Catechismo della Chiesa Cattolica

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II. I fedeli laici

904 La loro partecipazione all'ufficio profetico di Cristo

« Cristo … adempie la sua funzione profetica … non solo per mezzo della gerarchia … ma anche per mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni » dotandoli « del senso della fede e della grazia della parola »:417

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Istruire qualcuno per condurlo alla fede è il compito di ogni predicatore e anche di ogni credente.418

905 I laici compiono la loro missione profetica anche mediante l'evangelizzazione, cioè con l'annunzio di Cristo « fatto con la testimonianza della vita e con la parola ».

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Questa azione evangelizzatrice ad opera dei laici « acquista una certa nota specifica e una particolare efficacia, dal fatto che viene compiuta nelle comuni condizioni del secolo »:419

Tale apostolato non consiste nella sola testimonianza della vita: il vero apostolo cerca le occasioni per annunziare Cristo con la parola, sia ai credenti… sia agli infedeli.420

906 Tra i fedeli laici coloro che ne sono capaci e che vi si preparano possono anche prestare la loro collaborazione alla formazione catechistica,421 all'insegnamento delle scienze sacre,422 ai mezzi di comunicazione sociale.423

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907 « In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità della persona ».424

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417 Lumen gentium 35
418 San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, III, 71, 4, ad 3
419 Lumen gentium 35
420 Apostolicam actuositatem 6;
Ad gentes 15
421 Cod. Diritto Can. 774;
Cod. Diritto Can. 776;
Cod. Diritto Can. 780
422 Cod. Diritto Can. 229
423 Cod. Diritto Can. 823,1
424 Cod. Diritto Can. 212,3