Universi Dominici gregis

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Vacanza della Sede Apostolica

Capitolo II - Le Congregazioni dei Cardinali in preparazione dell'elezione del Sommo Pontefice

7 In periodo di Sede Vacante, si avranno due specie di Congregazioni dei Cardinali: una generale, cioè dell'intero Collegio, fino all'inizio della elezione e l'altra particolare.

Alle Congregazioni generali devono partecipare tutti i Cardinali non legittimamente impediti, non appena sono informati della vacanza della Sede Apostolica.

Tuttavia ai Cardinali, che a norma del n. 33 di questa Costituzione non godono del diritto di eleggere il Pontefice, è concessa la facoltà di astenersi, se lo preferiscono, dalla partecipazione a tali Congregazioni generali.

La Congregazione particolare è costituita dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e da tre Cardinali, uno per ciascun Ordine, estratti a sorte tra i Cardinali elettori già pervenuti a Roma.

L'ufficio di questi tre Cardinali, detti Assistenti, cessa al compiersi del terzo giorno, ed al loro posto, sempre mediante sorteggio, ne succedono altri con il medesimo termine di scadenza anche dopo iniziata l'elezione.

Durante il periodo dell'elezione le questioni più importanti, se necessario, sono trattate dall'assemblea dei Cardinali elettori, mentre gli affari ordinari continuano ad essere trattati dalla Congregazione particolare dei Cardinali.

Nelle Congregazioni generali e particolari, in periodo di Sede Vacante, i Cardinali indossino la consueta veste talare nera filettata e la fascia rossa, con zucchetto, croce pettorale e anello.

8 Nelle Congregazioni particolari devono trattarsi solamente le questioni di minore importanza, che si presentano giorno per giorno o momento per momento.

Ma se sorgessero questioni più gravi e meritevoli di un più profondo esame, devono essere sottoposte alla Congregazione generale.

Inoltre, ciò che è stato deciso, risolto o negato in una Congregazione particolare non può essere revocato, mutato o concesso in un'altra; il diritto di fare ciò appartiene soltanto alla Congregazione generale, e con la maggioranza dei voti.

9 Le Congregazioni generali dei Cardinali si terranno nel Palazzo Apostolico Vaticano o, se le circostanze lo richiedano, in altro luogo più opportuno a giudizio degli stessi Cardinali.

Ad esse presiede il Decano del Collegio o, nel caso sia egli assente o legittimamente impedito, il Sottodecano.

Che se uno dei due od ambedue non godessero più, a norma del n. 33 di questa Costituzione, del diritto di eleggere il Pontefice, all'assemblea dei Cardinali elettori presiederà il Cardinale elettore più anziano, secondo l'ordine consueto di precedenza.

10 Il voto nelle Congregazioni dei Cardinali, quando si tratta di cose di maggiore importanza, non deve essere dato a voce, ma in forma segreta.

11 Le Congregazioni generali che precedono l'inizio dell'elezione, dette perciò preparatorie, devono tenersi quotidianamente, a cominciare dal giorno che sarà stabilito dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa e dal primo Cardinale di ciascun Ordine tra gli elettori, anche nei giorni in cui si celebrano le esequie del Pontefice defunto.

Ciò dovrà farsi per rendere possibile al Cardinale Camerlengo di sentire il parere del Collegio e dargli le comunicazioni ritenute necessarie o opportune; nonché per permettere ai singoli Cardinali di esprimere il loro avviso sui problemi che si presentano, di domandare spiegazioni in casi di dubbio, e di fare delle proposte.

12 Nelle prime Congregazioni generali si provveda a che i singoli Cardinali abbiano a disposizione una copia di questa Costituzione e, al tempo stesso, sia loro data la possibilità di proporre eventualmente questioni circa il significato e l'esecuzione delle norme nella stessa stabilite.

Inoltre conviene che sia letta la parte della presente Costituzione che riguarda la vacanza della Sede Apostolica.

Nel contempo tutti i Cardinali presenti dovranno prestare giuramento circa l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute e circa il mantenimento del segreto.

Tale giuramento, che dovrà essere emesso anche dai Cardinali i quali, arrivando in ritardo, partecipano a queste Congregazioni in un secondo momento, sia letto dal Cardinale Decano o, eventualmente, da altro presidente del Collegio, conformemente alla norma stabilita al n. 9 di questa Costituzione, alla presenza degli altri Cardinali secondo la formula seguente:

Noi Cardinali di Santa Romana Chiesa, dell'Ordine dei Vescovi, dei Presbiteri e dei Diaconi, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo, tutti e singoli, di osservare esattamente e fedelmente tutte le norme, contenute nella Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, e di mantenere scrupolosamente il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo abbia attinenza con l'elezione del Romano Pontefice, o che per sua natura, durante la vacanza della Sede Apostolica, postuli il medesimo segreto.

Quindi ciascun Cardinale dirà: Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro.

E, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungerà: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.

13 In una delle Congregazioni immediatamente successive, i Cardinali dovranno, sulla base di un prestabilito ordine del giorno, prendere le decisioni più urgenti per iniziare le operazioni dell'elezione, vale a dire:

a) stabiliscano il giorno, l'ora e il modo, in cui la salma del defunto Pontefice sarà portata nella Basilica Vaticana, per essere esposta all'omaggio dei fedeli;

b) predispongano tutto il necessario per le esequie del defunto Pontefice, che dovranno essere celebrate per nove giorni consecutivi, e fissino l'inizio di esse in modo che la tumulazione abbia luogo, salvo ragioni speciali, fra il quarto e il sesto giorno dopo la morte;

c) sollecitino la Commissione, composta dal Cardinale Camerlengo e dai Cardinali che svolgevano rispettivamente l'Ufficio di Segretario di Stato e di Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, perché predisponga tempestivamente sia i locali della Domus Sanctae Marthae per la conveniente sistemazione dei Cardinali elettori, sia gli alloggi adatti per quanti sono previsti al n. 46 della presente Costituzione, e perché, al tempo stesso, provveda alla messa a punto di quanto occorre per la preparazione della Cappella Sistina, affinché le operazioni relative alla elezione possano svolgersi in modo agevole, ordinato e con la massima riservatezza, secondo quanto previsto e stabilito in questa Costituzione;

d) affidino a due ecclesiastici di specchiata dottrina, saggezza ed autorevolezza morale il compito di dettare ai medesimi Cardinali due ponderate meditazioni circa i problemi della Chiesa in tale momento e la scelta illuminata del nuovo Pontefice; al contempo, fermo restando quanto disposto al n. 52 di questa Costituzione, provvedano a stabilire il giorno e l'ora in cui dovrà essere loro rivolta la prima di dette meditazioni;

e) approvino - su proposta dell'Amministrazione della Sede Apostolica o, per la parte di competenza, del Governatorato dello Stato Città del Vaticano - le spese occorrenti dalla morte del Pontefice fino alla elezione del successore;

f) leggano, qualora vi fossero, i documenti lasciati dal defunto Pontefice per il Collegio dei Cardinali;

g) provvedano a far annullare l'Anello del Pescatore e il Sigillo di piombo, con i quali sono spedite le Lettere Apostoliche;

h) dispongano l'assegnazione per sorteggio delle stanze ai Cardinali elettori;

i) stabiliscano giorno e ora dell'inizio delle operazioni di voto.

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