Apostolorum successores |
"Ti raccomando … che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini …
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il Mediatore tra Dio e gli uomini, l'Uomo Cristo Gesù …
Voglio dunque che gli uomini preghino dovunque si trovino, alzando al cielo mani pure senza ira e senza contese" ( 1 Tm 2,1.5.8 ).
Il Vescovo deve considerare come proprio ufficio innanzitutto quello di essere il responsabile del culto divino e, in ordine a questa funzione, esercita gli altri compiti di maestro e di pastore.
Infatti, la funzione santificante, benché strettamente unita per sua propria natura ai ministeri di magistero e di governo, si distingue in quanto specificamente esercitata nella persona di Cristo, Sommo ed Eterno Sacerdote, e costituisce il culmine e la fonte della vita cristiana.415
Il Vescovo è rivestito della pienezza del sacerdozio di Cristo e, come suo strumento, comunica la grazia divina agli altri membri della Chiesa, perciò si può affermare che dal suo ministero deriva e dipende in certa misura la vita spirituale dei fedeli.
Di conseguenza, il Vescovo si applichi con tutta diligenza a coltivare in se stesso e nei fedeli l'atteggiamento religioso verso Dio e, in quanto principale dispensatore dei divini misteri, si dedichi continuamente ad accrescere nel gregge la vita della grazia mediante la celebrazione dei sacramenti.416
Chiamato ad intercedere davanti a Dio per il popolo a lui affidato, il Vescovo non tralasci di offrire il Santo Sacrificio della Messa per le necessità dei fedeli, specialmente la domenica e nelle feste di precetto, in cui tale applicazione è per lui un preciso dovere ministeriale.417
Nel celebrare i sacri misteri, si mostri pervaso del mistero che si accinge a celebrare, come conviene al pontefice, "posto al servizio di Dio per il bene degli uomini" ( Eb 5,1 ).418
Compito del Vescovo è presiedere frequentemente le celebrazioni liturgiche circondato dal suo popolo, poiché così viene simboleggiata l'unità nella carità del Corpo Mistico, e, purché sia possibile, celebri le feste di precetto e le altre solennità nella chiesa Cattedrale.420
Ricordi che le celebrazioni da lui presiedute devono avere una funzione di esemplarità per tutte le altre.421
È opportuno che il Vescovo celebri la liturgia anche in altre chiese della diocesi, profittando delle occasioni offerte dall'esercizio del suo ministero: principalmente la visita pastorale, l'amministrazione del Battesimo agli adulti e la Confermazione,422 come in altre circostanze, quando è maggiore o qualificata l'affluenza dei fedeli, o in riunioni di sacerdoti.
In questo modo si rafforza la necessaria comunione di tutti i membri del Popolo di Dio con il loro Vescovo, capo della comunità orante.
Il Vescovo è il ministro ordinario del sacramento della Confermazione, per cui cerchi sempre, se possibile, di amministrarlo personalmente.423
In questo modo viene posta in evidenza l'efficacia spirituale di questo sacramento, che vincola più strettamente alla Chiesa, presente nella persona del Successore degli Apostoli, e corrobora nel fedele cristiano la missione di testimoniare Cristo.424
Il Vescovo vigili affinché i confermati ricevano un'opportuna preparazione e amministri il sacramento con la dovuta solennità e in presenza della comunità cristiana.
Il Vescovo eserciti il ministero di capo e allo stesso tempo di servo della comunità di fedeli soprattutto nel conferimento dell'Ordine sacro del diaconato e del presbiterato.
È prerogativa del Vescovo conferirlo personalmente ai propri candidati,425 meglio se in presenza di un nutrito gruppo di fedeli, per edificazione del popolo cristiano e perché le famiglie crescano nella stima della vocazione sacerdotale e offrano ai prescelti il prezioso aiuto della preghiera.
Come Pontefice responsabile del culto divino nella Chiesa particolare, il Vescovo deve regolare, promuovere e custodire tutta la vita liturgica della diocesi.426
Dovrà perciò vigilare perché le norme stabilite dalla legittima autorità siano attentamente osservate e in particolare ciascuno, tanto i ministri come i fedeli, svolga l'incarico che gli spetta e non altro, senza mai introdurre cambiamenti nei riti sacramentali o nelle celebrazioni liturgiche secondo preferenze o sensibilità personali.427
Compete al Vescovo dettare opportune norme in materia liturgica, che obbligano tutti nella diocesi,428 sempre nel rispetto di quanto abbia disposto il legislatore superiore.
