Summa Teologica - II-II

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Articolo 6 - Se sia lecito giurare per le creature

In 3 Sent., d. 39, q. 1, a. 1; expos.; Expos. in Decal., c. De Secundo Praecepto; In Matth., c. 5; In Heb., c. 6, lect. 4

Pare che non sia lecito giurare per le creature.

Infatti:

1. Nel Vangelo [ Mt 5,34ss ] si legge: « Ma io vi dico di non giurare affatto: né per il cielo, né per la terra, né per Gerusalemme, né per la tua testa ».

E S. Girolamo [ In Mt 1 ] commenta: « Considera che qui il Salvatore non proibisce di giurare per Dio, ma per il cielo e la terra », ecc.

2. Il castigo viene dato solo per una colpa.

Ma i Canoni [ Decr. di Graz. 2,22,1,9 ] decretano un castigo contro chi giura per le creature: « Il chierico che giura per le creature va ripreso duramente; e se persiste nel vizio sia scomunicato ».

Quindi giurare per le creature è una cosa illecita.

3. Il giuramento è un atto di latria, come sopra [ a. 4 ] si è detto.

Ma a nessuna creatura si può rendere il culto di latria.

Quindi non è lecito giurare per alcuna creatura.

In contrario:

Giuseppe, come si legge nella Scrittura [ Gen 42,15s ], giurò « per la salute del Faraone ».

E secondo l'uso si giura per il Vangelo, per le reliquie e per i santi.

Dimostrazione:

Come si è visto sopra [ a. 1, ad 3 ], ci sono due tipi di giuramento.

Il primo consiste nella semplice attestazione, cioè nell'invocare Dio come testimone.

E questo giuramento si appoggia sulla veracità di Dio, come anche la fede.

Ora, la fede di per sé e principalmente ha per oggetto Dio, che è la stessa verità, ma secondariamente ha per oggetto le creature, in cui la verità di Dio si manifesta, come sopra [ q. 1, a. 1 ] si è spiegato.

Allo stesso modo dunque anche il giuramento si riferisce principalmente a Dio, di cui si invoca la testimonianza, ma in maniera secondaria vengono assunte nel giuramento determinate creature, non per quello che valgono in se stesse, ma in quanto in esse c'è una manifestazione della verità divina.

E così giuriamo per il Vangelo, cioè per Dio, la cui verità si manifesta nel Vangelo, e per i santi, che hanno creduto e osservato questa verità.

L'altro tipo di giuramento è invece l'esecrazione.

E in questo caso la creatura viene ricordata come il soggetto che viene esposto al giusto giudizio di Dio.

Così l'uomo è solito giurare per la propria testa, o per i suoi figli, o per qualche altra cosa che ama.

Come anche l'Apostolo [ 2 Cor 1,23 ] giurò con quelle parole: « Io chiamo Dio a testimone sulla mia vita ».

Il giuramento poi di Giuseppe sulla salute del Faraone può essere inteso nell'uno o nell'altro senso: o come esecrazione, quasi venisse presa come pegno dinanzi a Dio la salute del Faraone; oppure come attestazione, quasi per attestare la verità della divina giustizia, di cui i principi della terra sono costituiti esecutori.

Analisi delle obiezioni:

1. Il Signore ha proibito di giurare per le creature nel senso che si attribuiscano ad esse degli onori divini.

Infatti S. Girolamo nel testo citato aggiunge che « i Giudei, giurando per gli angeli » e per altri esseri del genere, « tributavano alle creature l'onore dovuto a Dio ».

E per lo stesso motivo i Canoni puniscono il chierico che giura per le creature, commettendo così un peccato di bestemmia contro la fede.

Per cui nel capitolo seguente si legge: « Se uno giura per i capelli o per la testa di Dio, o se bestemmia contro di lui in altro modo, sia deposto, se è insignito di un ordine ecclesiastico ».

2. È così risolta anche la seconda obiezioni.

3. Il culto di latria viene prestato a colui di cui si invoca la testimonianza con giuramento.

Da cui il precetto dell'Esodo [ Es 23,13 ]: « Non giurate per il nome di altri dèi ».

Ma alle creature che nel giuramento sono ricordate nei modi sopra indicati non viene prestato un culto di latria.

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