Catechismo della Chiesa Cattolica |
908 La loro partecipazione all'ufficio regale di Cristo |
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Mediante la sua obbedienza fino alla morte, ( Fil 2,8-9 ) Cristo ha comunicato ai suoi discepoli il dono della libertà regale, « perché con l'abnegazione di sé e la vita santa vincano in se stessi il regno del peccato ».426 |
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909 « Inoltre i laici, anche mettendo in comune la loro forza, risanino le istituzioni e le condizioni di vita del mondo, se ve ne sono che spingano i costumi al peccato, così che tutte siano rese conformi alle norme della giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano l'esercizio delle virtù. Così agendo impregneranno di valore morale la cultura e i lavori dell'uomo ».428 |
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910 « I laici possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare ».429 |
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911 Nella Chiesa, « i fedeli possono cooperare a norma del diritto all'esercizio della potestà di governo »430 e questo mediante la loro presenza nei Concili particolari,431 nei Sinodi diocesani,432 nei Consigli pastorali;433 nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia;434 nella collaborazione ai Consigli degli affari economici;435 nella partecipazione ai tribunali ecclesiastici.436 |
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912 I fedeli devono « distinguere accuratamente tra i diritti e i doveri, che loro incombono in quanto sono aggregati alla Chiesa, e quelli che loro competono in quanto membri della società umana. |
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Cerchino di metterli in armonia, ricordandosi che in ogni cosa temporale devono essere guidati dalla coscienza cristiana, poiché nessuna attività umana, neanche in materia temporale, può essere sottratta al dominio di Dio ».437 |
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913 « Così ogni laico, in ragione degli stessi doni ricevuti, è un testimone e insieme uno strumento vivo della missione della Chiesa stessa "secondo la misura del dono di Cristo" ( Ef 4,7 ) ».438 |
Indice |
426 | Lumen gentium 36 |
427 | Sant'Ambrogio, Expositio Psalmi CXVIII, 14, 30: PL 15, 1403A |
428 | Lumen gentium 36 |
429 | Paolo VI, Evangelii Nuntiandi 73 |
430 | Cod. Diritto Can. 129,2 |
431 | Cod. Diritto Can. 443,4 |
432 | Cod. Diritto Can. 463,1.2 |
433 | Cod. Diritto Can.
511; Cod. Diritto Can. 536 |
434 | Cod. Diritto Can. 517,2 |
435 | Cod. Diritto Can.
492,1; Cod. Diritto Can. 536 |
436 | Cod. Diritto Can. 1421,2 |
437 | Lumen gentium 36 |
438 | Lumen gentium 33 |