Summa Teologica - III

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Articolo 7 - Se era giusto che questo sacramento venisse istituito nella nuova legge

In 4 Sent., d. 22, q. 2, a. 3

Pare non giusto che questo sacramento venisse istituito nella nuova legge.

Infatti:

1. Le cose che appartengono alla legge naturale non hanno bisogno di istituzione.

Ora, pentirsi del male fatto appartiene alla legge naturale: non è infatti possibile che si ami il bene senza dolersi del suo contrario.

Quindi non era giusto che la penitenza venisse istituita nella nuova legge.

2. Quanto esisteva già nella legge antica non era da istituirsi.

Ma la penitenza esisteva anche nella legge antica, per cui il Signore si lamentò con Geremia [ Ger 8,6 ]: « Nessuno si muove a penitenza del suo peccato, dicendo: Che ho fatto? ».

Perciò la penitenza non doveva essere istituita nella nuova legge.

3. La penitenza è successiva al battesimo, essendo « la seconda tavola », come si è visto sopra [ a. 6 ].

Invece risulta che il Signore la istituì prima del battesimo, poiché si legge [ Mt 4,17 ] che all'inizio della sua predicazione il Signore disse: « Fate penitenza, perché il regno dei cieli è vicino ».

Quindi l'istituzione di questo sacramento nella nuova legge non avvenne in maniera conveniente.

4. I sacramenti della nuova legge devono la loro istituzione a Cristo, dal quale ricevono la loro virtù, come si è spiegato [ q. 62, a. 5; q. 64, a. 3 ].

Ma non pare che Cristo abbia istituito questo sacramento: poiché egli non se ne servì, come fece invece con altri sacramenti.

Quindi non era conveniente che questo sacramento fosse istituito nella nuova legge.

In contrario:

Il Signore [ Lc 24,46 ] ha affermato: « Il Cristo doveva patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la penitenza e il perdono dei peccati ».

Dimostrazione:

Come si è già spiegato [ a. 1, ad 1,2; a. 2 ], in questo sacramento la materia è costituita dagli atti del penitente; invece l'atto del sacerdote, che agisce quale ministro di Cristo, si presenta come l'elemento formale e perfettivo del sacramento.

Ora la materia, negli altri sacramenti, preesiste in forza della natura, come nel caso dell'acqua, oppure è dovuta all'arte, come nel caso del pane, anche se perché tale materia venga assunta per il sacramento si richiede che ciò sia determinato dall'istituzione.

La forma del sacramento invece, come anche la sua efficacia, dipende totalmente dall'istituzione di Cristo, dalla cui passione deriva la virtù dei sacramenti.

E così [ anche nella penitenza ] la materia preesiste nell'ordine naturale, poiché l'uomo è spinto dalla sua ragione naturale a pentirsi del male commesso, ma che l'uomo faccia penitenza in un dato modo dipende dall'istituzione divina.

Per questo il Signore all'inizio della sua predicazione esortò gli uomini non solo a pentirsi, ma anche « a fare penitenza », indicando gli atti determinati richiesti per questo sacramento.

Determinò invece il compito dei ministri quando disse a S. Pietro [ Mt 16,19 ]: « A te darò le chiavi del regno dei cieli », ecc.

L'efficacia poi di questo sacramento e la sorgente della sua virtù le dichiarò dopo la risurrezione, quando disse [ Lc 24,47 ] che « nel suo nome sarebbero stati predicati a tutte le genti la penitenza e il perdono dei peccati »; e ciò dopo aver parlato della passione e della risurrezione: poiché questo sacramento deve la sua capacità di rimettere i peccati alla virtù del nome di Gesù Cristo che patisce e che risorge.

È quindi evidente che questo sacramento doveva essere istituito nella nuova legge.

Analisi delle obiezioni:

1. È di legge naturale che uno faccia penitenza del male commesso addolorandosi di averlo fatto, cercandone un rimedio e mostrando qualche segno del proprio dolore: come si legge dei Niniviti [ Gen 3,4ss ].

