Ministero e vita dei Diaconi permanenti

III - L'itinerario della formazione al Diaconato Permanente

1. La presentazione degli aspiranti

40. La decisione di intraprendere l'itinerario della formazione diaconale può avvenire o per iniziativa dell'aspirante stesso o per una esplicita proposta della comunità cui l'aspirante appartiene.

In ogni caso, tale decisione deve essere accolta e condivisa dalla comunità.

A nome della comunità, è il parroco ( o il superiore, nei casi di religiosi ) che deve presentare al Vescovo ( o al Superiore maggiore competente ) l'aspirante al diaconato.

Egli lo farà accompagnando la candidatura con l'illustrazione delle motivazioni che la sostengono e con un curriculum vitae e pastorale dell'aspirante.

Il Vescovo ( o il Superiore maggiore competente ), dopo aver consultato il direttore per la formazione e l'équipe educativa, deciderà se ammettere o meno l'aspirante al periodo propedeutico.

2. Il periodo propedeutico

41. Con l'ammissione tra gli aspiranti al diaconato inizia un periodo propedeutico, che dovrà avere una congrua durata.

È un periodo in cui gli aspiranti saranno introdotti ad una più approfondita conoscenza della teologia, della spiritualità e del ministero diaconali e saranno invitati ad un più attento discernimento della loro chiamata.

42. Responsabile del periodo propedeutico è il direttore per la formazione che, a seconda dei casi, potrà affidare gli aspiranti ad uno o più tutori.

È auspicabile che, dove le circostanze lo permettono, gli aspiranti formino una loro comunità, con un proprio ritmo di incontri e di preghiera che preveda anche momenti comuni con la comunità dei candidati.

Il direttore per la formazione verificherà che ogni aspirante sia accompagnato da un direttore spirituale approvato e prenderà contatti con il parroco di ciascuno ( o altro sacerdote ) per programmare il tirocinio pastorale.

Inoltre, avrà cura di prendere contatti con le famiglie degli aspiranti coniugati per sincerarsi della loro disponibilità ad accettare, condividere ed accompagnare la vocazione del loro congiunto.

43. Il programma del periodo propedeutico, di norma, non dovrebbe prevedere lezioni scolastiche, ma incontri di preghiera, istruzioni, momenti di riflessione e di confronto orientati a favorire l'obiettività del discernimento vocazionale, secondo un piano ben strutturato.

Già in questo periodo si abbia cura di coinvolgere, per quanto possibile, anche le spose degli aspiranti.

44. Gli aspiranti, sulla base dei requisiti richiesti per il ministero diaconale, siano invitati ad operare un discernimento libero e consapevole, senza lasciarsi condizionare da interessi personali o pressioni esterne di qualsiasi tipo.47

Alla fine del periodo propedeutico, il direttore per la formazione, dopo aver consultato l'équipe educativa e tenendo conto di tutti gli elementi in suo possesso, presenterà al Vescovo proprio ( o al Superiore maggiore competente ) un attestato che tracci il profilo della personalità degli aspiranti e, su richiesta, anche un giudizio di idoneità.

Da parte sua, il Vescovo ( o il Superiore maggiore competente ) ascriverà tra i candidati al diaconato solo coloro per i quali avrà raggiunto, sia in forza della sua conoscenza personale, sia per le informazioni ricevute dagli educatori, la certezza morale dell'idoneità.

3. Il rito liturgico di ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato

45. L'ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato avviene attraverso un apposito rito liturgico, « grazie al quale colui che aspira al diaconato o al presbiterato manifesta pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio ed alla Chiesa per esercitare l'ordine sacro; la Chiesa, da parte sua, ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l'ordine sacro, e sia in tal modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato ».48

46. Il Superiore competente per questa accettazione è il Vescovo proprio o, per i membri di un Istituto religioso clericale di diritto pontificio o di una Società clericale di vita apostolica di diritto pontificio, il Superiore maggiore.49

47. Per il suo carattere pubblico e il suo significato ecclesiale, il rito sia adeguatamente valorizzato, e celebrato preferibilmente in giorno festivo.

L'aspirante vi si prepari con un ritiro spirituale.

48. Il rito liturgico di ammissione deve essere preceduto da una domanda di ascrizione tra i candidati, che deve essere redatta e firmata per mano dello stesso aspirante e accettata per iscritto dal Vescovo proprio o Superiore maggiore cui è rivolta.50

L'ascrizione tra i candidati al diaconato non costituisce alcun diritto a ricevere necessariamente l'ordinazione diaconale.

Essa è un primo riconoscimento ufficiale dei segni positivi della vocazione al diaconato, che deve essere confermato nei successivi anni della formazione.

