Immensae caritatis
Il testamento del suo immenso amore che Cristo Signore lasciò alla Chiesa sua sposa, cioè il dono ineffabile dell'Eucaristia, di tutti il più importante, esige che un mistero così grande sia sempre più profondamente conosciuto e che si partecipi alla sua efficacia salvifica con sempre maggiore intensità.1
A tal scopo la Chiesa, mossa dalle sue sollecitudini pastorali a favorire la pietà verso l'Eucaristia, culmine e centro del culto cristiano, ha più volte avuto cura e zelo di promulgare idonee norme e opportuni documenti.
Tuttavia le nuove circostanze dei nostri tempi sembrano richiedere che, salvo sempre il massimo rispetto dovuto a così grande Sacramento, sia data maggiore possibilità di accedere alla santa Comunione, affinché i fedeli, partecipando in modo più frequente e più ampio ai frutti del sacrificio della Messa, si dedichino con maggiore impegno e con più attiva generosità al servizio di Dio e della Chiesa e al bene dell'umanità.
Per prima cosa è necessario provvedere che, per la mancanza dei ministri, non diventi impossibile o difficile ricevere la santa Comunione; in secondo luogo che gli infermi non siano privati del grande mezzo di sollievo, offerto dalla santa Comunione, a causa della legge sul digiuno, che essi non possono osservare, benché già molto mitigata.
Infine appare conveniente che, in talune circostanze, ai fedeli che lo richiedano, sia consentito di ricevere debitamente la santa Comunione una seconda volta nel medesimo giorno.
Pertanto, accogliendo i desideri espressi da alcune Conferenze episcopali, si emanano le seguenti norme, riguardanti:
1. i ministri straordinari per la distribuzione della santa Comunione;
2. la facoltà ampliata di ricevere la santa Comunione due volte nel medesimo giorno;
3. la mitigazione delle norme del digiuno eucaristico a favore dei malati e degli anziani;
4. la pietà e il rispetto dovuti al santissimo Sacramento quando il pane eucaristico è deposto nelle mani del fedele.
Le circostanze, nelle quali può mancare un sufficiente numero di ministri per la distribuzione della santa Comunione, sono diverse, cioè:
durante la celebrazione della Messa, a motivo di un grande affollamento di fedeli oppure per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante;
fuori della celebrazione della Messa, quando per le distanze dei luoghi è difficile portare le Sacre Specie, soprattutto in forma di Viatico, a malati in pericolo di morte, oppure quando il numero degli infermi, soprattutto negli ospedali o in istituti simili, richieda l'opera di più ministri.
Pertanto, affinché i fedeli, che sono in stato di grazia ed hanno retta e pia intenzione di accostarsi al Convito eucaristico, non siano privati dell'aiuto e del conforto di questo Sacramento, il Sommo Pontefice ha ritenuto opportuno di istituire dei ministri straordinari, che possano comunicare sé stessi e distribuire agli altri fedeli la santa Comunione, a queste determinate e precise condizioni:
I. È data facoltà agli Ordinari dei luoghi di consentire che persone idonee, espressamente scelte, possano, in qualità di ministri straordinari, in singole circostanze o anche per un periodo di tempo definito, oppure anche permanentemente in caso di necessità, sia cibarsi da sé stesse del Pane eucaristico sia distribuirlo agli altri fedeli e portarlo ai malati nelle loro case, quando:
a) manchino il sacerdote, o il diacono o l'accolito;
b) i medesimi siano impediti di distribuire la santa Comunione a motivo di altro ministero pastorale, per malattia e per età avanzata;
c) il numero dei fedeli che desiderano di accostarsi alla santa Comunione sia tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione della Messa o la distribuzione della Comunione fuori della Messa.
II. Gli stessi Ordinari dei luoghi godono della facoltà di permettere ai singoli sacerdoti, che esercitano il sacro ministero, di autorizzare a loro volta una persona idonea, la quale, nei casi di vera necessità, in quella circostanza soltanto, distribuisca la santa Comunione.
