Decreto generale sul Matrimonio Canonico

Indice

IV. Celebrazione del matrimonio canonico
e trascrizione per gli effetti civili

22. Per ciò che riguarda il luogo, la forma canonica e il rito liturgico della celebrazione del matrimonio, si osservino le prescrizioni del codice di diritto canonico, dei libri liturgici e del diritto particolare.

È compito primario dei pastori d'anime promuovere con instancabile sollecitudine "una celebrazione delle nozze che risulti veramente evangelizzante ed ecclesiale".9

"In quanto segno, la celebrazione liturgica deve svolgersi in modo da costituire, anche nella realtà esteriore, una proclamazione della parola di Dio e una professione di fede della comunità dei credenti ( … ).

In quanto gesto sacramentale della Chiesa, la celebrazione liturgica del matrimonio deve coinvolgere la comunità cristiana con la partecipazione piena, attiva e responsabile di tutti i presenti, secondo il posto e il compito di ciascuno".10

23. La parrocchia della celebrazione delle nozze è di norma quella nella quale i nubendi sono inseriti a norma del canone 1115.

Per motivi di necessità o di convenienza pastorale il matrimonio potrà essere celebrato in altre parrocchie.

In questo caso il parroco, che ha svolto l'istruttoria matrimoniale, dia licenza all'altro parroco trasmettendo soltanto l'attestato riassuntivo dei documenti necessari e il nulla osta rilasciato dal comune.

Se è destinato a un parroco di altra diocesi, l'attestato riassuntivo sarà vidimato dalla cancelleria della curia diocesana di provenienza.

Nell'ambito della stessa diocesi questa vidimazione è necessaria soltanto se le disposizioni del diritto particolare la prevedono.

Non si tralasci, in ogni caso, di dare al parroco nella cui parrocchia si celebrerà il matrimonio sufficienti e chiare indicazioni, affinché possa notificare l'avvenuta celebrazione del matrimonio al parroco che ha dato la licenza e a quello della parrocchia di battesimo degli sposi, quando fosse diversa da quella in cui è stata istruita la pratica.

24. La celebrazione delle nozze normalmente si svolga nella chiesa parrocchiale.

Con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà compiersi in altra chiesa od oratorio ( cfr can. 1118, par. 1 ).

Soltanto in presenza di particolari ragioni pastorali l'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in una cappella privata o in un altro luogo conveniente ( cfr cann. 1118, par. 2; 1228 ).

L'Ordinario del luogo può vietare la celebrazione di matrimoni in una chiesa non parrocchiale, qualora a suo giudizio essa nuoccia al ministero parrocchiale ( cfr cann. 1219; 558; 559 ).

25. Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito liturgico, il ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile.

Il ministro di culto redige poi l'atto di matrimonio in doppio originale.

Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente11 siano inserite nell'atto di matrimonio, il ministro di culto le raccoglie nell'atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni.

26. L'atto di matrimonio deve contenere:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi;

b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie;

c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;

d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;

e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;

f ) il nome e il cognome dell'Ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;

g ) le generalità dei testimoni.

27. Uno degli originali dell'atto di matrimonio, insieme con la richiesta di trascrizione, deve essere trasmesso dal parroco della parrocchia nel cui territorio il matrimonio è stato celebrato all'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il luogo di celebrazione non oltre cinque giorni dalla celebrazione medesima.

28. L'obbligo di trasmettere l'atto di matrimonio al comune incombe sempre al parroco, anche se alla celebrazione del matrimonio abbia assistito l'Ordinario del luogo o un altro ministro di culto delegato.

Nel caso che il parroco sia assente o impedito la richiesta di trascrizione è fatta dal ministro di culto di cui al n. 16 del presente decreto.

29. Se l'atto di matrimonio è regolare ed è accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco, l'ufficiale dello stato civile lo trascrive ed entro 48 ore trasmette notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione, con l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata effettuata.

Il parroco provvede ad annotare sul registro dei matrimoni la comunicazione ricevuta e a conservarla nell'archivio parrocchiale.

30. Omissis.12

31. Omissis.12

32. Omissis.12

33. Se per un impedimento pubblico o per vizio di consenso che può essere provato o per vizio di forma, un matrimonio risulti nullo prima di essere notificato e trascritto agli effetti civili si proceda, se possibile, alla sua convalidazione secondo la forma prescritta ( cfr cann. 1156-1160 ).

In tale caso il parroco trasmetterà all'ufficiale dello stato civile l'atto della seconda celebrazione del matrimonio, eseguita con la rinnovazione del consenso dinanzi al parroco e ai testimoni, previa dispensa dalle pubblicazioni se quelle fatte siano incorse nella decadenza.

34. Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati nell'ordinamento civile, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.

35. In caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione dell'atto di matrimonio, è sospesa o rifiutata anche la trascrizione nei registri dello stato civile delle dichiarazioni fatte dai contraenti a norma del n. 25 comma secondo, del presente decreto, fatta eccezione per la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale.

Qualora una dichiarazione fatta a norma del medesimo n. 25 non possa essere accolta secondo la legge civile, l'ufficiale dello stato civile ne dà avviso agli interessati, senza giudizio per la trascrizione dell'atto di matrimonio.

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9 Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, n. 84
10 Familiaris consortio, n. 67
11 Si ricordi che tra le dichiarazioni previste vi è anche quella relativa alla legittimazione dei figli
12 In questi tre articoli si dovranno dare disposizioni circa la trascrizione del matrimonio c.d. ritardata o tardiva.
Non essendo per ora approvato il disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento, che sul punto dispone in maniera parzialmente innovativa, ci si attenga nel frattempo alla prassi vigente.
Si deve in ogni caso tener presente che l'art. 8, n. 1 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, se riconosce la trascrivibilità del matrimonio anche in un momento successivo al termine di cinque giorni prescritto per la procedura ordinaria, la limita tuttavia all'ipotesi in cui vi sia la "richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro".
Non è più possibile, pertanto, richiedere la c.d. trascrizione d'ufficio