I connubi adulterini

Indice

Libro I

È consentito a un coniuge separarsi dall'altro?

Prima questione in risposta a Pollenzio: è lecito a un coniuge separarsi dall'altro, e per quale motivo?

Se avviene la separazione, è lecito un nuovo matrimonio o no?

1.1 - Il problema posto dalle parole di san Paolo. 1 Cor 7,10-11

La prima questione, dilettissimo fratello Pollenzio, che tu sviluppasti nella tua lettera con il tono di chi desidera un parere, è presentata dalle parole dell'Apostolo: Ai coniugati non sono io, ma il Signore, che ingiunge: la donna non si separi dal marito; ma se si separa, non si risposi, o si riconcili con il proprio marito; e l'uomo non ripudi la moglie. ( 1 Cor 7,10-11 )

Come vanno intese queste parole? Si proibisce di risposarsi solo a quella donna che si è separata dal marito per una causa diversa dalla fornicazione, come interpreti tu, oppure la proibizione è rivolta anche a quelle che abbandonano il coniuge per l'unica causa consentita, cioè appunto per la fornicazione?

E così ho interpretato io in quella trattazione che molti anni fa dedicai al discorso tenuto dal Salvatore sulla montagna, secondo il Vangelo di Matteo.

Infatti secondo la tua opinione è allora che la donna separata dal marito non si deve risposare, quando si è separata senza esservi indotta da alcun adulterio da parte dell'uomo.

Non rifletti invece che, se il marito di questa donna non può essere accusato di fornicazione, allora non solo la moglie dopo la separazione non ha diritto di risposarsi, ma addirittura non ha il diritto di separarsi.

Infatti, evidentemente, se a una si ordina di non passare ad altre nozze dopo aver lasciato il marito, non è il permesso di separarsi che è negato, ma quello di risposarsi.

E se la faccenda sta così, si concede dunque alle donne che preferiscano vivere nella continenza il permesso di non aspettare il consenso del marito; allora il precetto: La donna non si separi dal marito ( 1 Cor 7,10 ) apparirà rivolto a quelle donne che potrebbero scegliere la separazione non per vivere continenti, ma per avere la possibilità di passare ad altre nozze.

Pertanto se una preferisce fare a meno di ogni relazione carnale ed essere libera dal vincolo del matrimonio, le sarà permesso secondo l'Apostolo di abbandonare il marito anche senza alcun motivo di fornicazione, purché semplicemente non si risposi.

E gli uomini del pari ( poiché identica è la legge per entrambi ), se vorranno scegliere la continenza, potranno abbandonare le mogli anche senza il loro consenso e rifiutare lo stato coniugale.

Quindi, sempre secondo la tua interpretazione, se il divorzio nascesse per adulterio, sarebbe consentito anche stringere un nuovo matrimonio.

Quando invece tale causa non si presenta, rimangono tre possibilità, secondo quanto pensi tu: o un coniuge evita di separarsi dall'altro, o in caso di separazione non si risposa, o ritorna al primo connubio.

Pertanto, se non sussiste il motivo della fornicazione, a qualsiasi persona sposata sarà permesso di scegliere liberamente fra le tre diverse decisioni: o non separarsi dal coniuge, o dopo la separazione rimanere in questo stato, o non volendo rimanervi, tornare al primo matrimonio, evitando di stringerne un altro.

2.2 - L'interpretazione di Pollenzio

Ma dove va a finire allora la volontà dell'Apostolo, quando raccomanda che, se i coniugi si sottraggono reciprocamente al dovere coniugale per un certo tempo, in modo da dedicarsi liberamente alla preghiera, ciò avvenga solo di comune accordo?

Come si potrà salvare la norma che egli enuncia: Per evitare la fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito; il marito renda alla moglie ciò che le deve e la moglie faccia lo stesso verso di lui.

