Sacram unctionem infirmorum

Il sacramento dell'unzione degli infermi

La sacra Unzione degli infermi, come professa e insegna la Chiesa Cattolica, è uno dei sette Sacramenti del Nuovo Testamento, istituito da Cristo Nostro Signore, « adombrato come tale nel Vangelo di Marco ( Mc 6,3 ) e raccomandato ai fedeli e promulgato da Giacomo, Apostolo e fratello del Signore.

Chi è malato, - egli dice, - chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui dopo averlo unto con olio nel nome del Signore; e la preghiera fatta con fede salverà il malato; il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati ( Gc 5,14-15 ) » ( CONC. TRID., Sess. XIV, De extr. unct., cap. I (cf ibid. can. 1) ).

Prime testimonianze sull'Unzione degli infermi

Testimonianze relative all'Unzione degli infermi si trovano fin dai tempi antichi, nella Tradizione della Chiesa, segnatamente in quella liturgica, sia in Oriente che in Occidente.

Sono da ricordare in proposito, a titolo speciale, la Lettera scritta dal Pontefice Innocenzo I, Nostro Predecessore, a Decenzio, Vescovo di Gubbio ( Lett. Si Instituta Ecclesiastica, cap. 8: PL 20, 559-561: Denz.-Schön. 216 ), e il testo della veneranda preghiera usata per benedire l'Olio degli infermi: « Effondi, o Signore, il tuo Spirito Santo paraclito », la quale fu inserita nella Prece Eucaristica ( Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae Ordinis Anni Circuli, ed. L. C. MOHLBERG ( Rerum Ecciesiasticarum Documenta, Fontes, IV ), Roma 1960, P. 61: Le Sacramentaire Grégorien, ed. J. DΕMUSSES ( Spicilegium Friburgense, 16 ), Fribourg 1971, p. 172; cf La tradition apostolique de Saint Hippolyte, ed. B. BOTTE ( Liturgiewissenschafiiche Quellen und Forschungen, 39 ), Münster in W. 1963, pp. 18-19; Le Grand Euchologe du Monastère Blanc, ed. E. LANNE ( Patrologia Orientalis XXVIII, 2 ), Paris 1958, pp. 392-395 ) ed è tuttora conservata nel Pontificale Romano ( Cf Pontificale Romanum: Ordo benedicendi Oleum Catechumenorum et Infirmorum et conficiendi Chrisma, Città del Vaticano 1971, pp. 11-12 ).

Unzioni e formule

Col passare dei secoli, nella Tradizione liturgica furono più esattamente precisate, pur se in vario modo, le parti del corpo dell'infermo che dovevano essere unte con l'Olio santo, e furono aggiunte più formule per accompagnare con la preghiera le unzioni: queste formule sono appunto contenute nei libri rituali delle varie Chiese.

Durante il medioevo, nella Chiesa Romana invalse la consuetudine di ungere gli infermi nelle sedi degli organi di senso, con l'uso di questa formula: « Per questa santa Unzione e per la sua misericordia pietosa, il Signore ti perdoni tutto ciò che hai commesso di male », formula che veniva adattata a ciascuno dei sensi ( Cf M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain au Moyen-Age, t. 1, Le Pontifical Romain du XIe siècle ( Studi e Testi, 86 ), Città del Vaticano 1938, pp. 267-268; t. 2, Le Pontifical de la Curie Romaine au XIIe siècle ( Studi e Testi, 87 ), Città del Vaticano 1940, pp. 491-492 ).

Dottrina sul Sacramento del Concilio di Firenze e Concilio di Trento

La dottrina circa la Sacra Unzione è, inoltre, esposta nei documenti dei Concili Ecumenici, cioè del Concilio Fiorentino, e soprattutto del Tridentino e del Vaticano II.

Dopo che il Concilio Fiorentino ebbe descritto gli elementi essenziali dell'Unzione degli infermi ( Decr. pro Armeniis, G. HOFMANN, Conc. Florent., I-II, p. 130: Denz.-Schön. 1324s. ), il Concilio di Trento ne proclamò la divina istituzione, indicando tutto ciò che intorno alla Sacra Unzione è tramandato dall'Epistola di san Giacomo, per quanto riguarda soprattutto la realtà e l'effetto del Sacramento: « Questa realtà è, infatti, la grazia dello Spirito Santo, la cui unzione lava i delitti, che siano ancora da espiare, toglie i residui del peccato e reca sollievo e conforto all'anima del malato, suscitando in lui una grande fiducia nella misericordia del Signore, per cui l'infermo, così risollevato, sopporta meglio i fastidi e i travagli della malattia e più facilmente resiste alle tentazioni del demonio che gli insidia il calcagno ( Gen 3,15 ) e riacquista talvolta la stessa salute del corpo, quando ciò convenga alla salute dell'anima » ( CONC. TRID., Sess. XIV, De extr. unct., cap. II ).

Il medesimo Concilio proclamò, altresì, che con quelle parole dell'Apostolo è chiaramente indicato « che questa unzione deve esser fatta agli infermi, e soprattutto a coloro i quali si trovano in una condizione di tale pericolo, che sembrano essere in fin di vita, per cui essa è chiamata anche Sacramento dei moribondi » ( Ibid., cap. III ).