Nei quali però ci fu qualcosa in più per la fede concepita grazie alla predicazione di Giona; nel senso cioè che essi agirono con la speranza di ottenere il perdono di Dio, secondo quelle parole [ Gen 3,9 ]: « Chi sa che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno sì che noi non moriamo? ».

Tuttavia, come le altre prescrizioni della legge naturale vennero determinate con l'istituzione di una legge divina, come si è visto nella Seconda Parte [ I-II, q. 100, a. 11 ], così avvenne anche per la penitenza.

2. Le prescrizioni della legge naturale ricevono dall'antica e dalla nuova legge determinazioni diverse, proporzionate all'imperfezione dell'antica e alla perfezione della nuova.

Per cui anche la penitenza ricevette alcune determinazioni nella legge antica.

Quanto al dolore ci fu il comando di renderlo più interno che esterno, secondo le parole di Gioele [ Gl 2,13 ]: « Laceratevi il cuore e non le vesti ».

Quanto invece al rimedio del dolore fu prescritto che in qualche modo i peccati venissero confessati ai ministri di Dio, almeno in generale.

Da cui le parole del Signore nel Levitico [ Lv 5,17s ]: « Se uno avrà peccato per ignoranza presenterà al sacerdote, come sacrificio di riparazione, un ariete senza difetto, di valore proporzionato al suo peccato: il sacerdote farà per lui il rito espiatorio per l'errore commesso per ignoranza, e gli sarà perdonato ».

E così per il fatto che uno compiva un'oblazione per il suo peccato, in qualche modo confessava al sacerdote la propria colpa.

Per questo leggiamo nei Proverbi [ Pr 28,13 ]: « Chi nasconde le proprie colpe non avrà successo; chi le confessa e cessa di farle troverà indulgenza ».

Non era però stato ancora istituito il potere delle chiavi, che deriva dalla passione di Cristo.

Quindi non era stato neppure istituito che uno dovesse dolersi del suo peccato col proposito di sottoporsi con la confessione e la soddisfazione alle chiavi della Chiesa, nella speranza di ottenere il perdono in virtù della passione di Cristo.

3. Se consideriamo bene le cose, vediamo che quanto il Signore disse sulla necessità del battesimo [ Gv 3,3ss ] precedette quanto egli disse sulla necessità della penitenza [ Mt 4,12 ].

Infatti le sue parole a Nicodemo sul battesimo precedettero l'incarcerazione di S. Giovanni [ Battista ], poiché l'evangelista più sotto [ Mt 4,23s ] nota che costui battezzava; invece le parole sulla penitenza [ Mt 4 ] seguirono tale incarcerazione [ Mt 4,12 ].

- Tuttavia, anche se Cristo avesse esortato prima alla penitenza che al battesimo, ciò sarebbe dipeso dal fatto che anche prima del battesimo si richiede una certa penitenza, come si rileva anche dalle parole di S. Pietro [ At 2,38 ]: « Fate penitenza, e ciascuno di voi si faccia battezzare ».

4. Cristo non fece uso del battesimo da lui istituito, ma fu battezzato col battesimo di Giovanni, come si è visto sopra [ q. 39, a. 2 ].

E neppure se ne servì attivamente nel suo ministero: poiché, come dice il Vangelo [ Gv 4,2 ], non lui battezzava, « ma i suoi discepoli »; sebbene si debba credere, seguendo S. Agostino [ Epist. 265 ], che egli stesso abbia battezzato i suoi discepoli.

L'uso invece di questo sacramento, da lui istituito, in nessun modo si addiceva a Cristo: non poteva infatti usarne direttamente, non avendo egli di che pentirsi, essendo senza peccato, e neppure aveva bisogno di ricorrervi per gli altri, poiché per mostrare la sua misericordia e la sua virtù egli accordava l'effetto del sacramento senza il sacramento, come si è già visto [ a. 5, ad 3 ].

Per quanto riguarda invece l'Eucaristia, se ne cibò egli stesso e la amministrò agli altri.

Sia per mostrare l'eccellenza di questo sacramento, sia perché esso è il memoriale della sua passione, in cui egli è il sacerdote e la vittima.

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