Non è la donna che ha potestà sul proprio corpo, ma il marito e ugualmente non è il marito che ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie? ( 1 Cor 7,2-4 )

Come potrà essere vero ciò, se non nel senso che senza l'accordo del coniuge non è permesso all'altro di restare continente?

Infatti, se è lecito alla donna di separarsi dal marito a condizione che non si risposi, non è il marito che ha potestà sul corpo di lei, ma ella stessa; e l'identico ragionamento andrà riferito anche all'uomo.

Inoltre il passo in cui è detto: Chiunque ripudia la propria moglie, escluso il motivo di fornicazione, la induce all'adulterio, ( Mt 5,32 ) come lo intenderemo, se non nel senso che è proibito all'uomo ripudiare la moglie, quando non sia presente il motivo della fornicazione?

Ed è espresso anche il perché del divieto: il ripudio la esporrebbe all'adulterio.

Infatti senz'altro, benché la donna non abbia lasciato il marito di sua iniziativa, ma sia stata ripudiata, se si risposa diventa adultera.

3. Dunque, è per evitare una conseguenza così grave che non è consentito all'uomo ripudiare la moglie se non per motivo di fornicazione.

In tal caso infatti non è lui che con il ripudio la rende adultera, ma la ripudia perché adultera.

E che? Se al contrario l'uomo dicesse: Sì, io ripudio mia moglie senza alcun motivo di fornicazione, ma resterò continente, per questo forse diremo che ha agito in maniera irreprensibile?

Nessuno che abbia inteso rettamente il volere del Signore a questo proposito potrebbe sostenere una simile opinione.

In effetti, se il Signore ha fatto eccezione per il solo caso dell'adulterio, non vuole che si ripudi il coniuge neppure per restare continenti.

3.3 - Solo l'adulterio autorizza la separazione

Torniamo dunque proprio alle parole dell'Apostolo, quando dice: Ai coniugati non sono io, ma il Signore che ingiunge: la donna non si separi dal marito, ma se si separa, non si risposi. ( 1 Cor 7,10-11 )

Interroghiamolo come se ci fosse presente e chiediamogli spiegazione: Perché, o Apostolo, hai detto: se si separa, non si risposi?

È dunque consentito separarsi o no? Se non è consentito, perché ordini a quella che si separa di non risposarsi?

Se invece è consentito, c'è sicuramente qualche motivo che rende lecita la separazione.

Ma per quanto cerchiamo, non si riesce a trovarne un altro all'infuori di quell'unico che eccettuò il Salvatore, cioè l'adulterio.

Perciò l'Apostolo si riferisce, con il divieto di risposarsi dopo la separazione, solo a quella donna che si è separata dal marito per l'unico motivo lecito.

Quando infatti dice: Ingiungo di non separarsi, ma se si separa, non si risposi, si esclude evidentemente che agisca contro questo precetto quella che si separa con la condizione di non risposarsi.

Dunque, se non si intende quella alla quale è lecito separarsi ( e in effetti non è permesso se non per fornicazione del marito ), come le si può ordinare di non risposarsi dopo la separazione?

Chi direbbe: se una donna si è separata senza che il marito sia colpevole di fornicazione, non si risposi, quando non è assolutamente consentito di separarsi se non per la fornicazione del marito?

Ma penso che ormai tu comprenda quanto la tua interpretazione sia contraria al vincolo coniugale, dato che il Signore non permette di scegliere neppure la continenza, se non per reciproco accordo e consenso.

4.4 - Il desiderio della continenza non autorizza ad abbandonare il coniuge

Ora esponiamo l'argomento stesso un po' più chiaramente e poniamocelo per così dire davanti agli occhi.

Ecco: alla moglie è garbata la continenza, al marito no.

La moglie si è separata da lui e ha cominciato a vivere continente; ella evidentemente rimarrà casta, ma renderà adultero il marito, cosa che il Signore non vuole.

Infatti, se questi non sarà capace di contenersi, prenderà un'altra donna.

Che cosa diremo a questa moglie, se non ciò che dice la giusta dottrina della Chiesa?

