Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis

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IV - I seminari maggiori80

20. Il seminario maggiore accoglie gli alunni che, compiuti gli studi medi, desiderano la formazione strettamente sacerdotale.

Spetta, infatti, al seminario maggiore curare in modo più chiaro e completo la vocazione dei candidati, i quali sull'esempio di Nostro Signore Gesù Cristo, Sacerdote e Pastore, devono essere formati come veri pastori delle anime, ed essere preparati al ministero di insegnare, santificare e reggere il popolo di Dio.81

21. Non si può fondare e mantenere in attività un seminario maggiore se non si ha sia un conveniente numero di alunni sia dei superiori ben preparati per il loro compito e fraternamente uniti nel loro lavoro comune, sia - dove l'istituto ha internamente la scuola di filosofia e teologia - gli insegnanti sufficienti per numero e qualità; si deve inoltre avere una sede adatta, dotata della biblioteca e degli altri sussidi, che sono richiesti secondo il grado e la natura della formazione.82

Dove invece non si possono realizzare queste condizioni in una sola diocesi, è necessaria la costituzione del seminario interdiocesano ( regionale, centrale o nazionale )83 e, secondo le necessità locali si deve raggiungere una fraterna cooperazione del clero diocesano e religioso, affinché - con l'unione delle forze e dei mezzi, e salvi giustamente i diritti e le competenze di entrambi i cleri, - si possano più facilmente costituire centri adatti agli studi ecclesiastici, frequentati dagli alunni dei due cleri, i quali ricevono la propria formazione spirituale e pastorale nelle rispettive case.84

22. Poiché l'educazione e la formazione impartite in seminario tendono a far sì che i candidati, fatti un giorno partecipi dell'unico e identico sacerdozio e ministero di Cristo, vivano in comunione gerarchica con il proprio vescovo e con gli altri fratelli nel sacerdozio, formando un unico presbiterio diocesano, è molto utile che fra gli alunni e il proprio vescovo e il clero diocesano si allaccino già fin dagli anni del seminario stretti vincoli, basati sulla mutua carità, sul dialogo frequente e sulla cooperazione di ogni genere.85

23. Per promuovere maggiormente la formazione personale dei singoli, tenuto presente il numero degli alunni, si possono utilmente costituire gruppi distinti nello stesso edificio o in abitazioni vicine, purché non sia impedita la continuità dei contatti.

Si deve però conservare un'efficiente unità di governo, della direzione spirituale e della formazione scientifica.86

In ogni caso si deve dare agli alunni l'opportunità di godere dei benefici pedagogici della comunità più grande.

Ogni gruppo dovrà avere un proprio sacerdote come superiore, ben preparato per questo scopo, che conservi uno stretto e continuo rapporto con il rettore del seminario, con gli alunni del proprio gruppo, e con i superiori degli altri gruppi, affinché, mediante questa comune cooperazione, venga promosso tutto ciò che porta alla migliore formazione degli alunni.87

24. Per organizzare e perfezionare la vita del seminario e per favorire l'iniziativa e il senso di responsabilità negli alunni, si stimoli la loro collaborazione con i superiori, la quale, col crescere della loro maturità, verrà gradatamente aumentata per quanto riguarda sia l'ambito sia la portata, in modo tale però che, in questo modo comunitario di agire, rimanga chiaramente determinata e salvata la diversa responsabilità dei superiori e degli alunni.

Si favorisca quindi in tutti i modi la mutua fiducia tra gli educatori e gli alunni, onde instaurare un autentico ed efficace dialogo, cosi che le decisioni, che spettano per diritto ai superiori, vengano prese dopo un maturo esame del bene comune ( cfr. n. 49 ).88

25. Ogni seminario abbia il suo regolamento disciplinare, approvato dal vescovo ( o, se si tratta di seminario interdiocesano, dalla Commissione Episcopale ), nel quale siano precisati i principali punti disciplinari che riguardano la vita quotidiana degli alunni e l'ordinamento di tutto l'istituto.89

26. Ciò che è stabilito nel regolamento del seminario, o in altre prescrizioni, sia da tutti osservato con generosità e prontezza, convinti che trattasi di cosa indispensabile sia per una vera vita comunitaria sia per lo sviluppo e l'affermazione della propria personalità.

Perciò le norme della vita comune o privata - che consentiranno un certo spazio di libertà - non devono essere subite passivamente e per coercizione, ma devono essere accettate spontaneamente e gioiosamente, per intima persuasione e per amore.

