Ministero e vita dei Diaconi permanenti

II - Profilo dei candidati al Diaconato Permanente

29. « La storia di ogni vocazione sacerdotale, come peraltro di ogni vocazione cristiana, è la storia di un ineffabile dialogo tra Dio e l'uomo, tra l'amore di Dio che chiama e la libertà dell'uomo che nell'amore risponde a Dio ».31

Ma, accanto alla chiamata di Dio e alla risposta dell'uomo, c'è un altro elemento costitutivo della vocazione e particolarmente della vocazione ministeriale: la chiamata pubblica della Chiesa.

« Vocari a Deo dicuntur qui a legitimis Ecclesiae ministris vocantur ».32

L'espressione non si deve intendere in senso prevalentemente giuridico, come se fosse l'autorità che chiama a determinare la vocazione, ma in senso sacramentale, che considera l'autorità che chiama come il segno e lo strumento dell'intervento personale di Dio, che si attua con l'imposizione delle mani.

In questa prospettiva, ogni elezione regolare traduce una ispirazione e rappresenta una scelta di Dio.

Il discernimento della Chiesa è dunque decisivo per la scelta della vocazione; tanto più, a motivo del suo significato ecclesiale, per la scelta di una vocazione al ministero ordinato.

Tale discernimento deve essere condotto sulla base di criteri oggettivi, che facciano tesoro dell'antica tradizione della Chiesa e tengano conto delle attuali necessità pastorali.

Per il discernimento delle vocazioni al diaconato permanente sono da tener presenti alcuni requisiti di ordine generale e altri rispondenti al particolare stato di vita dei chiamati.

1. Requisiti generali

30. Il primo profilo diaconale è tracciato nella Prima Lettera di S. Paolo a Timoteo: « Allo stesso modo i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino né avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura.

Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio …

I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie.

Coloro infatti che avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico e una grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù » ( 1 Tm 3,8-10.12-13 ).

Le qualità elencate da Paolo sono prevalentemente umane, quasi a dire che i diaconi potranno svolgere il loro ministero solo se saranno dei modelli anche umanamente apprezzati.

Del richiamo di Paolo troviamo eco in altri testi dei Padri Apostolici, specialmente nella Didachè e in san Policarpo.

La Didachè esorta: « Eleggetevi dunque vescovi e diaconi degni del Signore, uomini mansueti, non amanti del denaro, veritieri e provati »,33 e san Policarpo consiglia: « Così i diaconi debbono essere senza macchia al cospetto della sua giustizia, come ministri di Dio e di Cristo, e non di uomini; non calunniatori, non doppi di parola, non amanti del denaro; tolleranti in ogni cosa, misericordiosi, attivi; camminino nella verità del Signore il quale si è fatto servo di tutti ».34

31. La tradizione della Chiesa ha poi ulteriormente completato e precisato i requisiti che sostengono l'autenticità di una chiamata al diaconato.

Essi sono prima di tutto quelli che valgono per gli ordini in generale: « Siano promossi agli ordini soltanto quelli che … hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto ».35

32. Il profilo dei candidati si completa poi con alcune specifiche qualità umane e virtù evangeliche esigite dalla diaconia.

Tra le qualità umane sono da segnalare: la maturità psichica, la capacità di dialogo e di comunicazione, il senso di responsabilità, la laboriosità, l'equilibrio e la prudenza.

Tra le virtù evangeliche hanno particolare rilevanza: la preghiera, la pietà eucaristica e mariana, un senso della Chiesa umile e spiccato, l'amore alla Chiesa e alla sua missione, lo spirito di povertà, la capacità di obbedienza e di comunione fraterna, lo zelo apostolico, la disponibilità al servizio,36 la carità verso i fratelli.

33. Inoltre, i candidati al diaconato devono essere vitalmente inseriti in una comunità cristiana e aver già esercitato con lodevole impegno le opere di apostolato.

34. Essi possono provenire da tutti gli ambiti sociali ed esercitare qualsiasi attività lavorativa o professionale purché essa non sia, secondo le norme della Chiesa e il prudente giudizio del Vescovo, sconveniente con lo stato diaconale.37

Inoltre, tale attività deve essere praticamente conciliabile con gli impegni di formazione e l'effettivo esercizio del ministero.

35. Quanto all'età minima, il Codice di Diritto Canonico stabilisce che « il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età ».38

I candidati, infine, devono essere liberi da irregolarità e impedimenti.39

2. Requisiti rispondenti allo stato di vita dei candidati

a) Celibi

36. « Per legge della Chiesa, confermata dallo stesso Concilio ecumenico, coloro che da giovani sono chiamati al diaconato sono obbligati ad osservare la legge del celibato ».40

È questa una legge particolarmente conveniente per il sacro ministero, cui liberamente si sottopongono coloro che ne hanno ricevuto il carisma.