Rendi il tuo debito allo sposo, perché, mentre tu cerchi motivo di essere maggiormente onorata, egli non trovi invece motivo di dannarsi.

E questo è quello che diremmo anche a lui, se volesse restare continente contro il tuo volere.

Infatti non sei tu che hai potestà sul tuo corpo, ma lui, come non è lui che ha potere sul suo corpo, ma tu.

Non sottraetevi l'uno all'altro, se non per reciproco consenso.

Quando avremo addotto queste e molte altre argomentazioni simili intorno al problema, lascerai che la donna ci risponda secondo codesta tua interpretazione: Io sento che l'Apostolo mi dice: Ingiungo che la donna non si separi dal marito; ma se si separa, non si risposi, o si riconcili con lui? ( 1 Cor 7,10-11 )

Ecco, mi sono separata, non voglio riconciliarmi con mio marito, ma non mi risposo.

Infatti l'Apostolo non ordina alla donna di non risposarsi finché non si riconcili con suo marito, ma semplicemente di non risposarsi oppure di riconciliarsi con suo marito.

Deve fare una cosa o l'altra. L'Apostolo ha permesso di scegliere una delle due soluzioni, non ne impone una.

Io scelgo di non risposarmi e così osservo il precetto.

Mi si potrà biasimare, accusare, rimproverare con tutta la severità possibile solo se mi risposerò.

5.5 - La rinuncia a nuove nozze non giustifica la separazione

Che cosa potrei contrapporle? Nient'altro che questo: Tu non comprendi l'Apostolo.

Infatti egli non avrebbe ordinato di non risposarsi, se non a quella a cui separarsi sarebbe stato lecito; ma naturalmente l'unica causa lecita, che lì è taciuta proprio perché troppo nota, è la fornicazione.

Questa è la sola eccezione fatta dal Signore, nostro maestro, quando parla del ripudio della moglie; e ci fa capire che la stessa regola si deve osservare anche per l'uomo, quando dice che la moglie non ha potestà sul suo corpo, ma il marito; e similmente anche il marito non ha potestà sul suo corpo, ma la moglie. ( 1 Cor 7,4 )

Se dunque tu non puoi accusare tuo marito di fornicazione, rinunciando ad altre nozze come puoi credere di giustificare il fatto di abbandonarlo, se non ti è permesso affatto di abbandonarlo?

Quando la donna avrà udito questi argomenti da noi, non le permetterai, io credo, di risponderci che non si risposa proprio perché si è separata da un marito non adultero; infatti se il marito fosse stato colpevole, non solo le sarebbe stato lecito separarsi, ma anche risposarsi.

6.6 - La separazione per adulterio non dà diritto a un nuovo matrimonio

Ma certo ella non parlerebbe così, perché tu stesso hai avuto ritegno di concedere alle donne tale permesso.

Infatti tu hai detto: " Se un uomo ripudia una moglie adultera e ne prende un'altra, la moglie soltanto ne riporterà biasimo.

Se invece è la moglie che per la sopradetta causa ripudia il marito e sposa un altro, ne riporterà biasimo non solo il marito, ma anche la moglie ".

E poi, rendendo ragione del tuo parere, hai sostenuto: " Infatti diranno che ella si è separata proprio per sposare un altro; ma è probabile che il secondo riesca tale e quale al primo da cui si è separata, dato che è estremamente facile per gli uomini cadere in questo vizio.

Se poi si separa anche da questo e si risposa ancora, diranno con sempre maggiore insistenza che quello che cercava era di avere più mariti ".

Fornita questa spiegazione, concludi dicendo: " Dunque, dopo avere approfondito ed esaminato bene queste questioni, bisogna che la donna sopporti il marito o che eviti di risposarsi ".

