Decreto generale sul Matrimonio Canonico

Indice

V. Casi particolari

36. L'Ordinario del luogo non conceda la dispensa dall'impedimento di età stabilito dal can. 1083, par. 1, se non per ragioni gravissime, dopo aver valutato le risultanze di un esame psicologico, compiuto da un consultorio familiare di ispirazione cristiana o da un esperto di fiducia, circa la capacità del minore di esprimere un valido consenso e di assumere gli impegni essenziali del matrimonio ai sensi dei can. 1057 e can. 1095.

Lo stesso Ordinario faccia presente agli interessati, alle loro famiglie e anche ai fedeli che le ragioni di convivenza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della speciale gravità, ricordando che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio e considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili.

37. La dispensa dalla delibera n. 10 della Conferenza Episcopale Italiana, concernente la proibizione del matrimonio dei minorenni aventi età superiore a quella stabilita dall'impedimento di cui al numero precedente, può essere concessa dall'Ordinario del luogo soltanto in presenza di ragioni gravi.

La celebrazione del matrimonio canonico può essere autorizzata dall'Ordinario del luogo quando il parroco è in grado, oltre che di motivare la gravità delle ragioni, di assicurarsi circa la libertà del consenso e la maturità psicofisica del minore, eventualmente mediante l'intervento di un esperto del consultorio di ispirazione cristiana, soprattutto se la persona minore non è prossima al raggiungimento del diciottesimo anno d'età.

Di norma non si permetta la celebrazione del matrimonio canonico prima che il Tribunale per i minorenni abbia rilasciato l'autorizzazione a procedere, senza la quale non è possibile ottenere la trascrizione agli effetti civili.

38.Il matrimonio di persona civilmente interdetta per infermità di mente non può essere autorizzato dall'Ordinario del luogo se non per gravissime ragioni, e a condizione che non consti con morale certezza l'incapacità della medesima a esprimere un valido consenso e ad assumere gli impegni essenziali del matrimonio.

Per la valutazione della capacità del soggetto, l'Ordinario del luogo ricorra alla consulenza di un consultorio di ispirazione cristiana o almeno di un esperto di fiducia.

39. L'Ordinario del luogo non conceda la dispensa dall'impedimento di affinità in linea retta, stabilito dal can. 1092, se non in presenza di gravi motivi, tenendo anche conto del fatto che il matrimonio, nel caso, non potrà conseguire gli effetti civili.

40. L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone vedove può essere concessa dall'Ordinario del luogo, per giusta causa, quando esse siano anziane e veramente bisognose.

Al di fuori di tali circostanze la licenza può essere data soltanto per ragioni gravi e a condizione che le parti si impegnino a richiedere la trascrizione del matrimonio agli effetti civili non appena vengano meno le cause che hanno motivato la licenza medesima, avendo gli stessi coniugi "il dovere di assicurare, nei limiti della possibilità, il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale sia nell'interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale".13

41. L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone cui la legge civile proibisce temporaneamente di sposarsi può essere concessa dall'Ordinario del luogo soltanto per gravi motivi e con le debite cautele.

È opportuno considerare le ragioni addotte a sostegno del matrimonio solo canonico soprattutto quando la proibizione di legge non si prolunga nel tempo, ma occorre anche valutare gli inconvenienti del mancato riconoscimento civile, per il bene della stessa vita di coppia e per la tutela dei diritti della prole.

L'eventuale ammissione al matrimonio solo canonico deve essere sostenuta dal parere motivato del parroco e quando occorra del cappellano ( cfr can. 564 ), che garantiscano la preparazione dei nubendi, l'assunzione di ogni responsabilità circa il mancato riconoscimento civile del loro matrimonio e l'impegno a ottenerlo appena possibile.

42. Nei casi di cui ai numeri 40-41 del presente decreto il ministro di culto che assiste alla celebrazione del matrimonio solo canonico è tenuto a dare lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e a redigere l'atto di matrimonio in doppio originale, al fine di salvaguardare la possibilità che i coniugi chiedano la trascrizione del loro matrimonio ai sensi dell'art. 8, n. 1, comma sesto, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense.

43. I pastori d'anime prestino grande attenzione a coloro che, pur chiedendo il matrimonio canonico, dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede.

