Summa Teologica - II-II

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Articolo 1 - Se l'accusato possa negare, senza peccato mortale, la verità che gli meriterebbe la condanna

Infra, a. seq.; In 4 Sent., d. 17, q. 3, a. 1, sol. 2, ad 1, 3; d. 19, q. 2, a. 3, sol. 1, ad 5; Quodl., 5, q. 8, a. 2

Pare che l'accusato possa negare senza peccato mortale la verità che gli meriterebbe la condanna.

Infatti:

1. Il Crisostomo [ In Heb. hom. 31 ] insegna: « Non ti dico di esporti al pubblico, né di accusarti presso altri ».

Ma se l'accusato confessasse la verità in giudizio accuserebbe ed esporrebbe se stesso.

Quindi non è tenuto a dire la verità.

E così non pecca mortalmente se mente in giudizio.

2. Come è una bugia ufficiosa mentire per liberare un altro dalla morte, così è una bugia ufficiosa mentire per liberare se stessi: poiché uno è più obbligato verso se stesso che verso gli altri.

Ora, la bugia ufficiosa non è considerata un peccato mortale, ma veniale.

Quindi l'accusato, se nega la verità in giudizio per liberarsi dalla morte, non pecca mortalmente.

3. Tutti i peccati mortali sono, come si è detto [ q. 24, a. 12 ], contro la carità.

Ma la bugia di un accusato che cerca di scolparsi del delitto a lui attribuito non è né contro la carità di Dio, né contro la carità del prossimo.

Perciò una simile bugia non è un peccato mortale.

In contrario:

Quanto è incompatibile con la gloria di Dio è un peccato mortale, poiché siamo tenuti strettamente a « fare tutto per la gloria di Dio », come insegna S. Paolo [ 1 Cor 10,31 ].

Ma la confessione che fa il reo di ciò che è contro di lui rientra nella gloria di Dio, come risulta evidente dalle parole dette da Giosuè ad Acan [ Gs 7,19 ]: « Figlio mio, dà gloria al Signore, Dio di Israele, e raccontami ciò che hai fatto, non me lo nascondere ».

Quindi mentire per scolparsi è un peccato mortale.

Dimostrazione:

Chiunque agisce contro un dovere di giustizia pecca mortalmente, come sopra [ q. 59, a. 4 ] si è dimostrato.

Ora, è un dovere di giustizia ubbidire al proprio superiore nelle cose alle quali si estende il suo diritto di superiore.

Ma il giudice è un superiore nei riguardi di chi viene giudicato, stando alle cose già dette [ q. 67, a. 1 ].

Perciò l'accusato è strettamente tenuto a esporre la verità che il giudice esige da lui a norma del diritto.

Se quindi uno non vuole confessare la verità che è tenuto a dire, o se la nega con la menzogna, pecca mortalmente.

Se però il giudice chiedesse cose non esigibili a norma del diritto, l'accusato non sarebbe tenuto a rispondergli, ma potrebbe lecitamente evadere la domanda, o con l'appello o in altri modi; tuttavia non potrebbe dire una menzogna.

Analisi delle obiezioni:

1. Quando uno è interrogato dal giudice a norma del diritto non espone e non consegna se stesso, ma viene consegnato da un altro, venendogli imposta la necessità di rispondere da parte di uno a cui egli è tenuto a ubbidire.

2. Mentire per liberare una persona dalla morte facendo un torto ad altri non è una semplice bugia ufficiosa, ma implica una bugia dannosa.

Ora, quando in giudizio uno mente per scusare se stesso, fa un torto a colui a cui deve ubbidire, poiché gli nega ciò che gli è dovuto, cioè la confessione della verità.

3. Chi mente in giudizio per scagionare se stesso agisce sia contro l'amore di Dio, a cui spetta il giudizio [ Dt 1,17 ], sia contro l'amore del prossimo: cioè verso il giudice, al quale nega quanto gli è dovuto, e verso l'accusatore, il quale viene punito se non riesce a provare l'accusa.

Per cui anche nel Salmo [ Sal 141,4 ] si legge: « Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male trovando scuse ai peccati ».

E la Glossa [ ord. di Cassiod. ] commenta: « Questo è il modo di fare degli impudenti, i quali se scoperti si scolpano con le bugie ».

E S. Gregorio [ Mor. 22,15 ], commentando quelle parole di Giobbe [ Gb 31,33 ]: « Non ho nascosto, alla maniera degli uomini, la mia colpa », afferma: « È un vizio inveterato dell'uomo commettere i peccati di nascosto, e una volta che li ha commessi nasconderli negandoli, e una volta che sono stati smascherati moltiplicarli discolpandosi ».

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