È senz'altro giusto il consiglio che hai dato alle donne, dicendo che esse non devono lasciare un marito adultero e sposarne un altro, per via del biasimo, anche se sanno che è permesso; anzi, devono sopportare il coniuge benché infedele, o sembrerà che vogliano approfittare di questa occasione per passare da un uomo all'altro; infatti difficilmente troveranno da sposare un uomo diverso da quello che hanno lasciato, perché gli uomini sono molto inclini a questo vizio.

Ora, mentre noi diciamo che non è permesso risposarsi neppure a una donna che ha lasciato un marito adultero, tu al contrario dici che le è permesso, ma non è opportuno.

Tutti e due quindi siamo senza dubbio d'accordo che la moglie che si è separata da un marito infedele è tenuta a non risposarsi.

Però la differenza è questa: noi, quando i coniugi sono entrambi cristiani, sosteniamo che, se la donna si è separata da un marito adultero, non le è lecito risposarsi e, se il marito non è adultero, non le è lecito neppure separarsi; tu invece sostieni che, se una donna si separa da un marito non adultero, risposarsi non le è permesso per via del precetto e, se si separa da un marito adultero, risposarsi non le è opportuno per via del biasimo.

Pertanto è permesso che una donna lasci il marito, colpevole o no, purché non si risposi.

7.7 - San Paolo autorizza la separazione solo per adulterio

Ma al contrario, se il beato Apostolo, anzi, per bocca dell'Apostolo il Signore non permette che una donna si separi da un marito non colpevole, resta solo che si proibisca di risposarsi a quella che ha il permesso di separarsi da un marito colpevole.

Infatti se di una donna si dice: Se si separa, non si risposi, le si permette di separarsi, ma solo alla condizione di rinunciare a un altro matrimonio.

Se però sceglierà di non risposarsi, non vi è motivo per proibirle di separarsi.

In maniera analoga quella a cui si dice: Se non è capace di osservare la continenza, si sposi, ( 1 Cor 7,9 ) ha il permesso di non contenersi evidentemente a questa condizione, che si sposi.

Ma se sceglie di sposarsi, non può essere costretta ad osservare la continenza.

Come dunque quella che non è capace di restare continente è obbligata a sposarsi, perché il fatto di non contenersi possa non essere condannabile, così quella che si separa dal marito è obbligata a non risposarsi, perché il fatto di separarsi possa non essere colpevole.

Al contrario, separarsi da un marito non adultero comporta colpa, anche quando la donna non si risposa.

Quindi l'ingiunzione di non risposarsi sarà rivolta a quella che abbia lasciato un coniuge infedele.

Stando così le cose, se interpretiamo l'Apostolo in modo che veniamo a dire alle donne: " Non separatevi dal marito, anche fedele, se non a condizione di non risposarvi dopo la separazione ", tutte quelle alle quali piacerà la continenza penseranno che sia loro permesso separarsi anche senza il consenso del marito.

Ma poiché questo senza dubbio è ciò che non dobbiamo permettere, ci resta l'obbligo di insegnare che le parole: Se si separa, non si risposi, ( 1 Cor 7,11 ) sono riferite a quella a cui separarsi è consentito, nel caso appunto di un marito adultero, come abbiamo appreso.

Se insegneremo diversamente, mettendo avanti la continenza, turberemo i matrimoni cristiani, e contro il misericordioso precetto del Signore spingeremo all'adulterio i mariti incontinenti abbandonati da mogli continenti o mogli incontinenti abbandonate da mariti continenti.

8.8 - Interpretazione del passo di Mt 19,19

Il Signore, non nel discorso che noi abbiamo commentato, ma in un altro passo, dice: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di fornicazione, e ne sposa un'altra, è adultero. ( Mt 19,9 )

Se si deve intendere che chiunque ripudia la moglie per causa di fornicazione e ne sposa un'altra non è adultero, evidentemente su questo punto il diritto del marito e della moglie non è uguale; infatti la moglie è adultera, quando sposa un altro, anche se si separa dal marito a causa di fornicazione; mentre l'uomo, se ripudia la moglie per la stessa ragione e ne prende un'altra, non commette adulterio.