III. I menzionati Ordinari dei luoghi possono delegare tali facoltà ai Vescovi ausiliari, ai vicari episcopali e ai delegati episcopali.
IV. La designazione della persona idonea, di cui ai nn. I e II si farà tenendo presente il seguente ordine preferenziale, che può essere peraltro mutato secondo il prudente giudizio dell'Ordinario del luogo: lettore, alunno di seminario maggiore, religioso, religiosa, catechista, fedele uomo o donna.
V. Negli oratori delle comunità religiose, dell'uno o dell'altro sesso, l'ufficio di distribuire la santa Comunione nelle circostanze citate al n. I, può essere giustamente affidato al superiore privo dell'Ordine sacro, o alla superiora o ai rispettivi vicari.
VI. Se c'è il tempo sufficiente, è bene che la persona idonea, scelta espressamente dall'Ordinario del luogo per la distribuzione della santa Comunione e la persona di cui al n. II, deputata allo stesso compito dal sacerdote che ne abbia facoltà, ricevano il mandato secondo il Rito unito a questa Istruzione2 e dovranno distribuire la santa Comunione osservando le norme liturgiche.
Poiché queste facoltà sono concesse unicamente per il bene spirituale dei fedeli e per i casi di vera necessità, i sacerdoti debbono tenere presente che tali facoltà non li dispensano dall'ufficio di distribuire l'Eucaristia ai fedeli, che legittimamente chiedono di riceverla, e, in modo particolare, dall'ufficio di portarla e di amministrarla ai malati.
Il fedele, ministro straordinario della santa Comunione, debitamente preparato, si deve distinguere per la vita cristiana, la fede e la condotta.
Dovrà cercare di essere all'altezza di questo grande compito, di coltivare la pietà verso la santissima Eucaristia e di essere di esempio agli altri fedeli con la sua devozione e il suo rispetto verso l'augustissimo Sacramento dell'altare.
Nessuno sia scelto a tale ufficio, se la sua designazione possa essere motivo di stupore ai fedeli.
A norma della disciplina tuttora vigente, i fedeli possono accostarsi una seconda volta alla santa Comunione nello stesso giorno:
- la sera del sabato o della vigilia della festa di precetto, quando intendono soddisfare all'obbligo di ascoltare la santa Messa, sebbene si siano già comunicati al mattino3;
- nella seconda Messa della Pasqua di risurrezione e in una delle Messe celebrate nel giorno della Natività del Signore, anche se si fossero comunicati nella Messa della Veglia Pasquale e nella Messa della Notte della Natività del Signore4,
- parimenti nella Messa vespertina del Giovedì Santo in memoria della Cena del Signore, sebbene si fossero già comunicati durante la Messa Crismale5.
Poiché, oltre a quelle qui descritte, possono sorgere altre circostanze affini, le quali consigliano una seconda Comunione, è necessario, qui di seguito, determinare meglio le ragioni della nuova facoltà, che viene concessa.
La norma, introdotta per secolare consuetudine dalla provvidentissima madre Chiesa e recepita dalla legge canonica, secondo la quale ai fedeli è consentito di accedere alla Sacra Mensa solamente una volta al giorno, rimane integra, e non è permesso di trascurarla per motivo di sola devozione6.
A un desiderio superficiale di volere ripetere la Comunione si deve contrapporre la ragione che tanto più grande è l'efficacia del Sacramento, che alimenta, corrobora ed esprime la fede, la carità e le altre virtù, quanto più devotamente ci si accosti alla Sacra Mensa.
È infatti necessario che dalla celebrazione liturgica i fedeli passino alle opere di carità, di pietà e di apostolato, affinché mostrino " nel loro modo di vita quanto hanno ricevuto con la fede ed il Sacramento"7.
Tuttavia possono presentarsi talune circostanze, nelle quali, sia i fedeli che hanno già ricevuto in quel giorno la Comunione, sia anche i sacerdoti che già hanno celebrato la Messa, partecipino poi a qualche celebrazione comunitaria.