Con il passare del tempo e secondo la crescita della maturità e del senso di responsabilità degli alunni, esse verranno gradualmente attenuate, perché gli alunni imparino progressivamente a guidarsi da soli.90

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80 Il Concilio Vaticano II afferma la necessità del seminario maggiore ( Optatam totius, n. 4 ), e prescrive molte norme per rinnovare questa istituzione nei suoi vari aspetti.
Per soddisfare opportunamente quindi questa chiara volontà e per venire incontro alle nuove necessità insorgenti, è necessario chiarire perfettamente le idee su questa istituzione: ciò che è di essenza e ciò che non lo è, secondo il giudizio della Chiesa.
Perché vi sia il seminario propriamente detto, come si può desumere dai documenti e dal pensiero costante della Chiesa, si richiede assolutamente ciò che segue:
una comunità ripiena del vero spirito di carità, aperta alle necessità del mondo attuale e organicamente composta, nella quale cioè l'autorità del superiore legittimo viene esercitata responsabilmente e con efficacia, secondo l'esempio di Cristo, in modo che, con l'aiuto di tutti, venga favorita la maturità umana e cristiana degli alunni;
la possibilità di iniziare esperienze dello stato sacerdotale per mezzo di rapporti di fraternità e di dipendenza gerarchica;
la viva spiegazione della dottrina sul sacerdozio e insieme della vita del sacerdote e di tutte le condizioni che sono richieste nel sacerdote, fatta dai superiori delegati dallo stesso vescovo, e che gli alunni debbono gradatamente conoscere e accettare, sia che riguardino la fede e la dottrina, sia la condotta di vita;
l'opportunità di provare la vocazione sacerdotale e di confermarla con segni e qualità sicure per poter offrire al vescovo un giudizio certo sulla idoneità del candidato
81 Decr. Optatam totius, n. 4
82 C.I.C.: Cann. 239; 253, § 2;
cfr. Decr. Optatam totius, n. 5, n. 9
83 C.I.C.: Cann. 237, § 2; 242, § 2;
Decr. Optatam totius, n. 7;
cfr. Pio XI, Lett. Apost. Officiorum omnium, 1 agosto 1922: A.A.S. 14 (1922), pp. 456-457;
Lett. Encicl. Ad Catholici Sacerdotii, 20 dicembre 1935;
S. Congregazione dei Vescovi, Directorium, sul ministero pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 1973, n. 193
84 S. Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari - S. Congregazione dei Vescovi, Notae directivae, sui mutui rapporti tra Vescovi e Religiosi nella Chiesa, 14 maggio 1978: A.A.S. 70 (1978), p. 473, nn. 31, 42
85 C.I.C.: Can. 245, § 2;
Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 8;
Cost. dogm. Lumen gentium, n. 28;
Pio XII, Esort. Apost. Menti Nostrae, 23 settembre 1950;
S. Congregazione dei Vescovi, Directorium, sul ministero pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 1973, n. 191
86 Decr. Optatam totius, n. 7
87 Giovanni Paolo II, Alloc. Não vos surpreendereis, ai seminaristi di Portalegre, 5 luglio 1980, n. 8
88 C.I.C.: Can. 239, §3;
cfr. Conc. Vat..II, Decr. Optatam totius, n. 11;
Paolo VI, Lett. Encicl. Sacerdotalis caelibatus, n. 68 ( 24 giugno 1967 );
Alloc. Libenti fraternoque animo, ai Delegati delle Commissioni Episcopali per i Seminari, riuniti a Roma per preparare la "Ratio fundamentalis", 27 marzo 1969: A.A.S. 61 (1969), pp. 253-256;
S. Congregazione per l'educazione cattolica, Lettera circolare su alcuni aspetti più urgenti della formazione spirituale nei Seminari, 6 gennaio 1980
89 C.I.C.: Can. 243;
Giovanni Paolo II, Alloc. One of the things, ai seminaristi di Philadelphia, 3 ottobre 1979;
Alloc. Nel rivolgervi, agli Educatori dei Seminari Maggiori d'Italia, 5 gennaio 1982;
S. Congregazione dei Vescovi, Directorium, sul ministero pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 1973. n. 191;
S. Congregazione per l'educazione cattolica, Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale, 11 aprile 1974, n. 74;
Lettera circolare su alcuni aspetti più urgenti della formazione spirituale nei Seminari, 6 gennaio 1980
90 Decr. Optatam totius, n. 11;
cfr. Pio XII, Esort. Apost. Menti Nostrae, 23 sett. 1950;
Giovanni XXIII, Alloc. Questo incontro, ai direttori spirituali riuniti in Roma il 9 sett. 1962;
Paolo VI, Lett. Encicl. Sacerdotalis caelibatus, n. 67 ( 24 giugno 1967 )