Ma se pari è il diritto del marito e della moglie, sono adulteri entrambi, quando lasciano un coniuge, sia pure colpevole, e si risposano.

La parità di condizione fra uomo e donna su questo punto la dimostra l'Apostolo ( e bisogna sempre ricordarlo ), quando dice: Non è la moglie che ha potestà sul proprio corpo, ma il marito, aggiungendo subito dopo: E similmente non è il marito che ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie.1

9.9 - Obiezione di Pollenzio e sua confutazione

" Ma se è adultero anche quello che si risposa dopo aver ripudiato una moglie infedele, perché, tu obietti, il Signore ha inserito il caso della fornicazione, e non ha detto piuttosto in generale: Chiunque ripudia la propria moglie e ne prende un'altra, è adultero? ".

Perché, io credo, il Signore volle ricordare quello che è il peccato più grave.

Infatti non si può negare che l'adulterio è più grave, se ci si risposa dopo aver ripudiato una moglie innocente piuttosto che una moglie adultera.

Se si ripudia una sposa infedele e si passa ad altre nozze, è sempre adulterio, ma meno grave.

Anche l'apostolo Giacomo ricorre a un simile modo di esprimersi, quando dice: Chi conosce il bene che deve fare e non lo fa, commette peccato. ( Gc 4,17 )

Allora quello che non conosce il bene che deve fare e perciò non lo fa, non commette peccato?

Certo che lo commette; se lo conosce e non lo fa, il peccato è più grave; ma anche nel secondo caso è peccato comunque, anche se minore.

Dunque possiamo dire in maniera analoga entrambe le frasi, come: " Chiunque ripudia la propria moglie e si risposa, eccetto nel caso di fornicazione, è adultero ", così: " Chi conosce il bene che deve fare e non lo fa, commette peccato ".

Nel secondo caso sarebbe errata la deduzione: allora se non lo conosce, non pecca; infatti può peccare anche chi ignora, benché meno gravemente di chi sa.

Così anche nel primo passo è errato concludere: dunque, se ha ripudiato la moglie per il motivo della fornicazione e si è risposato, non è adultero; infatti esiste anche l'adulterio di coloro che si risposano dopo aver abbandonato la prima moglie per fornicazione; ma senz'altro è meno grave dell'adulterio di chi si risposa ripudiando una donna innocente.

Perciò, come è stato detto: Chi conosce il bene che deve fare e non lo fa, commette peccato, ( Gc 4,17 ) allo stesso modo si può dire anche: " Chi ripudia la moglie non colpevole di fornicazione e ne prende un'altra è adultero ".

Se sosteniamo: " Chiunque prende in moglie una che sia stata ripudiata dal marito senza sua colpa è adultero ", senza alcun dubbio diciamo una verità; però nello stesso tempo non assolviamo certo da questa accusa chi ha sposato una donna ripudiata perché colpevole, anzi non dubitiamo affatto che siano adulteri entrambi.

Così si può dichiarare adultero chi si risposa dopo aver ripudiato una moglie innocente, e non per questo escludere da tale peccato chi si risposa dopo aver ripudiato una moglie infedele.

Infatti riconosciamo che sono adulteri entrambi, benché l'uno più gravemente dell'altro.

E certo nessuno può essere tanto illogico da negare che sia adultero chi sposa una donna respinta dal marito per causa di fornicazione, se chiama adultero chi ne sposa una che sia stata respinta senza alcun motivo del genere.

Dunque, se essi sono adulteri entrambi, quando diciamo: " Chiunque sposa una donna ripudiata dal marito senza causa di fornicazione è adultero ", parliamo di uno solo dei due casi, ma non per questo neghiamo che sia in adulterio anche chi sposa una donna ripudiata proprio per tale motivo.

Pertanto, essendo adulteri entrambi, sia quello che ripudia la moglie senza un motivo di fornicazione e si risposa, sia quello che si unisce ad un'altra dopo aver ripudiato la prima appunto per quel motivo, allora, se leggiamo espressamente condannato come adultero solo uno dei due, non dobbiamo intendere che con questo sia negata la colpa dell'altro.

