Summa Teologica - III

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Articolo 9 - Se sia lecito ricevere la comunione da sacerdoti eretici, scomunicati o peccatori, e ascoltare la loro messa

Supra, q. 64, a. 9, ad 3; In 4 Sent., d. 13, q. 1, a. 3, sol. 3; d. 24, q. 1, a. 3, sol. 5, ad 3, 4; Quodl., 11, q. 8, aa. 1, 2

Pare che si possa lecitamente ricevere la comunione da sacerdoti eretici, scomunicati o peccatori, e ascoltare la loro messa.

Infatti:

1. « Nessuno », scrive S. Agostino [ Contra Petil. 3,9.10 ], « rifugga dai sacramenti di Dio, né in un ministro buono, né in uno cattivo ».

Ora i sacerdoti, anche se sono peccatori, eretici o scismatici, compiono un vero sacramento.

Quindi non si deve evitare di ricevere la comunione da loro, né di ascoltare la loro messa.

2. Il corpo vero di Cristo è figurativo del suo corpo mistico, come si è visto sopra [ q. 67, a. 2; q. 73, a. 1, ob. 2 ].

Ora, i suddetti sacerdoti consacrano il vero corpo di Cristo.

Quindi quelli che appartengono al corpo mistico possono partecipare al loro sacrificio.

3. Molti peccati sono più gravi della fornicazione.

Ma non è proibito ascoltare la messa di sacerdoti colpevoli di altri peccati.

Quindi non deve essere proibito nemmeno di ascoltare la messa di sacerdoti fornicatori.

In contrario:

Un canone [ Decr. di Graz. 1,32,1,1,71 ] stabilisce: « Nessuno ascolti la messa di un sacerdote che risulti con certezza colpevole di concubinato ».

- E S. Gregorio [ Dial. 3,31 ] riferisce che « un perfido genitore mandò a un suo figlio un vescovo ariano, perché dalle sue mani sacrileghe egli ricevesse la comunione eucaristica; ma il figlio, fedele a Dio, quando gli si presentò il vescovo ariano lo rimproverò come doveva ».

Dimostrazione:

I sacerdoti che siano eretici, scismatici o scomunicati, o anche peccatori, sebbene abbiano il potere di consacrare l'Eucaristia, come si è detto sopra [ a. 5, ad 1; a. 7 ], tuttavia non esercitano tale potere lecitamente, bensì peccano esercitandolo.

Ora, chiunque comunica con un altro nel peccato ne viene a condividere la colpa, per cui S. Giovanni [ 2 Gv 11 ] parlando dell'eretico afferma: « Chi lo saluta partecipa alle sue opere perverse ».

Quindi non è lecito ricevere la comunione dai suddetti sacerdoti, né ascoltare la loro messa.

Tra queste categorie però c'è qualche differenza.

Infatti gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati vengono privati dell'esercizio dei loro poteri da una sentenza della Chiesa, per cui pecca chiunque ascolti la loro messa o riceva da essi i sacramenti.

Invece non tutti i peccatori vengono privati dell'esercizio dei loro poteri da una sentenza della Chiesa.

Sebbene dunque siano sospesi per sentenza divina di fronte alla propria coscienza, tuttavia non lo sono per sentenza ecclesiastica di fronte agli altri.

Perciò fino alla sentenza della Chiesa è lecito ricevere la comunione da essi e ascoltare la loro messa.

Per cui S. Agostino [ Glossa P. Lomb. ] così commenta l'espressione di S. Paolo [ 1 Cor 5,11 ]: « Con questi tali non dovete neppure mangiare insieme »: « Così dicendo egli proibiva che un uomo fosse giudicato da un altro uomo per un semplice sospetto, o per un'indebita usurpazione di giudizio, volendo piuttosto [ che fosse giudicato ] in base alla legge di Dio, secondo la disciplina della Chiesa: o mediante la confessione spontanea, oppure mediante l'accusa e la discussione ».

Analisi delle obiezioni:

1. Rifuggendo dall'ascoltare la messa di tali sacerdoti, o dal ricevere la comunione dalle loro mani, non rifuggiamo dai sacramenti di Dio, ma piuttosto li rispettiamo: per cui l'ostia consacrata da tali sacerdoti deve essere adorata, e se viene conservata può essere lecitamente consumata da un sacerdote legittimo.

Rifuggiamo però dalla colpa di chi esercita indegnamente il ministero.

2. L'unità del corpo mistico è frutto della ricezione del vero corpo di Cristo.

Ma quelli che lo ricevono o lo amministrano indegnamente perdono tale frutto, come si è detto sopra [ a. 7; q. 80, a. 4 ].

Perciò quanti sono nell'unità della Chiesa non devono ricevere il sacramento da questi ministri.

3. Sebbene la fornicazione non sia più grave di altri peccati, tuttavia gli uomini sono ad essa maggiormente proclivi, per la concupiscenza della carne.

Per questo la Chiesa proibisce in modo particolare tale peccato ai sacerdoti, vietando di ascoltare la messa di un sacerdote concubinario.

- Ma ciò va inteso del concubinario riconosciuto come tale, o « per una sentenza » di regolare condanna, o « in seguito a una confessione resa in giudizio », oppure « quando il peccato non può essere celato in alcun modo ».

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