'ordinazione, possono consacrare l'Eucaristia.

Dimostrazione:

Alcuni hanno asserito che gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati, essendo fuori della Chiesa, non sono in grado di consacrare il sacramento eucaristico.

Ma in ciò si ingannano.

Come infatti osserva S. Agostino [ Contra Parmen. 2,13.27 ], « altro è non avere una cosa, altro è averla abusivamente »; e così pure « altro è non dare e altro è dare malamente ».

Coloro dunque che, stabiliti nella Chiesa, ricevettero il potere di consacrare l'Eucaristia con l'ordinazione sacerdotale, ne hanno certamente la facoltà, ma non la esercitano lecitamente se in seguito si sono separati dalla Chiesa con l'eresia, lo scisma o la scomunica.

Coloro invece che vengono ordinati in tale stato di separazione, né ricevono lecitamente il potere sacerdotale, né lo esercitano lecitamente.

Che però gli uni e gli altri lo possiedano validamente risulta dal fatto, notato anche da S. Agostino [ Contra Parmen. 2,13.27 ], che quando ritornano all'unità della Chiesa non sono di nuovo ordinati, ma vengono accolti nell'ordine che hanno.

E poiché la consacrazione dell'Eucaristia è un atto connesso col potere d'ordine, di conseguenza coloro che sono separati dalla Chiesa per eresia, scisma o scomunica possono validamente consacrare l'Eucaristia, la quale consacrata da essi contiene il vero corpo e sangue di Cristo; tuttavia non consacrano lecitamente, ma commettono un peccato.

Quindi non ricevono il frutto del sacrificio, che è il sacrificio spirituale.

Analisi delle obiezioni:

1. I testi citati e altri simili vanno intesi nel senso che fuori della Chiesa il sacrificio non viene offerto lecitamente.

Quindi fuori della Chiesa non ci può essere il sacrificio spirituale, che è il vero sacrificio quanto al frutto, sebbene ci sia il sacrificio vero quanto alla validità del sacramento; allo stesso modo in cui sopra [ q. 80, a. 3 ] si disse che il peccatore riceve il corpo di Cristo sacramentalmente, ma non spiritualmente.

2. Gli eretici e gli scismatici sono autorizzati a conferire soltanto il battesimo, poiché possono battezzare lecitamente in caso di necessità.

In nessun caso invece possono lecitamente consacrare l'Eucaristia, o conferire gli altri sacramenti.

3. Nelle preghiere della messa il sacerdote parla in nome della Chiesa a cui è unito, ma nel consacrare l'Eucaristia parla in nome di Cristo, di cui fa allora le veci per il potere d'ordine.

Quindi il sacerdote separato dall'unità della Chiesa, non avendo perduto il potere d'ordine, consacra validamente il corpo e il sangue di Cristo; essendo però separato dall'unità della Chiesa, le sue preghiere non hanno efficacia.

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