A tutti costoro è consentito di ricevere una seconda volta la santa Comunione, nei seguenti casi:
1. In quelle Messe Rituali8, durante le quali sono amministrati i Sacramenti del Battesimo, della Confermazione, dell'Unzione degli Infermi, dell'Ordine sacro, del Matrimonio, e nella Messa durante la quale viene distribuita la Prima Comunione;
2. nelle Messe celebrate per la Consacrazione di una Chiesa o dell'altare, per la Professione Religiosa e per il conferimento di una " missione canonica ";
3. nelle seguenti Messe per defunti: Messa esequiale, Messa celebrata dopo la notizia della morte, Messa celebrata nel giorno della sepoltura e nel giorno del primo anniversario;
4. durante la Messa principale celebrata nella Chiesa Cattedrale o Parrocchiale nella Festa del Corpo e Sangue del Signore e nel giorno della Visita Pastorale; durante la Messa celebrata dal Superiore Maggiore religioso in occasione della Visita Canonica, di particolari riunioni o di Capitoli;
5. durante la Messa principale di un Congresso Eucaristico o mariano, internazionale o nazionale, regionale o diocesano;
6. durante la Messa principale di qualche Convegno, di un pio Pellegrinaggio o di predicazioni cosiddette popolari;
7. in occasione dell'amministrazione del Viatico, durante la quale la Comunione può essere distribuita ai familiari e agli amici dell'infermo, presenti al Rito;
8. oltre che nei casi sopra descritti, agli Ordinari dei luoghi è consentito di concedere per quella volta soltanto il permesso di ricevere la santa Comunione due volte nello stesso giorno, quando, a motivo di circostanze veramente particolari, essi ritengano che sia veramente giustificata, a norma di questa Istruzione.
Innanzi tutto rimane ferma la norma, secondo la quale il fedele, a cui viene amministrato il Viatico9, in pericolo di morte, non è tenuto ad alcuna legge del digiuno.
Parimenti resta in vigore la facoltà concessa da Pio XII, per la quale " gli infermi, anche se non degenti, possono prendere bevande non alcoliche e medicine, sia liquide che solide, rispettivamente avanti la Messa o la Comunione, senza limiti di tempo "10.
Per quanto riguarda i cibi e le bevande presi per nutrimento, è veneranda la tradizione per cui l'Eucaristia, come si esprime Tertulliano, doveva essere ricevuta " prima di ogni altro cibo"11 per significare l'eccellenza del cibo sacramentale.
Per dare il dovuto rilievo alla dignità del Sacramento e suscitare la gioia per la venuta del Signore, è opportunamente determinato un tempo di silenzio e di riflessione prima di ricevere la santa Comunione.
Per i malati invece sarà un sufficiente segno della loro pietà e del loro rispetto, se per qualche breve tempo essi rivolgano l'animo a così profondo Mistero.
Il periodo di tempo per il digiuno eucaristico, vale a dire per l'astinenza dal cibo o dalle bevande alcoliche, è ridotto a circa un quarto d'ora in favore:
1. dei malati degenti nelle case di cura o in casa propria, anche se non siano a letto;
2. dei fedeli avanzati in età, sia costretti in casa a motivo della vecchiaia, sia ricoverati in gerontocomi;
3. dei sacerdoti malati, anche se non costretti a letto, o dei sacerdoti avanzati in età, che stanno per celebrare la Messa, o per ricevere la santa Comunione;
4. delle persone che assistono i malati o gli anziani e dei familiari di quest'ultimi, i quali desiderino ricevere insieme con loro la santa Comunione, qualora non possano osservare, senza incomodo, il digiuno per un'ora.
Sin dalla pubblicazione della Istruzione Memoriale Domini, avvenuta tre anni fa, alcune Conferenze episcopali chiesero alla Santa Sede di consentire che i ministri della santa Comunione, nell'atto di distribuirla, potessero deporre le Specie eucaristiche nelle mani dei fedeli.
Come la medesima Istruzione ricorda, " le norme della chiesa e i documenti patristici hanno abbondanti testimonianze circa il massimo rispetto e la somma prudenza con cui la santa Eucaristia è stata trattata "12 e deve essere trattata.
