Supplemento alla III parte

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Articolo 5 - Se per fare il matrimonio basti il consenso verbale al presente dato in segreto

Pare che per fare il matrimonio non basti il consenso verbale al presente dato in segreto.

Infatti:

1. Ciò che è sotto il dominio di una persona non viene trasferito sotto il dominio di un'altra se non per il consenso della prima.

Ma la ragazza era sotto il dominio del padre.

Perciò non può passare sotto il dominio del marito se non con il consenso del padre.

Se quindi il consenso matrimoniale viene dato di nascosto, per quanto sia espresso al presente, il matrimonio non sussiste.

2. Nel matrimonio i nostri atti sono necessari al sacramento come nella penitenza [ III, q. 84, a. 1, ad 1 ].

Ma il sacramento della penitenza non si realizza se non mediante i ministri della Chiesa, che sono i dispensatori dei sacramenti [ III. q. 84, ad 2; a. 4, ad 3 ].

Quindi neppure il matrimonio può avvenire di nascosto senza la benedizione del sacerdote.

3. Dato che il battesimo può essere ricevuto o pubblicamente o di nascosto, la Chiesa non proibisce che lo si riceva di nascosto.

Invece la Chiesa proibisce i matrimoni clandestini [ Decretales 4,3,3 ].

Essi quindi non possono farsi di nascosto.

4. La Chiesa ha proibito che si contraggano matrimoni tra parenti di secondo grado [ ib. 4,14,8 ].

Ma allo stesso modo ha proibito i matrimoni clandestini [ cf. ob. 3 ].

Questi dunque non possono essere dei veri matrimoni.

In contrario:

1. Posta la causa è posto anche l'effetto [ Phys. 2,3 ].

Ma la causa efficiente del matrimonio è il consenso matrimoniale espresso al presente.

Quindi, sia che esso venga dato in pubblico, sia che venga dato di nascosto, il matrimonio segue ugualmente.

2. Quando alla debita materia si aggiunge la debita forma, il sacramento si realizza.

Ma nel matrimonio occulto viene osservata la debita forma, poiché ci sono le parole che esprimono il consenso richiesto; e c'è la debita materia, poiché si tratta di persone legittime.

Quindi si ha un vero matrimonio.

Dimostrazione:

Nel matrimonio, come negli altri sacramenti, ci sono delle formalità essenziali, la cui omissione rende nullo il sacramento, e ce ne sono altre che appartengono alla solennità del sacramento, omettendo le quali si compie un vero sacramento, sebbene chi le omette faccia peccato.

Così dunque il consenso espresso verbalmente al presente tra persone capaci di contrarlo produce il matrimonio.

Poiché [ solo ] queste due cose sono essenziali al sacramento, mentre tutte le altre ne formano la solennità, essendo fatte per renderlo più conveniente e decoroso.

Perciò [ anche ] se vengono omesse, si ha un vero matrimonio [ Decretales 4,3,2 ]; sebbene i contraenti pecchino, a meno che non ne siano scusati per un giusto motivo.

Analisi delle obiezioni:

1. La ragazza non è sotto il dominio del padre come una schiava, così da non avere il dominio sul proprio corpo, ma come una figlia da educare.

Perciò in quanto è libera essa può sottomettersi al dominio di un altro senza il consenso del padre: come anche un giovane, o una ragazza, può entrare nella vita religiosa senza il consenso dei genitori, essendo una persona libera.

2. Sebbene i nostri atti nella confessione siano essenziali al sacramento, tuttavia non sono sufficienti per ottenere l'effetto immediato, che è l'assoluzione dei peccati: è necessario quindi che per produrre il sacramento intervenga l'atto del sacerdote.

Invece nel matrimonio gli atti personali sono la causa sufficiente per produrre l'effetto immediato, che è il vincolo coniugale: poiché chiunque è arbitro di se stesso può obbligarsi con un'altra persona.

Perciò la benedizione del sacerdote non è richiesta nel matrimonio come formalità essenziale del sacramento.

3. È proibito anche ricevere il battesimo da chi non è sacerdote, se non si tratta di un caso di necessità.

Ora, il matrimonio non è un sacramento di stretta necessità.

Perciò il paragone non regge.

Tuttavia i matrimoni clandestini sono proibiti per i gravi inconvenienti che facilmente ne derivano.

Spesso infatti in essi c'è l'inganno; e si passa di frequente ad altre nozze, pentendosi di quelle fatte senza ponderazione.

Ne derivano poi molti altri mali.

E inoltre tutti questi matrimoni hanno qualcosa di indecente.

4. I matrimoni clandestini non sono proibiti perché contrari a ciò che è essenziale al matrimonio, come lo sono invece i matrimoni tra persone non legittime, che sono soggetti non idonei per questo sacramento.

Perciò il paragone non regge.

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