Annotazione
1) Appunto, promemoria
2) Commento a un testo, osservazione, glossa
Inserzione nei pubblici registri di atti, domande e sentenze a fini di pubblicità.
Viene effettuata a margine della trascrizione degli atti indicati e viene definita trascrizione di secondo grado proprio perché è una trascrizione che si fa a margine di un'altra trascrizione già esistente.
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto.
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico.
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullita' o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione.
Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni gia' compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo.
L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, puo' eseguirsi in virtu' della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata.
Il registri parrocchiali ( anche libro parrocchiale ) indica un registro, di norma custodito nella chiesa parrocchiale, in cui sono annotati, a cura del parroco, gli avvenimenti correlati alla vita religiosa della parrocchia: battesimi, cresime, matrimoni e funerali.
A questi quattro libri se ne aggiunge un quinto, lo Status Animarum, in cui, in particolari occasioni ( in genere durante le benedizioni pasquali ), viene annotato un censimento o una descrizione generale dello stato delle anime della parrocchia.
I registri parrocchiali vanno dunque a costituire un patrimonio storico e sociologico ineguagliabile, punto di riferimento di una completa ed accurata ricerca genealogica.
I registri parrocchiali rappresentano un'importantissima fonte di informazioni, soprattutto per la demografia e per ricerca genealogica, ossia per la ricostruzione delle origini di una persona o di una famiglia.
Infatti, di regola, ogni annotazione di battesimo riporta i nomi dei genitori ( a volte tuttavia con il cognome del solo padre ) e in tal modo è possibile, da una parte, identificare univocamente la linea genealogica, dall'altra, risalire indietro negli anni ricercando, a propria volta, gli atti relativi a tali genitori.
L'informazione aggiuntiva della parrocchia di provenienza, inoltre, permette di continuare la ricerca a ritroso sui registri di quest'ultima parrocchia.
Le annotazioni riportano anche nomi di testimoni o di madrine e padrini, che possono essere utili per identificare meglio i personaggi ricercati.
Nella ricerca genealogica, infatti, è forte il rischio di omonimie in quanto, sull'onda della Controriforma, andarono gradualmente scomparendo molti nomi "particolari" ( per esempio benauguranti ) a favore dei nomi di santi riconosciuti.
Si ebbe, in sostanza, una rarefazione dei nomi usati e quindi più frequenti omonimie, fonte di maggior rischio di confusione per il ricercatore.
Un aiuto - o da altro punto di vista - un ulteriore elemento di incertezza è dato dalla diffusione dell'uso di dare ai nipoti, non solo primogeniti, il nome dei nonni.
In famiglie numerose, come avveniva di regola in passato, questo porta a difficoltà crescenti per la ricerca.
Utilissime per la ricerca sono anche le annotazioni a margine effettuate dal parroco, che si rivelano preziose fonti di informazione per la conoscenza di fatti accaduti alla comunità, come eventi sismici e meteorologici, o per l'individuazione di registrazioni e notizie ( battesimo, matrimonio, parentele, ecc. ) riferibili a un soggetto già noto per altre vie.
Anche lo Stato delle anime fornisce importanti informazioni sulle visite pastorali del vescovo nella sua diocesi e sulle situazioni soggettive ( economiche e lavorative ) delle persone e delle loro famiglie ( si veda alla voce Status Animarum: valore storico e documentario ).
Il valore storico di questa documentazione si riduce, ovviamente, man mano che si esce dalla ricerca individuale delle origini di famiglia e ci si addentra nelle vicende generali di un territorio o di una popolazione: se ne potranno trarre comunque elementi demografici, onomastici, toponomastici e perfino - specialmente nel caso di note in italiano - lessicali o linguistici.
Codice Diritto Canonico |
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del conferimento del battesimo | 877 |
di figli di madre nubile | 877 § 2 |
di figli adottivi | 877 § 3 |
altre annotazioni | 535 § 2 |
di conferimento della confermazione | 895 |
del conferimento degli ordini | 1053 |
del matrimonio | 1121-1122 |
della sentenza di nullità del matrimonio | 1123 |
1685 | |
della convalidazione del matrimonio | 1123 |
della dispensa di matrimonio rato e non consumato | 1706 |
del matrimonio segreto | 1133 |
della dispensa dalla forma del matrimonio | 1121 § 3 |
dell'atto di morte | 1182 |