4. Il tempo della formazione

49. Il programma formativo deve durare almeno tre anni, oltre al periodo propedeutico, per tutti i candidati.51

I candidati giovani

50. Il Codice di Diritto Canonico prescrive che i candidati giovani ricevano la loro formazione « dimorando per tre anni in una casa specifica, a meno che per gravi ragioni il Vescovo diocesano non abbia disposto diversamente ».52

Per la creazione di tale istituto, « i Vescovi dello stesso Paese o, se sarà necessario, anche di più Paesi, secondo la diversità delle circostanze, uniscano i loro sforzi.

Scelgano, quindi, per la guida di esso, superiori particolarmente idonei e stabiliscano accuratissime norme relative alla disciplina ed all'ordinamento degli studi ».53

Si abbia cura che questi candidati siano in relazione con i diaconi della loro diocesi di appartenenza.

51. Per i candidati di età più matura, sia celibi sia coniugati, il Codice di Diritto Canonico prescrive che essi ricevano la loro formazione « mediante un progetto formativo della durata di tre anni, determinato dalla Conferenza Episcopale ».54

Esso deve essere attivato, dove le circostanze lo permettono, nel contesto di una viva partecipazione alla comunità dei candidati, che avrà un proprio calendario di incontri di preghiera e di formazione e prevederà anche momenti comuni con la comunità degli aspiranti.

Per questi candidati sono possibili diversi modelli di organizzazione della formazione.

A motivo degli impegni lavorativi e familiari, i modelli più comuni prevedono gli incontri formativi e scolastici nelle ore serali, durante i fine settimana, nel tempo delle ferie o secondo una combinazione delle varie possibilità.

Dove i fattori geografici si presentassero particolarmente difficili, si dovrà pensare ad altri modelli, distesi in un arco di tempo più lungo o facenti uso dei mezzi moderni di comunicazione.

52. Per i candidati appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica, la formazione venga fatta secondo le direttive dell'eventuale ratio del proprio Istituto o della propria Società, oppure utilizzando le strutture della diocesi in cui i candidati si trovano.

53. Nei casi in cui i percorsi sopra indicati non fossero attivati o fossero impraticabili, « l'aspirante venga affidato per l'educazione a qualche sacerdote di eminente virtù che si prenda cura di lui, lo istruisca e possa testimoniare, quindi, della di lui prudenza e maturità.

Sempre ed attentamente, però, occorre vigilare affinché soltanto uomini idonei e sperimentati siano annoverati nel sacro ordine ».55

54. In tutti i casi, il direttore per la formazione ( o il sacerdote incaricato ) verifichi che durante tutto il tempo della formazione ogni candidato continui l'impegno di direzione spirituale con il proprio direttore spirituale approvato.

Inoltre, egli provveda ad accompagnare, valutare ed eventualmente modificare il tirocinio pastorale di ciascuno.

55. Il programma della formazione, di cui nel prossimo capitolo verrà data qualche linea generale, dovrà integrare armonicamente le diverse dimensioni formative ( umana, spirituale, teologica e pastorale ), essere teologicamente ben fondato, avere una specifica finalizzazione pastorale ed essere adattato alle necessità e ai programmi pastorali locali.

56. Vi si dovranno coinvolgere, nelle forme che si riterranno opportune, le mogli e i figli dei candidati coniugati e così pure le loro comunità di appartenenza.

In particolare, si preveda per le mogli dei candidati anche un programma di formazione specifico per loro, che le prepari alla loro futura missione di accompagnamento e di sostegno del ministero del marito.

5. Il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accolitato

57. « Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanente sia transeunte, si richiede che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente »,56 « al fine di disporsi meglio ai futuri servizi della parola e dell'altare ».57

La Chiesa, infatti, « ritiene molto opportuno che i candidati agli ordini sacri, tanto con lo studio quanto con l'esercizio graduale del ministero della parola e dell'altare, conoscano e meditino per un intimo contatto questo duplice aspetto della funzione sacerdotale.

E così l'autenticità del loro ministero risalterà con la più grande efficacia.

I candidati allora si accosteranno agli ordini sacri, pienamente consapevoli della loro vocazione, "ferventi nello spirito, pronti nel servire il Signore, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei santi" ( Rm 12,11-13 ) ».58

L'identità di questi ministeri e la loro rilevanza pastorale sono illustrati nella Lettera apostolica Ministeria quaedam, cui si rimanda.