Da ultimo, per quanto riguarda il ministro competente, dichiarò che ne è ministro il presbitero ( Ibid., cap. III, can. 4 ).

Concilio Vaticano II

Da parte sua, il Concilio Vaticano II contiene queste ulteriori affermazioni: « "L'Estrema Unzione", la quale può esser chiamata anche, e meglio, "Unzione degli infermi", non è il Sacramento soltanto di coloro che si trovano in estremo pericolo di vita.

Perciò, il tempo opportuno per riceverlo ha certamente già inizio quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, comincia ad essere in pericolo di morte » ( Cf CONC. VAT. II, Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 73 ).

E che l'uso di questo Sacramento rientri nelle sollecitudini di tutta la Chiesa, è dimostrato da queste parole: « Con la sacra unzione degli infermi e con la preghiera dei presbiteri tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché rechi loro sollievo e li salvi ( cf Gc 5,14-16 ), anzi li esorta a unirsi spontaneamente alla passione e alla morte di Cristo ( cf Rm 8,17; 2 Tm 2,11-12; 1 Pt 4,13 ), per contribuire così al bene del Popolo di Dio » ( Cf Cost. dogm. Lumen gentium, 11 ).

Tutti questi elementi dovevano esser tenuti ben presenti nella revisione del rito della Sacra Unzione, al fine di adattar meglio alle odierne circostanze quelli che erano soggetti a mutamento ( Cf CONC. VAT. II, Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 1 ).

Formula

Abbiamo, anzitutto, ritenuto di modificare la formula sacramentale in maniera tale, che, tenendo presenti le parole di san Giacomo, fossero più chiaramente espressi gli effetti del Sacramento.

Olio Dato, poi, che l'olio d'oliva, quale fino ad ora era prescritto per la validità del Sacramento, in alcune regioni manca del tutto o può essere difficile procurarlo, abbiamo stabilito, su richiesta di numerosi Vescovi, che possa essere usato in futuro, secondo le circostanze, anche un olio di altro tipo, che tuttavia sia stato ricavato da piante, in quanto più somigliante all'olio d'oliva.

Numero delle Unzioni

Per ciò che riguarda il numero delle unzioni e le membra da ungere, ci è sembrato opportuno procedere ad una semplificazione del rito.

Pertanto, poiché questa revisione tocca in alcune parti anche lo stesso rito sacramentale, con la Nostra Autorità Apostolica decretiamo che, per l'avvenire, sia osservato nel Rito Latino quanto segue: Il Sacramento dell'unzione degli infermi si conferisce a quelli che sono ammalati con serio pericolo, ungendoli sulla fronte e sulle mani con olio di oliva, o, secondo l'opportunità, con alro olio vegetale, debitamente benedetto e pronunciando, per una volta soltanto, queste parole: « per questa santa unzione e per la sua misericordia pietosa il Signore ti aiuti con la grazia dello Spirito Santo e liberato dai peccati ti salvi e ti guarisca ».

Tuttavia, in caso di necessità, è sufficiente compiere un'unica unzione sulla fronte oppure, a motivo di particolari condizioni dell'infermo, in un'altra parte più adatta del corpo, pronunciando integralmente la formula anzidetta.

Questo Sacramento può essere ripetuto, qualora l'infermo, dopo aver ricevuto l'Unzione, si sia ristabilito e sia poi ricaduto nella malattia, oppure se, perdurando la medesima infermità, il pericolo diviene più grave.

Promulgazione ed entrata in vigore del nuovo rito

Stabiliti e dichiarati questi elementi relativi al rito essenziale del Sacramento dell'Unzione degli infermi, Noi approviamo con la Nostra Autorità Apostolica anche l'Ordo concernente l'Unzione degli infermi e la cura pastorale di essi, quale è stato rivisto dalla Sacra Congregazione per il Culto Divino, derogando, nello stesso tempo, se sarà necessario, alle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico o alle altre leggi finora vigenti, o anche abrogandole, mentre conservano stabile valore le prescrizioni e le leggi, che non sono abrogate o mutate dal medesimo Ordo.

L'edizione latina di tale Ordo, contenente il nuovo rito, andrà in vigore non appena sarà pubblicata, mentre le edizioni in lingua volgare, preparate dalle Conferenze Episcopali e approvate dalla Sede Apostolica, andranno in vigore dal giorno che sarà deciso dalle medesime singole conferenze; il vecchio Ordo potrà essere usato fino al 31 dicembre dell'anno 1973.

Tuttavia, dal 1° gennaio 1974, tutti gli interessati dovranno fare uso soltanto del nuovo Ordo.

Vogliamo che tutto quanto Noi abbiamo deciso e prescritto abbia, ora e in avvenire, piena efficacia nel Rito Latino, nonostante - per quanto è necessario - le Costituzioni e gli Ordinamenti Apostolici, emanati dai Nostri Predecessori, e le altre disposizioni, anche se degne di speciale menzione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 30 novembre 1972, anno decimo del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI