Deuteronomio

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Capitolo 25

CEI 2008 - Audio - Interconfessionale

1 Quando sorgerà una lite fra alcuni uomini e verranno in giudizio, i giudici che sentenzieranno, assolveranno l'innocente e condanneranno il colpevole.
2 Se il colpevole avrà meritato di essere fustigato, il giudice lo farà stendere per terra e fustigare in sua presenza, con un numero di colpi proporzionati alla gravità della sua colpa.
3 Gli farà dare non più di quaranta colpi, perché, aggiungendo altre battiture a queste, la punizione non risulti troppo grave e il tuo fratello resti infamato ai tuoi occhi.
2 Cor 11,24
4 Non metterai la museruola al bue, mentre sta trebbiando.
1 Cor 9,9
1 Tm 5,18

La legge del levirato

5 Quando i fratelli abiteranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si mariterà fuori, con un forestiero; il suo cognato verrà da lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere del cognato;
Gen 38
Rt 4
Mt 22,24p
6 il primogenito che essa metterà al mondo, andrà sotto il nome del fratello morto perché il nome di questo non si estingua in Israele.
7 Ma se quell'uomo non ha piacere di prendere la cognata, essa salirà alla porta degli anziani e dirà: Mio cognato rifiuta di assicurare in Israele il nome del fratello; non acconsente a compiere verso di me il dovere del cognato.
8 Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno; se egli persiste e dice: Non ho piacere di prenderla,
9 allora sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli toglierà il sandalo dal piede, gli sputerà in faccia e prendendo la parola dirà: Così sarà fatto all'uomo che non vuole ricostruire la famiglia del fratello.
10 La famiglia di lui sarà chiamata in Israele la famiglia dello scalzato.

Il pudore nelle risse

11 Se alcuni verranno a contesa fra di loro e la moglie dell'uno si avvicinerà per liberare il marito dalle mani di chi lo percuote e stenderà la mano per afferrare costui nelle parti vergognose,
12 tu le taglierai la mano e l'occhio tuo non dovrà averne compassione.

Appendici

13 Non avrai nel tuo sacco due pesi diversi, uno grande e uno piccolo.
Lv 19,35-36
Am 8,5
Os 12,8
14 Non avrai in casa due tipi di efa, una grande e una piccola.
Mi 6,10-11
15 Terrai un peso completo e giusto, terrai un'efa completa e giusta, perché tu possa aver lunga vita nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti.
Pr 11,1+
16 Poiché chiunque compie tali cose, chiunque commette ingiustizia è in abominio al Signore tuo Dio.
17 Ricordati di ciò che ti ha fatto Amalek lungo il cammino quando uscivate dall'Egitto:
Es 17,8-16+
18 come ti assalì lungo il cammino e aggredì nella tua carovana tutti i più deboli della retroguardia, mentre tu eri stanco e sfinito, e non ebbe alcun timor di Dio.
19 Quando dunque il Signore tuo Dio ti avrà assicurato tranquillità, liberandoti da tutti i tuoi nemici all'intorno nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità, cancellerai la memoria di Amalek sotto il cielo: non dimenticare!
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Abbreviazioni
25,5-10 Legge del levirato
Questa legge riguarda il cognato di una donna rimasta vedova e senza figli.
Dal latino levir, cognato, che traduce l'ebraico jabam: la vedova senza figli maschi viene sposata dal cognato: il primo figlio viene attribuito al defunto e riceve la sua parte di eredità.
L'istituzione, che era in vigore anche presso gli assiri e gli hittiti, aveva lo scopo di perpetuare la discendenza e di assicurare la stabilità del patrimonio familiare.
Il primo aspetto si trova sottolineato nella storia di Tamar ( Gen 38 ); il secondo aspetto occupa una posizione di primo piano nella storia di Rut ( Rt 4 ) dove i diritti e i doveri del levir vengono estesi al « vendicatore » ( cf. Nm 35,19+ ).
La legge del Dt limita questo obbligo al caso in cui i fratelli vivano insieme e tollera che vi si sottragga.
L'istituzione si è mantenuta nel giudaismo posteriore, nonostante l'opposizione di alcuni gruppi.
I sadducei si basarono su questa legge per argomentare contro la dottrina della resurrezione ( cf. Mt 22,23s ).
25,10 Il rito dell'espropriazione ( togliere il sandalo ) è accompagnato da un gesto di disprezzo e da una designazione infamante.
Non si conoscono chiaramente quali fossero le conseguenze giuridiche; è però probabile che, in questo caso, la donna rimanesse in possesso dei beni del marito.
In Rt 4,8 il rito non ha esattamente lo stesso significato.
25,11-16 Ordinamenti vari
25,17-19 Versetti di transizione