"La fede, infatti, di chi domanda alla Chiesa di sposarsi può esistere in gradi diversi ed è dovere primario dei pastori di farla riscoprire, di nutrirla e di renderla matura".14

Il parroco aiuti questi nubendi a riflettere sul significato della loro scelta e accerti, in ogni caso, che siano sinceramente disposti ad accettare la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano.

Quando si tratta di nubendi che hanno notoriamente abbandonato la fede o che sono irretiti di censura il parroco, salvo il caso di necessità, non proceda al matrimonio senza aver ottenuto la licenza dell'Ordinario del luogo ( cfr can. 1071, par. 1, nn. 4-5 ).

Le procedure previste dal codice di diritto canonico e dai nn. 48-52 del presente decreto siano osservate anche nel matrimonio tra una persona credente e un'altra che ha notoriamente abbandonato la fede ( cfr can. 1071, par. 2 ).

In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fattispecie del notorio abbandono della fede.

Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari e inequivocabili di abbandono della fede.

È bene, tuttavia, che il parroco nel dubbio ricorra all'Ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per caso, se sia necessario esigere le procedure richiamate dal comma precedente.

44. Salvo il caso di necessità, coloro che hanno già contratto matrimonio civile non siano ammessi alla celebrazione del matrimonio canonico senza la licenza dell'Ordinario del luogo.

Possono verificarsi i seguenti casi:

1) Matrimonio canonico di persone già sposate civilmente tra loro.

In questo caso la richiesta del sacramento non può essere accolta come se si trattasse semplicemente di sistemare una mera situazione di fatto.

È necessario che i nubendi siano aiutati a riflettere sulla loro precedente scelta in contrasto con la legge della Chiesa e sui motivi che l'hanno determinata.

In questo senso il ricorso all'Ordinario del luogo mira a far prendere coscienza che per i cattolici non può esistere valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento ( cfr can. 1055, par. 2 ).15

Se uno solo dei coniugi sposati civilmente chiede il matrimonio canonico mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica, il parroco esamini attentamente la eventualità di ricorrere alla domanda di sanazione in radice, verificando le condizioni previste dal can. 1163, par. 1.

2) Richiesta di matrimonio solo canonico da parte di una persona canonicamente e civilmente libera con un'altra persona cattolica, già sposata civilmente e attualmente separata e in attesa di divorzio.

In questo caso l'Ordinario del luogo non può concedere l'autorizzazione se non per gravi ragioni e in circostanze veramente eccezionali.16

È necessario in ogni caso che il parroco esamini anzitutto se chi è in attesa di ottenere* lo scioglimento del precedente matrimonio civile abbia contratto doveri verso altre persone o verso i figli e se sia disposto ad osservarli ( cfr can. 1071, par. 1, n. 3 ).

Inoltre egli deve accertare la sincerità della richiesta del sacramento del matrimonio, inteso come scelta unica e irrevocabile.

Poiché il matrimonio canonico non potrà essere trascritto al civile, il parroco, ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, non proceda alla celebrazione del sacramento senza chiedere e ottenere dai nubendi l'impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili.

3) Richiesta di matrimonio con una persona canonicamente e civilmente libera da parte di persona cattolica già sposata civilmente e divorziata.

Il parroco, accertato quanto indicato nel n. 2, e ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, proceda all'istruttoria e assista alla celebrazione del matrimonio secondo le disposizioni previste nel presente decreto per assicurare gli effetti civili.

4) Richiesta di matrimonio solo canonico da parte di persone religiosamente libere a seguito di sentenza canonica dichiarante la nullità del matrimonio oppure di provvedimento di dispensa da un matrimonio rato e non consumato.

Nel primo caso, la richiesta non può essere accolta se non quando:

- è certo che la sentenza canonica non potrà essere resa esecutiva nell'ordinamento italiano dalla competente Corte d'Appello;

- si prevede fondatamente che la sentenza dichiarante l'esecutività sopravverrà in tempi eccessivamente lunghi e vi siano serie ragioni di urgenza pastorale.

Nel secondo caso, essendo certo che il provvedimento di dispensa non viene riconosciuto agli effetti civili, la richiesta può essere accolta.

In ambedue i casi spetta all'Ordinario del luogo provvedere alla rimozione di eventuali clausole vincolanti apposte alla sentenza canonica o al rescritto di dispensa e dare le indicazioni opportune perché si provveda ad assicurare la rilevanza anche civile del matrimonio contratto in forma canonica.