9.10 - Confronto fra i testi di Mt 19,9; Mc 10,11-12; Lc 16,18

Ma se l'evangelista Matteo rende difficile a capirsi questo concetto, perché cita chiaramente un genere di colpa e tace l'altro, non ve ne sono forse altri che hanno raccolto il problema in una definizione generale che si può intendere riferita ad entrambi i casi?

Infatti secondo Marco la formulazione è questa: Chiunque ripudia la propria moglie e ne prende un'altra, commette adulterio riguardo alla prima; e se una donna ripudia il marito e sposa un altro, commette pure adulterio. ( Mc 10,11-12 )

E secondo Luca è così: Ogni uomo che ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, è adultero; e chi sposa la donna ripudiata dal marito, è adultero a sua volta. ( Lc 16,18 )

Chi siamo noi per dire: C'è chi commette adulterio ripudiando la propria moglie e prendendone un'altra, e c'è chi, facendo lo stesso, non lo commette?

Il Vangelo dice che è adultero chiunque fa ciò.

Perciò, se è adultero chiunque abbia fatto questo, di risposarsi dopo aver ripudiato la propria moglie, cioè ogni uomo che l'abbia fatto, senza dubbio vi sono compresi tutt'e due i casi, sia di chi ripudia la moglie innocente, sia di chi la ripudia adultera.

Questo infatti significa: Chiunque ripudia, e questo significa: Ogni uomo che ripudia.

10.11 - Diverse lezioni del testo di Mt 5,32

Inoltre, non è vero ( come, non so per qual motivo, ti è sembrato ) che io citando il Vangelo secondo Matteo ho omesso la frase e ne prende un'altra, e sono passato direttamente a è adultero; ma io ho citato le parole come si leggono in quell'esteso discorso che il Signore tenne sulla montagna.

Questo era infatti il discorso che avevo assunto da trattare, e le parole vi si leggono come io le ho citate, e cioè: Chiunque ripudia la propria moglie, eccettuata la causa di fornicazione, la induce all'adulterio, e chi sposa la donna ripudiata è adultero. ( Mt 5,32 )

In questo passo, benché alcuni esemplari esprimano il medesimo concetto con parole diverse, tuttavia non si riscontrano discrepanze quanto al significato.

Alcuni testi in realtà danno: Chiunque ripudia; altri: Ogni uomo che ripudia; altri ancora: eccettuata la causa di fornicazione; altri: fuori della causa di fornicazione; altri: se non per causa di fornicazione; altri ancora: chi sposa una donna separata dal marito, è adultero; altri: chi sposa una donna ripudiata, è adultero.

Ma in tutto ciò ti rimane chiaro, io penso, che non c'è alcuna differenza rispetto all'unico e medesimo concetto.

Solamente alcuni codici, sia greci sia latini, nel discorso che il Signore fece sulla montagna, non presentano l'ultima frase, cioè chi sposa una ripudiata dal marito, è adultero.

E credo sia proprio per questo, perché il concetto si può ritenere chiarito nel passo precedente, in cui si dice: la induce all'adulterio.

Infatti come può diventare adultera una ripudiata, senza che diventi adultero colui che la sposa?

11.12 - Gli altri Evangelisti chiariscono il testo di Matteo

Ma le parole che hai citato tu e dalle quali hai dedotto che non è adultero chi ripudia la moglie per causa di fornicazione e si risposa, si presentano davvero oscure; per cui non mi meraviglio se il lettore fatica a comprenderle.

Ma non si trovano in quel discorso del Signore su cui io lavoravo allora, quando avanzai quelle opinioni la cui lettura ha suscitato il tuo interesse.

In effetti il Signore, narra altrove Matteo, disse quelle parole non quando pronunciò il lungo discorso della montagna, ma quando fu interrogato dai farisei, se fosse lecito per un qualche motivo ripudiare la moglie.

