Codice di Diritto Canonico

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La remissione delle pene e la prescrizione delle azioni

Can. 1354

§1. Oltre a quelli che sono enumerati nei cann. 1355-1356, tutti coloro che possono dispensare da una legge munita di una pena, o liberare da un precetto che commina una pena, possono anche rimettere quella pena.

§2. La legge o il precetto che costituiscono una pena possono inoltre dare anche ad altri potestà di rimettere la pena.

§3. Se la Sede Apostolica ha riservato a sé o ad altri la remissione della pena, la riserva deve essere interpretata in senso stretto.

Can. 1355

§1. Possono rimettere la pena stabilita dalla legge, che sia una pena ferendae sententiae inflitta o latae sententiae dichiarata e purché non sia riservata alla Sede Apostolica:

1° l'Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena, oppure l'ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri;

2° l'Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente, dopo aver però consultato l'Ordinario di cui nel n. 1, a meno che per circostanze straordinarie ciò sia impossibile.

§2. Possono rimettere la pena stabilita dalla legge, che sia una pena latae sententiae non ancora dichiarata e purché non sia riservata alla Sede Apostolica:

1° l'Ordinario ai propri sudditi;

2° l'Ordinario del luogo anche a coloro che si trovano nel suo territorio o vi hanno commesso il delitto;

3° qualunque Vescovo tuttavia nell'atto della confessione sacramentale.

Can. 1356

§1. Possono rimettere la pena ferendae sententiae o latae sententiae stabilita da un precetto che non sia stato dato dalla Sede Apostolica:

1° l'autore del precetto;

2° l'Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena o che l'ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri.

3° l'Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente.

§2. Prima che avvenga la remissione, deve essere consultato l'autore del precetto, a meno che per circostanze straordinarie ciò non sia possibile, o chi ha inflitto o dichiarato la pena.

Can. 1357

§1. Ferme restando le disposizioni dei can. 508 e can. 976, il confessore può rimettere in foro interno sacramentale la censura latae sententiae di scomunica o d'interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda.

§2. Il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno.

Il ricorso poi può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente.

§3. Allo stesso onere di ricorrere sono tenuti, venuto meno il pericolo, coloro che a norma del can. 976 furono assolti da una censura inflitta o dichiarata o riservata alla Sede Apostolica.

Can. 1358

§1. Non si può rimettere la censura se non al delinquente che abbia receduto dalla contumacia, a norma del can. 1347, §2; a chi abbia receduto poi non si può negare la remissione, salvo il disposto del can. 1361, § 4.

§2. Chi rimette la censura può provvedere a norma del can. 1348 o anche imporre una penitenza.

Can. 1359

Se qualcuno è vincolato da più di una pena, la remissione vale soltanto per le pene in essa espresse; la remissione generale poi toglie tutte le pene, ad eccezione di quelle che il delinquente nella domanda abbia taciuto in mala fede.

Can. 1360

La remissione della pena estorta per mezzo della forza o di timore grave o per dolo è invalida per lo stesso diritto.

Can. 1361

§1. La remissione può anche essere data ad una persona assente, oppure sotto condizione.

§2. La remissione in foro esterno sia data per scritto, a meno che una grave causa suggerisca altrimenti.

§3. La domanda di remissione o la remissione stessa non sia divulgata, se non nella misura in cui ciò sia utile a tutelare la fama del reo o sia necessario per riparare lo scandalo.

§4. Non si deve dare la remissione finché, secondo il prudente giudizio dell'Ordinario, il reo non abbia riparato il danno eventualmente causato; costui può essere sollecitato a tale riparazione o alla restituzione, con una delle pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, e ciò vale anche quando gli viene rimessa la censura a norma del can. 1358, § 1.

Can. 1362

§1. L'azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti:

1° di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede, che sono soggetti a norme speciali;

2° fermo restando il disposto del n. 1, dell'azione per i delitti di cui nei can. 1376, can. 1377, can. 1378, can. 1393, § 1, can. 1394, can. 1395, can. 1397, can. 1398, § 2, che si prescrive in sette anni, o di quella per i delitti ci cui al can. 1398, § 1, che si prescrive in vent'anni;

3° di delitti non puniti dal diritto universale, se la legge particolare abbia stabilito un altro limite di tempo per la prescrizione.

§2. La prescrizione, salvo che la legge stabilisca altro, decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato.

§3. Citato il reo a norma del can. 1723 oppure informato nel modo previsto dal can. 1507, § 3, della presentazione, a norma del can. 1721, § 1, del libello di accusa, si sospende la prescrizione dell'azione criminale per tre anni; trascorso questo termine o interrotta la sospensione, a causa della cessazione del processo penale, nuovamente decorre il tempo, che si aggiunge a quello già decorso per la prescrizione.

La stessa sospensione ugualmente sussiste se, osservato il can. 1720, n. 1, si procede alla pena da infliggere o dichiarare per decreto extragiudiziale.

Can. 1363

§1. Se nei limiti di tempo di cui nel can. 1362, da computarsi a partire dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, al reo non sia stato notificato il decreto esecutivo del giudice di cui nel can. 1651, l'azione intesa a far eseguire la pena si estingue per prescrizione.

§2. Il che vale, osservate le disposizioni del diritto, se la pena è stata inflitta per decreto extragiudiziale.

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