Uso degli str. di Com. Soc. nella promozione della fede |
§ 1. I Vescovi, in quanto maestri autentici della fede ( cf. can. 375 e can. 753 ), devono avere cura di istruire i fedeli sul diritto e dovere che essi hanno di:
a) « impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più tra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo » ( can. 211 );
b) manifestare ai Pastori le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri ( cf. can. 212 § 2 );
c) manifestare ai Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa ( cf. can. 212 § 3 );
d) rendere noto il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa anche agli altri fedeli « salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità delle persone » ( can. 212 § 3 ).
§ 2. I fedeli devono inoltre essere istruiti sul dovere che essi hanno di:
a) « conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa » ( can. 209 § 1; cf. can. 205 );
b) « osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa » ( can. 212 § 1 );
c) conservare, qualora si dedichino alle scienze sacre, il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa, pur godendo della giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti ( cf. can. 218 ).
d) cooperare perché l'uso degli strumenti di comunicazione sociale sia vivificato da spirito umano e cristiano ( cf. can. 822 § 2 ) in modo che « la Chiesa, anche con tali strumenti possa esercitare efficacemente la sua funzione » ( can. 822 § 3 ).
Gli stessi Pastori, nell'ambito del loro dovere di vigilare e di custodire intatto il deposito della fede ( cf. can. 386 e can. 747 § 1), e di rispondere al diritto che i fedeli hanno di essere guidati sulla strada della sana dottrina ( cf. can. 213 e can. 217 ), hanno il diritto e il dovere di:
a) « vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale » ( can. 823 § 1 );
b) « esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi » ( can. 823 § 1 );
c) « riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi » ( can. 823 § 1 );
d) applicare, a seconda dei casi, le sanzioni amministrative o penali previste dal diritto della Chiesa, per chi, trasgredendo le norme canoniche, viola i doveri del proprio ufficio, costituisce un pericolo per la comunione ecclesiastica, arreca danno alla fede o ai costumi dei fedeli ( cf. can. 805; can. 810 § 1; can. 194 § 1, n. 2; can. 1369; can. 1371, n. 1; can. 1389 ).
Gli strumenti, morali e giuridici, che la Chiesa prevede per la salvaguardia della fede e dei costumi e che mette a disposizione dei Pastori, non possono essere da essi trascurati, senza venire meno ai propri obblighi, quando il bene delle anime lo richieda o lo consigli.
I Pastori si mantengano in costante contatto con il mondo della cultura e della teologia nelle rispettive diocesi, così che ogni eventuale difficoltà possa essere prontamente risolta attraverso il dialogo fraterno, in cui le persone interessate abbiano la possibilità di dare i necessari chiarimenti.
Nel seguire le procedure canoniche, gli strumenti disciplinari siano gli ultimi ai quali ricorrere ( cf. can. 1341 ), anche se non si può dimenticare che per provvedere alla disciplina ecclesiastica l'applicazione delle pene in certi casi si rivela necessaria ( cf. can. 1317 ).
Fatta salva la competenza della Santa Sede ( cf. Costituzione Apostolica Pastor bonus, art. 48, art. 50-52 ), delle Conferenze Episcopali e dei Concili particolari ( cf. can. 823 § 2), i Vescovi, nell'ambito della propria diocesi e della propria competenza, esercitino tempestivamente, anche se con prudenza, il dirittodovere di vigilanza, quali Pastori e primi responsabili della retta dottrina circa la fede ed i costumi ( cf. can. 386; can. 392; can. 753 e can. 756 § 2 ).
Nell'esercizio di tale funzione il Vescovo si riferirà, se necessario, alla Conferenza Episcopale o ai Concili particolari o alla stessa Santa Sede, presso il Dicastero competente ( cf. can. 823 § 2 ).
§ 1. Di grande aiuto potranno essere ai Vescovi le Commissioni dottrinali, sia a livello diocesano che di Conferenze Episcopali; la loro attività va seguita e incoraggiata, perché diano un aiuto prezioso ai Vescovi nell'adempimento della loro missione dottrinale ( cf. la Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 23 novembre 1990, a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali ).
§ 2. Va anche cercata la collaborazione di persone e di istituzioni, quali i Seminari, le Università e le Facoltà ecclesiastiche, che, fedeli all'insegnamento della Chiesa e con la necessaria competenza scientifica, possono contribuire all'adempimento dei doveri dei Pastori.
I Pastori manterranno il contatto con i Dicasteri della Curia Romana, particolarmente con la Congregazione per la Dottrina della Fede ( cf. can. 360; Costituzione Apostolica Pastor bonus, artt. 48-55 ), alla quale rimetteranno le questioni che eccedono la loro competenza ( cf. Costituzione Apostolica Pastor bonus, art. 13 ) o che per qualsiasi motivo possono rendere opportuno l'intervento o la consultazione della Santa Sede.
A questa inoltre comunicheranno tutto ciò che si considera rilevante in materia dottrinale, sia dal punto di vista positivo che negativo, suggerendo anche eventuali interventi.
Indice |