Regola di s. Chiara |
[2801] Se qualche sorella, per istigazione del nemico, avrà peccato mortalmente contro la forma della nostra professione e, ammonita due o tre volte dall'abbadessa o da altre sorelle, non si sarà emendata, mangi per terra pane e acqua in refettorio, alla presenza di tutte le sorelle, tanti giorni quanti sarà stata contumace, e, se l'abbadessa lo riterrà necessario, sia sottoposta a pena anche più grave.
Frattanto, finché rimarrà ostinata, si preghi affinché il Signore disponga il suo cuore a penitenza.
[2802] Tuttavia, l'abbadessa e le sue sorelle si guardino dallo adirarsi e turbarsi per il peccato di alcuna, perché l'ira e il turbamento impediscono la carità in se stesse e nelle altre.
[2803] Se accadesse, il che non sia, che fra una sorella e l'altra sorgesse talvolta, a motivo di parole o di segni, occasione di turbamento e di scandalo, quella che fu causa di turbamento, subito, prima di offrire davanti a Dio l'offerta della sua orazione, non soltanto si getti umilmente ai piedi dell'altra domandando perdono, ma anche con semplicità la preghi di intercedere per lei presso il Signore perché la perdoni.
L'altra poi, memore di quella parola del Signore: "Se non perdonerete di cuore, nemmeno il Padre vostro celeste perdonerà voi, perdoni generosamente alla sua sorella ogni offesa fattale".
[2804] Le sorelle che prestano servizio fuori del monastero, non rimangano a lungo fuori, se non lo richieda una causa di manifesta necessità.
E devono andare per la via con onestà e parlare poco, affinché possano essere sempre motivo di edificazione per quanti le vedono.
E si guardino fermamente dall'avere rapporti o incontri sospetti con alcuno.
Né facciano da madrine a uomini e a donne, affinché per queste occasioni non nasca mormorazione o turbamento.
[2805] Non ardiscano riportare in monastero le chiacchiere del mondo.
E di quanto si dice o si fa dentro siano tenute a non riferire fuori dal monastero nulla che possa provocare scandalo.
Se capitasse a qualcuna di mancare in queste due cose, per semplicità, spetta alla prudenza dell'abbadessa imporle con misericordia la penitenza.
Se invece lo facesse per cattiva consuetudine, l'abbadessa, secondo la qualità della colpa, col consiglio delle discrete imponga una penitenza.
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