Ma quello che non si comprende facilmente in Matteo, è chiaro presso gli altri Evangelisti.

Perciò, dopo aver letto nel Vangelo di Matteo: Chiunque ripudia la moglie se non per fornicazione, o come piuttosto si legge in greco: al di fuori della causa di fornicazione, e si risposa, è adultero, ( Mt 19,9 ) non dobbiamo subito dedurne che non è adultero quello che la ripudia per fornicazione, e si risposa.

Lasciamo invece nel dubbio la questione e andiamo a consultare gli altri Evangelisti, che narrano lo stesso episodio.

Che c'è di strano infatti, se per caso Matteo su questo argomento non ha espresso il concetto per intero, ma solo nella parte che lascia intuire il significato generale, mentre Marco e Luca, quasi spianandolo, hanno preferito esprimerlo estesamente, affinché riuscisse del tutto chiaro?

Pertanto, se in primo luogo non possiamo mettere in dubbio quello che si legge in Matteo: Chiunque ripudia la moglie, al di fuori della causa di fornicazione, e ne prende un'altra, è adultero, resta la domanda se sia adultero solo colui che si risposa dopo aver ripudiato la moglie al di fuori della causa di fornicazione, oppure ognuno che ripudia la moglie e si risposa, compreso anche chi ha ripudiato una moglie adultera.

Ma non abbiamo le parole di Marco che ci rispondono: Che andate cercando se uno sia adultero e l'altro no?

Chiunque ripudia la moglie e ne prende un'altra, è adultero. ( Mc 10,11 )

E non troveremo anche Luca a dirci: Perché dubitate se sia adultero quello che riprende moglie dopo aver ripudiato la prima per causa di fornicazione?

Ogni uomo che ripudia la propria moglie e ne prende un'altra, è adultero.

Dunque, poiché non è ammissibile sostenere che gli Evangelisti, quando parlano della medesima cosa, sia pure con parole diverse, possano non concordare su un unico significato, bisogna per forza ammettere che Matteo abbia voluto esprimere l'intero concetto attraverso una parte.

Ma la sua opinione è la stessa: non è che uno è adultero, cioè quello che ripudia la moglie e ne prende un'altra al di fuori del motivo di fornicazione, e uno invece non lo è, cioè quello che ripudia per il motivo della fornicazione, ma ogni uomo che ripudia la moglie e ne prende un'altra è adultero senza alcun dubbio.

12.13 - La ripudiata non cessa di essere moglie di colui che l'ha ripudiata

Infatti come può corrispondere a verità quello che segue anche in Luca: Chi sposa una donna ripudiata dal marito, è adultero? ( Lc 16,18 )

Come può essere adultero quest'uomo, se non perché la donna che ha sposato, finché vive colui che l'ha ripudiata, è sempre la moglie di un altro?

Se la donna a cui si unisce è ormai moglie sua e non dell'altro, egli non può certo essere adultero.

Ma è adultero: dunque la donna a cui si unisce è moglie dell'altro.

Inoltre, se è moglie di un altro, e cioè di colui che l'ha ripudiata, non cessa di essere sua moglie, neppure se è stata ripudiata per causa di fornicazione.

Infatti, se ha cessato di essere moglie del primo, ormai è moglie di colui che ha sposato per secondo; e se è moglie di costui, egli non si deve ritenere adultero, ma marito.

Però, dato che la Scrittura non lo chiama marito, ma adultero, la donna è ancora moglie di colui dal quale è stata respinta, sia pure per causa di fornicazione.

Per conseguenza qualunque altra donna venga presa da costui dopo il ripudio della prima, poiché divide il letto con il marito di un'altra, è adultera.

Ma allora come potrà non essere adultero egli stesso, se è certo che rende adultera quella che lo sposa?

Indice

1 1 Cor 7,4;
De serm. Dom. in monte 1, 16, 45;
Quaest. in Heptat. 4, 4. 59