Universi Dominici gregis

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L'elezione del Romano Pontefice

Capitolo III - L'inizio degli atti dell'elezione

49 Celebrate secondo i riti prescritti le esequie del defunto Pontefice, e preparato quanto è necessario per il regolare svolgimento dell'elezione, il giorno stabilito - quindi, il quindicesimo giorno dalla morte del Pontefice, o, secondo quanto previsto al n. 37 della presente Costituzione, non oltre il ventesimo - i Cardinali elettori converranno nella Basilica di San Pietro in Vaticano, o altrove secondo l'opportunità e le necessità del tempo e del luogo, per prender parte ad una solenne celebrazione eucaristica con la Messa votiva pro eligendo Papa.19

Ciò dovrà essere compiuto possibilmente in ora adatta del mattino, così che nel pomeriggio possa svolgersi quanto prescritto nei numeri seguenti della presente Costituzione.

50 Dalla Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, dove si saranno raccolti in ora conveniente del pomeriggio, i Cardinali elettori in abito corale si recheranno in solenne processione, invocando col canto del Veni Creator l'assistenza dello Spirito Santo, alla Cappella Sistina del Palazzo Apostolico, luogo e sede dello svolgimento dell'elezione.

51 Conservando gli elementi essenziali del Conclave, ma modificandone alcune modalità secondarie, che il mutamento delle circostanze ha reso irrilevanti allo scopo a cui precedentemente servivano, con la presente Costituzione stabilisco e dispongo che tutte le operazioni dell'elezione del Sommo Pontefice, secondo quanto è prescritto nei numeri seguenti, si svolgano esclusivamente nella Cappella detta Sistina del Palazzo Apostolico Vaticano, che resta quindi luogo assolutamente riservato fino alla avvenuta elezione, in modo tale che sia assicurata la totale segretezza di quanto ivi sarà fatto o detto di comunque attinente, direttamente o indirettamente, all'elezione del Sommo Pontefice.

Sarà pertanto cura del Collegio Cardinalizio, operante sotto l'autorità e la responsabilità del Camerlengo coadiuvato dalla Congregazione particolare di cui al n. 7 della presente Costituzione, che, all'interno di detta Cappella e dei locali adiacenti, tutto sia previamente disposto, anche con l'aiuto dall'esterno del Sostituto della Segreteria di Stato, in maniera che la regolare elezione e la riservatezza di essa siano tutelate.

In special modo si dovranno fare accurati e severi controlli, anche con l'ausilio di persone di sicura fede e provata capacità tecnica, perché in detti locali non siano subdolamente installati mezzi audiovisivi di riproduzione e trasmissione all'esterno.

52 Giunti i Cardinali elettori nella Cappella Sistina, secondo quanto disposto al n. 50, ancora alla presenza di coloro che hanno fatto parte del solenne corteo, emetteranno il giuramento, pronunciando la formula indicata nel numero seguente.

Leggerà ad alta voce la formula il Cardinale Decano o il Cardinale primo per Ordine ed anzianità, secondo quanto stabilito al n. 9 della presente Costituzione; alla fine poi ciascuno dei Cardinali elettori, toccando il Santo Vangelo, leggerà e pronuncerà la formula, così come indicato nel numero seguente.

Dopo che avrà prestato il giuramento l'ultimo dei Cardinali elettori, sarà intimato dal Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie l'extra omnes e gli estranei al Conclave dovranno lasciare la Cappella Sistina.

In essa resteranno soltanto il medesimo Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e l'ecclesiastico già scelto per tenere la seconda delle meditazioni ai Cardinali elettori, di cui al n. 13d, circa il gravissimo compito loro incombente e, quindi, sulla necessità di agire con retto intendimento per il bene della Chiesa universale, solum Deum prae oculis habentes.

53 Secondo quanto disposto nel numero precedente, il Cardinale Decano o il Cardinale primo degli altri per Ordine ed anzianità, pronunzierà la seguente formula di giuramento:

Noi tutti e singoli Cardinali elettori presenti in questa elezione del Sommo Pontefice promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo di osservare fedelmente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione apostolica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, emanata il 22 febbraio 1996.

Parimenti, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che chiunque di noi, per divina disposizione, sia eletto Romano Pontefice, si impegnerà a svolgere fedelmente il munus Petrinum di Pastore della Chiesa universale e non mancherà di affermare e difendere strenuamente i diritti spirituali e temporali, nonché la libertà della Santa Sede.

Soprattutto, promettiamo e giuriamo di osservare con la massima fedeltà e con tutti, sia chierici che laici, il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo riguarda l'elezione del Romano Pontefice e su ciò che avviene nel luogo dell'elezione, concernente direttamente o indirettamente lo scrutinio; di non violare in alcun modo questo segreto sia durante sia dopo l'elezione del nuovo Pontefice, a meno che non ne sia stata concessa esplicita autorizzazione dallo stesso Pontefice; di non prestare mai appoggio o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento con cui autorità secolari di qualunque ordine e grado, o qualunque gruppo di persone o singoli volessero ingerirsi nell'elezione del Romano Pontefice.

Dopo di che, i singoli Cardinali elettori, secondo l'ordine di precedenza, presteranno giuramento con la seguente formula:

Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro, e, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungeranno: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli che tocco con la mia mano.

54 Dettata la meditazione, l'ecclesiastico che l'ha tenuta esce dalla Cappella Sistina insieme con il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie.

I Cardinali elettori, recitate le preci secondo il relativo Ordo, ascoltano il Cardinale Decano ( o chi ne fa le veci ), il quale sottopone al Collegio degli elettori innanzitutto la questione se si possa ormai procedere ad iniziare le operazioni dell'elezione, o se occorra ancora chiarire dubbi circa le norme e le modalità stabilite in questa Costituzione, senza tuttavia che sia consentito, anche se vi fosse l'unanimità degli elettori, e ciò sotto pena di nullità della medesima deliberazione, che qualcuna di esse, attinente sostanzialmente agli atti dell'elezione stessa, possa essere modificata o sostituita.

Se poi, a giudizio della maggioranza degli elettori, nulla impedisce che si proceda alle operazioni dell'elezione, si passerà immediatamente ad esse, secondo le modalità indicate in questa medesima Costituzione.

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19 Missale Romanum n. 4, p. 795