Convenzione dei diritti dei lavoratori migranti

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V Parte - Disposizioni applicabili ad alcune categorie particolari di lavoratori e ai membri della loro famiglia

Articolo 57

Le categorie particolari di lavoratori migranti specificate nella presente parte della Convenzione e i membri della loro famiglia, che sono provvisti di documenti o in situazione regolare, godono dei diritti enunciati nella terza parte e, con riserva delle modifiche indicate qui di seguito, di quelle enunciate nella quarta parte.

Articolo 58

1. I lavoratori frontalieri, per come questi vengono definiti alla lettera "a" del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che sono loro applicabili in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego, tenuto conto di coloro che non hanno la residenza abituale in tale Stato.

2. Gli Stati di impiego prevedono favorevolmente di dare ai lavoratori frontalieri il diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata dopo un lasso di tempo dato.

La concessione di questo diritto non modifica il loro statuto di lavoratori frontalieri.

Articolo 59

1. I lavoratori stagionali, per come questi sono definiti alla lettera "b" del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che si applica a loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego e che sono compatibili con il loro status di lavoratori stagionali, tenuto conto di coloro che non sono presenti nel suddetto Stato che per una parte dell'anno.

2. Lo Stato di impiego si adopera, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, di concedere ai lavoratori stagionali che sono stati impiegati sul suo territorio per un periodo consistente la possibilità di dedicarsi ad altre attività remunerate e di dare loro priorità rispetto ad altri lavoratori che domandano di essere ammessi in tale Stato, con riserva degli accordi bilaterali e multilaterali applicabili.

Articolo 60

I lavoratori itineranti, per come questi sono definiti alla lettera "e" del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che possono essere loro accordati, in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego e che sono compatibili con il loro status di lavoratori itineranti in tale Stato.

Articolo 61

1. I lavoratori impiegati a titolo di progetto, per come questi sono definiti alla lettera "f " del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, e i membri della loro famiglia beneficiano dei diritti previsti dalla quarta parte, eccezion fatta delle disposizioni della lettera "b" e "c" del paragrafo 1 dell'articolo 43, della lettera "d" del paragrafo 1 dell'articolo 43 in tema di programmi di alloggi sociali, della lettera "b" del paragrafo 1 dell'articolo 45 e degli articoli da 52 a 55.

2. Se un lavoratore impiegato a titolo di un progetto reputa che i termini del suo contratto di lavoro sono stati violati dal suo datore di lavoro, ha diritto di portare il proprio caso dinanzi alle autorità competenti dello Stato dal quale questo datore di lavoro dipende, alle condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 18 della presente Convenzione.

3. Con riserva degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore che sono loro applicabili, gli Stati parte interessati si sforzano di provvedere che i lavoratori impegnati a titolo di progetti siano debitamente protetti dai sistemi di assistenza sociale del loro Stato di origine o di residenza abituale durante il loro impiego a titolo del progetto.

Gli Stati parte interessati prendono delle misure appropriate a questo riguardo per evitare che questi lavoratori non siano privati dei loro diritti o non siano soggetti ad una doppia detrazione.

3. Senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 47 della presente Convenzione e degli accordi bilaterali o multilaterali pertinenti, gli Stati parte interessati autorizzano lo spostamento dei guadagni dei lavoratori impiegati a titolo di progetti nello Stato di origine o di residenza abituale.

Articolo 62

1. I lavoratori ammessi per un impiego specifico, per come questi sono definiti alla lettera "g" del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano di tutti i diritti figuranti nella quarta parte, eccezion fatta per le disposizioni della lettera "b" e "c" del paragrafo 1 dell'articolo 43, della lettera "d" del paragrafo 1 dell'articolo 43 in materia di programmi di alloggi sociali dell'articolo 52 e della lettera "d" del paragrafo 1 dell'articolo 54.

2. I membri della famiglia dei lavoratori ammessi per un impiego specifico beneficiano dei diritti relativi ai membri della famiglia dei lavoratori migranti, enunciati nella quarta parte della presente Convenzione, eccezion fatta per le disposizioni dell'articolo 53.

Articolo 63

1. I lavoratori indipendenti, per come questi sono definiti alla lettera "h" del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano di tutti i diritti previsti nella quarta parte, ad eccezione dei diritti esclusivamente applicabili ai lavoratori aventi un contratto di lavoro.

2. Senza pregiudicare gli articolo 52 e 79 della presente Convenzione, la cessazione dell'attività economica dei lavoratori indipendenti non implica in sé il ritiro dell'autorizzazione che viene loro accordata oltre che ai membri della loro famiglia di restare nello Stato di impiego o di esercitarvi una attività remunerata, a meno che l'autorizzazione di residenza dipenda espressamente dall'attività remunerata particolare per la quale egli sia stato ammesso.

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