Pertanto, soprattutto in questo modo di comunicarsi sono da tenere ben presenti alcuni punti, consigliati dalla stessa esperienza.
Si pongano cura ed attenzione assidue, specialmente ai frammenti che eventualmente si staccano dalle Ostie; ciò riguarda il ministro e il fedele, quando la Sacra Specie venga deposta nelle mani di chi si comunica.
L'uso della santa Comunione nella mano dei fedeli deve essere accompagnato da una opportuna formazione, cioè dalla catechesi sulla dottrina cattolica
sia circa la reale e permanente presenza di Gesù Cristo nelle Specie eucaristiche,
sia circa il dovuto rispetto verso il Sacramento13.
Bisogna insegnare ai fedeli che Gesù Cristo è il Signore e il Salvatore e che a lui, presente sotto le Specie sacramentali, è dovuto lo stesso culto di latria o di adorazione, da attribuirsi a Dio.
I fedeli saranno perciò ammoniti che, dopo il convito eucaristico, non trascurino un sincero e conveniente ringraziamento, corrispondente alla capacità, allo stato, alle occupazioni di ognuno14.
Infine, affinché la partecipazione a questa Mensa celeste sia pienamente degna e feconda, ai fedeli debbono essere illustrati i beni e i frutti che ne derivano, sia ai singoli individui, sia alla società, in modo tale che l'abituale familiarità riveli il massimo rispetto, alimenti l'intimo amore verso il Padre di famiglia che ci procura " il pane quotidiano ", ( Cfr. Lc 11,3 ), e conduca ad una viva unione con Cristo, alla cui Carne al cui Sangue noi comunichiamo. ( Cfr. Eb 2,14 )
Il Sommo Pontefice Paolo VI si è degnato di approvare e confermare con la propria autorità la presente Istruzione e ha ordinato di pubblicarla, stabilendo che abbia vigore dal giorno della pubblicazione.
Roma, dalla sede della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, 29 gennaio 1973.
A. card. Samorè prefetto
I. Casoria, segretario
1 | Cfr. Conc. di Trento sess. XIII, 11 ott. 1551,
Decr. sulla Ss. Eucaristia, Cap.7, SCDF , Norme pastorali circa l'assoluzione sacramentale da impartire in modo generale, 16 giugno 1972, norma I |
2 | Il Rito è stato pubblicato lo stesso giorno ( 29 gen. 1973 dalla SCCD. Il Rito della Comunione fuori della Messa e Culto Eucaristico è stato pubblicato dalla CEI il 17 giu. 1979. Il Rito per incaricare volta per volta un fedele per la distribuzione dell'Eucaristia si trova tra i nuovi formulari, in Appendice |
3 | Cfr. EM, 28 |
4 | Cfr. EM, 28 |
5 | Cfr. EM, 28 Int. Oec. 60; SCR Tres abhinc annos 4 mag. 1967, n. 14 ( EDH, I n. 823 ) |
6 | Cfr. S. Tommaso d'Aquino, Summa Theol., III, qu.79, art.7 ad 3 e art.8 ad 1 |
7 | EM , 13 |
8 | Cfr. PNMR, 529 a Al quesito: " Coloro che hanno già celebrato la Messa, possono ricevere la santa Comunione nella Messa Conventuale o della Comunità ?" La risposta della SCCD è stata affermativa ( N 11 [ 1975 ] 123-125 ) |
9 | Cfr. CDC 919 § 3 |
10 | Lettera apostolica " motu proprio " Sacram Communionem, n. 4, 19 mar.1957 ( AAS 49 [ 1957 ] 178 ) |
11 | Alla moglie 2,5 ( PL I, 1408 ) |
12 | SCCD Memoriale Domini , 29 mag. 1969 ( EDH , I, pp. 596-601 ) |
13 | Cfr. SC 7; EM 9, SCCD , Memoriale Domini, in cui è detto di guardarsi dal pericolo di mancanza di rispetto o di false opinioni circa la Ss. Eucaristia ( EDH , I, p. 1899 ) |
14 | Paolo VI, Insegnamenti, Vol. X ( Tip. Pol. Vat.1972, pp. 203-208 ) |