58. Gli aspiranti al lettorato e all'accolitato, su invito del direttore per la formazione, faranno una domanda di ammissione, liberamente compilata e sottoscritta, all'Ordinario ( il Vescovo o il Superiore maggiore ), cui spetta l'accettazione.59

Avvenuta l'accettazione, il Vescovo o il Superiore maggiore procederà al conferimento dei ministeri, secondo il rito del Pontificale Romano.60

59. Fra il conferimento del lettorato e dell'accolitato, è opportuno che trascorra un certo periodo di tempo in modo che il candidato possa esercitare il ministero ricevuto.61

« Tra il conferimento dell'accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi ».62

6. L'ordinazione diaconale

60. Alla fine dell'itinerario formativo, il candidato che, d'accordo con il direttore per la formazione, ritenga di avere i requisiti necessari per essere ordinato, può indirizzare al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente « una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all'ordine da ricevere ».63

61. A questa richiesta il candidato deve allegare il certificato di battesimo e di confermazione e dell'avvenuta ricezione dei ministeri di cui al can. 1035 e il certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del can. 1032.64

Se l'ordinando che deve essere promosso è sposato, deve presentare il certificato di matrimonio e il consenso scritto della moglie.65

62. Ricevuta la richiesta dell'ordinando, il Vescovo ( o il Superiore maggiore competente ) valuterà la sua idoneità attraverso un attento scrutinio.

Innanzitutto, egli esaminerà l'attestato che il direttore per la formazione è tenuto a presentargli « sulle qualità richieste ( nell'ordinando ) per ricevere l'ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica ».66

Il Vescovo diocesano o il Superiore maggiore « perché lo scrutinio sia fatto nel modo dovuto può avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le pubblicazioni o altre informazioni ».67

Il Vescovo o il Superiore maggiore competente, dopo aver verificata l'idoneità del candidato ed essersi assicurato che egli è consapevole dei nuovi obblighi che si assume,68 lo promuoverà all'ordine del diaconato.

63. Prima dell'ordinazione, il candidato celibe deve assumere pubblicamente l'obbligo del celibato, mediante il rito prescritto;69 a ciò è tenuto anche il candidato appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una Società di vita apostolica che abbia emesso i voti perpetui, o altre forme di impegno definitivo, nel suo Istituto o Società.70

Tutti i candidati sono tenuti ad emettere personalmente, prima dell'ordinazione, la professione di fede e il giuramento di fedeltà, secondo le formule approvate dalla Sede Apostolica, alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato.71

64. « Ogni promovendo sia ordinato … al diaconato dal Vescovo proprio o con le sue legittime lettere dimissorie ».72

Se il promovendo appartiene ad un Istituto religioso clericale di diritto pontificio o ad una Società clericale di vita apostolica di diritto pontificio spetta al suo Superiore maggiore concedergli le lettere dimissorie.73

65. L'ordinazione, compiuta secondo il rito del Pontificale Romano,74 si celebri durante la Messa solenne, preferibilmente in giorno di domenica o in una festa di precetto e generalmente nella Chiesa cattedrale.75

Gli ordinandi vi si preparino « attendendo agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario ».76

Durante il rito si dia un rilievo speciale alla partecipazione delle spose e dei figli degli ordinandi coniugati.

Indice

47 Cf C.I.C., can. 1026
48 Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, Introduzione; cf I a
Cf C.I.C., can. 1034, § 1.
Il rito di ammissione tra i candidati all'Ordine sacro si trova nel Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, Appendix, II: ed. cit., pp. 232ss
49 Cf C.I.C., can. 1016; can. 1019
50 Cf ibidem, can. 1034, § 1;
Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, I a
51 Cf C.I.C., can. 236
e articoli 41-44 della presente Ratio
52 C.I.C., can. 236, 1°
Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 6
53 Ibidem, II, 7
54 C.I.C., can. 236, 2°
55 Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 15
56 C.I.C., can. 1035, § 1
57 Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, II;
Lett. ap. Ministeria quaedam, XI ( 15 agosto 1972 )
58 Idem, Lett. ap. Ad pascendum, Introduzione
59 Cf Idem, Lett. ap. Ministeria quaedam, VIII a
60 Cf Pontificale Romanum – De Institutione Lectorum et Acolythorum, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972
61 Cf Paolo VI, Lett. ap. Ministeria quaedam, X;
Lett. ap. Ad pascendum, IV
62 C.I.C., can. 1035, § 2
63 Ibidem, can. 1036.
Cf Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, V
64 Cf C.I.C., can. 1050
65 Cf ibidem, can. 1050, 3°; can. 1031, § 2
66 Ibidem, can. 1051, 1°
67 Ibidem, can. 1051, 2°
68 Cf ibidem, can. 1028.
Per gli obblighi che gli ordinandi si assumono con il diaconato, cf i canoni 273-289.
Per i diaconi coniugati si deve aggiungere l'impedimento a contrarre nuove nozze ( cf can. 1087 )
69 Cf ibidem, can. 1037;
Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, VI
70 Cf Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 177: ed. cit., p. 101
71 Cf C.I.C., can. 833, 6°;
Congregazione per la Dottrina della Fede, Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo: AAS 81 (1989), pp. 104-106
72 C.I.C., can. 1015, § 1
73 Cf ibidem, can. 1019
74 Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, cap. III, De Ordinatione Diaconorum: ed. cit., pp. 100-142
75 Cf C.I.C., cann. 1010-1011
76 Ibidem, can. 1039