45. Nel caso di morte presunta di uno dei due coniugi, il successivo matrimonio del coniuge che ne ha chiesto la dichiarazione può essere trascritto solo se celebrato dopo che la sentenza civile dichiarante la morte presunta è passata in giudicato ( cfr art. 65 del codice civile ).

Il parroco deve in ogni modo richiedere al Vescovo diocesano la dichiarazione canonica di morte presunta a norma del can. 1707, parr. 1 e 2.

Nei casi incerti e particolarmente complessi il Vescovo diocesano consulti la Santa Sede ( cfr can. 1707, par. 3 ).

46. Per assistere al matrimonio di girovaghi è richiesta la licenza dell'Ordinario del luogo ( cfr can. 1071, par. 1, n. 1 ).

La domanda di licenza deve essere inoltrata al proprio Ordinario dal parroco del luogo della celebrazione ( cfr can. 1115 ).

Al fine di superare le difficoltà derivanti dai continui spostamenti dei girovaghi, in particolare dei fieranti, dei circensi e dei nomadi, il parroco che dà inizio all'istruttoria matrimoniale deve avere a disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine della sua indagine.

In questo caso aiuterà i nubendi nella preparazione al matrimonio e nello svolgimento degli atti preliminari: raccolta di documenti, esame dei nubendi, richiesta di pubblicazione civile al comune di residenza ( cfr n. 15 del presente decreto ).

Il parroco chieda, eventualmente tramite gli uffici competenti della curia diocesana, la collaborazione di sacerdoti incaricati della pastorale per i girovaghi e di altri parroci interessati.

Al termine dell'istruttoria, e ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, il parroco o un suo delegato assiste al matrimonio, oppure dà licenza ad altro parroco, seguendo la procedura indicata al n. 23 del presente decreto.

Il parroco che dà inizio alla istruttoria matrimoniale, qualora non abbia a sua disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine della indagine, trasmette i documenti da lui raccolti, corredati da una relazione scritta, al parroco del luogo della celebrazione, il quale completerà l'istruttoria e richiederà al proprio ordinario la licenza per assistere al matrimonio.

Il ricorso all'Ordinario del luogo in cui i girovaghi celebrano il matrimonio può essere necessario anche in ragione del fatto che non raramente i nubendi chiedono di procedere senza il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

47. I cattolici non possono essere ammessi al matrimonio con persone battezzate non cattoliche né con persone non battezzate che siano legate da precedente vincolo con altro contraente non cattolico, anche se il precedente vincolo fosse stato sciolto da qualche autorità religiosa non cattolica o civile, ostandovi il can. 1085.

Nell'ipotesi che almeno una delle parti del precedente matrimonio non sia battezzata, si consideri se convenga sottoporre il caso al competente Ordinario del luogo, perché valuti se ricorrono gli estremi e si diano serie ragioni per avviare una regolare procedura istruttoria volta a inoltrare alla Santa Sede domanda di scioglimento di tale matrimonio "in favorem fidei".17

L'Ordinario del luogo può condurre personalmente l'istruttoria oppure affidarla a un sacerdote delegato o al Tribunale Ecclesiastico diocesano o interdiocesano o regionale.

48. La dispensa dell'impedimento di disparità di culto, di cui al can. 1086, par. 1, o la licenza per il matrimonio misto di cui al can. 1124, può essere concessa soltanto se sono state osservate le condizioni poste dal can. 1125.

Ai sensi del can. 1126 si stabilisce in proposito quanto segue:

a) la parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;

b) il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole;

c) entrambe le parti devono essere istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti;

d) le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere esibite all'Ordinario del luogo unitamente alla domanda di dispensa dell'impedimento o di licenza per il matrimonio misto.

49. Nel caso di matrimonio misto il parroco, che procede all'istruttoria matrimoniale, deve chiedere alla parte cattolica la presentazione di tutti i documenti religiosi di cui al n. 6 del presente decreto.

Alla parte non cattolica il parroco chiede una dichiarazione che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio.

Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non cattolica.

La parte battezzata non cattolica deve presentare anche il certificato di battesimo.

Queste richieste non sono segno di mancanza di fiducia nella persona non cattolica o di minor rispetto alle sue convinzioni religiose: esse derivano dall'esigenza di assicurare, in conformità alle leggi canoniche, la validità del matrimonio che si intende celebrare.

Più precisamente, è necessario accertare che non vi sia l'impedimento di un precedente vincolo matrimoniale, a norma del can. 1085.