Il diaconato permanente vissuto nel celibato dà al ministero alcune singolari accentuazioni.

L'identificazione sacramentale con Cristo infatti viene collocata nel contesto del cuore indiviso, cioè di una scelta sponsale, esclusiva, perenne e totale dell'unico e sommo Amore; il servizio alla Chiesa può contare su di una piena disponibilità; l'annuncio del Regno è suffragato dalla testimonianza coraggiosa di chi per quel Regno ha lasciato anche i beni più cari.

b) Sposati

37. « Quando si tratti di uomini coniugati, occorre fare attenzione a che siano promossi al diaconato quanti, già da molti anni vivendo in matrimonio, abbiano dimostrato di saper dirigere la propria casa ed abbiano moglie e figli che conducano una vita veramente cristiana e si distinguano per l'onesta reputazione ».41

Non solo. Oltre alla stabilità della vita familiare, i candidati sposati non possono essere ammessi « se prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma anche della sua cristiana probità e della presenza in lei di naturali qualità che non siano di impedimento né di disdoro per il ministero del marito ».42

c) Vedovi

38. « Ricevuta l'ordinazione, i diaconi, anche quelli promossi in età più matura, sono inabili a contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica ».43

Lo stesso principio vale per i diaconi rimasti vedovi.44

Essi sono chiamati a dare prova di solidità umana e spirituale nella loro condizione di vita.

Inoltre, condizione perché i candidati vedovi possano essere accolti è che essi abbiano già provveduto o dimostrino di essere in grado di provvedere adeguatamente alla cura umana e cristiana dei loro figli.

d) Membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica

39. I diaconi permanenti appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica45 sono chiamati ad arricchire il loro ministero con il particolare carisma ricevuto.

La loro azione pastorale, infatti, pur essendo sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo,46 è tuttavia caratterizzata dai tratti peculiari del loro stato di vita religioso o consacrato.

Essi si impegneranno perciò ad armonizzare la vocazione religiosa o consacrata con quella ministeriale e ad offrire il loro originale contributo alla missione della Chiesa.

Indice

31 Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale Pastores dabo vobis, 36
32 Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos, pars II, c. 7, n. 3, Torino 1914, p. 288
33 Didachè, 15, 1
34 S. Policarpo, Epist. ad Philippenses, 5, 12: F. X. Funk (ed.), Patres Apostolici, I, o. c., pp. 300-302
35 C.I.C., can. 1029. Cf can. 1051, 1°
36 Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 8
37 Cf C.I.C., can. 285, §§ 1-2; can. 289;
Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 17
38 C.I.C., can. 1031, § 2;
Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 5; III, 12;
Il can. 1031, § 3 prescrive che « è diritto delle Conferenze Episcopali stabilire una norma con cui si richieda un'età più avanzata »
39 Cf C.I.C., cann. 1040-1042.
Le irregolarità ( impedimenti perpetui ) elencate dal can. 1041 sono:
1) una qualche forma di pazzia o altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, risulta l'inabilità a svolgere nel modo appropriato il ministero;
2) i delitti di apostasia, eresia, e scisma;
3) l'attentato matrimonio, anche soltanto civile;
4) l'omicidio volontario o il procurato aborto, ottenuto l'effetto;
5) la mutilazione grave, personale o altrui, e il tentato suicidio;
6) l'illecito compimento di atti di ordine.
Gli impedimenti semplici, elencati dal can. 1042, sono:
1) l'esercizio di un'attività sconveniente o aliena allo stato clericale;
2) lo stato di neofita ( salvo il giudizio diverso dell'Ordinario )
40 Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 4;
Cf Cost. dogm. Lumen gentium, 29
41 Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 13
42 Ibidem, III, 11;
Cf C.I.C., can. 1031, § 2; can. 1050, 3°
43 Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, 16;
Lett. ap. Ad pascendum, VI;
C.I.C., can. 1087
44 La Lettera circolare Prot. N. 26397 del 6 giugno 1997 della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti prevede che sia sufficiente una sola delle seguenti condizioni per ottenere la dispensa dall'impedimento di cui al can. 1087:
la grande e provata utilità del ministero del diacono per la diocesi di appartenenza;
la presenza di figli in tenera età, bisognosi di cura materna;
la presenza di genitori o suoceri anziani, bisognosi di assistenza
45 Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, VII, 32-35
46 Cf Idem, Lett. ap. Ecclesiae sanctae, I, 25, § 1 ( 6 agosto 1966 )