Occorre inoltre verificare se vi siano fondati dubbi sulla validità del battesimo; in tal caso si deve chiedere anche la dispensa dall'impedimento di disparità di culto "ad cautelam".

È agevole spiegare che tali esigenze non possono essere soddisfatte, di norma, con la presentazione di documenti civili.

Il parroco deve curare anche le normali pubblicazioni canoniche nella parrocchia del domicilio della parte cattolica, in conformità ai numeri 12, 13 e 14 del presente decreto.

50. Il matrimonio misto sia celebrato con l'osservanza della forma canonica.

L'Ordinario del luogo ha il diritto di dispensare da tale forma nei singoli casi, in presenza di gravi difficoltà ( cfr can. 1127 ).

Le motivazioni che giustificano la dispensa sono, particolarmente, quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica, quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela o di amicizia con il ministro acattolico, l'opposizione che incontra nell'ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero, in ambiente non cattolico, e simili.

Fermo restando quanto disposto dal can. 1127, par. 2, di norma - salvo che sia disposto diversamente da eventuali intese con altre confessioni cristiane - si richieda che le nozze siano celebrate davanti a un legittimo ministro di culto, e non con il solo rito civile, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio.

La concessione della dispensa dalla forma canonica non esime il parroco della parte cattolica dagli adempimenti di cui ai numeri 48 e 49 del presente decreto.

Conclusi questi adempimenti, il parroco inoltri la domanda di dispensa dalla forma canonica al proprio Ordinario diocesano in tempo utile perché si possa effettuare la consultazione dell'Ordinario del luogo in cui avverrà il matrimonio ( cfr can. 1127, par. 2 ).

Il parroco deve poi chiedere alla parte cattolica un attestato dell'avvenuto matrimonio affinché sia in grado di curare la dovuta registrazione nel libro dei matrimoni e nel registro dei battezzati ( cfr cann. 1121; 1122 ).

51. Al matrimonio misto celebrato nella forma canonica devono essere assicurati gli effetti civili, di norma, attraverso la procedura concordataria.

Per grave motivo, come stabilito nel n. 1 del presente decreto, l'Ordinario del luogo può dispensare da tale obbligo.

Quanto al rito si osservino le prescrizioni dei libri liturgici rispettivamente per il matrimonio tra due persone battezzate e per il matrimonio tra una persona cattolica e una persona non battezzata.

Il ministro di culto acattolico può intervenire al rito cattolico partecipando attivamente alla liturgia della parola e alla preghiera comune.

Eguale modo di partecipazione è possibile al sacerdote cattolico, invitato a partecipare al rito non cattolico, quando sia stata data la dispensa dalla forma canonica.

Si osservi, comunque, la disposizione del can. 1127, par. 3.

52. I pastori d'anime curino con particolare attenzione la preparazione dei nubendi al matrimonio misto.

Questi nubendi devono essere aiutati a "conoscere le difficoltà che insorgono in una vita coniugale fra sposi divisi nella fede o nella comunione ecclesiale".18

In particolare è doveroso richiamare le difficoltà che i nubendi cattolici vanno ad incontrare nel matrimonio con fedeli di religioni non cristiane, soprattutto quando intendono vivere in un ambiente diverso dal proprio, nel quale è più difficile conservare le convinzioni religiose personali, adempiere i doveri di coscienza che ne derivano, specialmente nell'educazione dei figli, e ottenere leale rispetto della propria libertà religiosa.

53. La richiesta del matrimonio canonico all'estero da parte di cattolici italiani residenti in Italia dovrà essere presentata all'Ordinario del luogo, che, in riferimento alla legge della nazione in cui il matrimonio sarà celebrato, indicherà la procedura da seguire.

Quanto al matrimonio di cattolici italiani residenti all'estero che intendono sposarsi canonicamente in Italia, si osservi la procedura concordataria, come stabilito nel n. 1 del presente decreto.

A questo scopo è necessario che il parroco, richiesto di celebrare le nozze, ricorra per tempo all'Ordinario del luogo per poter dare agli interessati opportune istruzioni.

Indice

13 Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, n. 99
14 Familiaris consortio, n. 68
15 Cfr C.E.I., La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili, n. 39
16 Cfr C.E.I., ib., n. 40.
* [ testo così corretto in NCEI 1990, 13/372 ]
17 Cfr Congregazione per la dottrina della fede, Istruzione Ut notum est, 6 dicembre 1973
18 Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, n. 97