Tali norme possono riferirsi, tra l'altro:
– alla partecipazione dei fedeli laici alla liturgia;429
– all'esposizione dell'Eucaristia da parte dei fedeli laici, quando il numero dei ministri sacri risulti insufficiente;430
– alle processioni;431
– alle celebrazioni domenicali della liturgia della Parola, quando manca il ministro sacro o vi sia un grave impedimento a partecipare alla celebrazione eucaristica;432
– alla possibilità per i sacerdoti di celebrare due messe al giorno per giusta causa o, se lo richiede la necessità pastorale, tre messe nelle domeniche e nelle feste di precetto;433
– rispetto alle indulgenze, il Vescovo ha il diritto di concedere indulgenze parziali ai suoi fedeli.434
Il Vescovo saprà valersi dell'aiuto di uffici o commissioni diocesane di liturgia, di musica sacra, di arte sacra, ecc., che offrano un prezioso sostegno per promuovere il culto divino, curare la formazione liturgica dei fedeli e fomentare nei pastori di anime un interesse prioritario per tutto ciò che riguarda la celebrazione dei divini misteri.435
Giacché la liturgia costituisce il culto comunitario e ufficiale della Chiesa, come Corpo mistico di Cristo, costituito dal capo e dalle sue membra, il Vescovo vigili attentamente perché venga celebrata con il dovuto decoro e ordine.
Dovrà quindi vigilare sul decoro degli ornamenti e oggetti liturgici, perché i ministri ordinati, gli accoliti e i lettori si comportino con la necessaria dignità, e i fedeli partecipino in modo "pieno, cosciente e attivo",436 e tutta l'assemblea eserciti la sua funzione liturgica.437
La musica sacra occupa nel culto un posto importante per dare rilievo alla celebrazione e suscitare una risonanza profonda nei fedeli; deve essere sempre unita alla preghiera liturgica, distinguersi per la sua bellezza espressiva ed adeguarsi all'armoniosa partecipazione dell'assemblea nei momenti previsti dalle rubriche.438
Ai Vescovi riuniti in Conferenza Episcopale compete adattare i libri liturgici all'indole e alle tradizioni del popolo e alle particolari necessità del ministero pastorale, entro i margini stabiliti dai rituali stessi.440
In questo necessario quanto delicato compito, il Vescovo terrà presente che la inculturazione comporta la trasformazione degli autentici valori delle diverse culture mediante l'integrazione nel cristianesimo, e, pertanto, la purificazione di quegli elementi culturali che risultino incompatibili con la fede cattolica, in modo che la diversità non danneggi l'unità in una stessa fede e nei medesimi segni sacramentali.441
La domenica è il giorno liturgico per eccellenza, nel quale i fedeli si riuniscono "per ricordare la passione, la resurrezione e la gloria del Signore Gesù e rendere grazie a Dio, ascoltando la Parola di Dio e partecipando all'Eucaristia".442
Perciò il Vescovo si adoperi affinché i fedeli santifichino la domenica e la celebrino come autentico "giorno del Signore", mediante la partecipazione al Santo Sacrificio della Messa, le opere di carità e il necessario riposo dal lavoro.443
La Messa domenicale deve essere molto curata perché per molti la conservazione e l'alimentazione della fede è legata alla partecipazione a tale celebrazione eucaristica.
Dal punto di vista organizzativo, conviene osservare alcuni aspetti concreti:
– gli orari delle Messe domenicali nelle diverse chiese di una stessa zona debbono essere opportunamente stabiliti e resi pubblici in modo da facilitare la partecipazione dei fedeli, senza però moltiplicare inutilmente le celebrazioni;
– ove risulti possibile, si organizzi il culto divino a beneficio di chi si allontana dalla città per motivi di riposo o è costretto a svolgere una attività professionale: con le Messe della vigilia e altre Messe celebrate il mattino presto e in luoghi idonei, come in vicinanze di stazioni, aeroporti, o nei pressi di mercati e altre sedi di lavoro domenicale;
– ci si preoccupi, specialmente nelle grandi città, del servizio religioso degli stranieri, perché possano assistere alla Messa nella propria lingua o in latino.
L'orario di questa Messa venga esposto anche sulla porta delle chiese e, se possibile, nelle stazioni, negli alberghi e in altri luoghi da essi frequentati.444
Ogni azione liturgica è celebrazione della Chiesa e atto pubblico di culto, anche quella celebrata senza partecipazione di fedeli.
Tuttavia, purché si conservi la natura di ciascun rito, la celebrazione comunitaria deve preferirsi a quella individuale.445
In conformità a questa dimensione comunitaria della liturgia, si tengano presenti alcuni orientamenti pratici:
– le messe domenicali delle parrocchie siano aperte a tutti, evitando le liturgie particolari per gruppi determinati di fedeli;
– si faccia in modo che il Battesimo sia amministrato prevalentemente di domenica, in apposite celebrazioni, in presenza della comunità; in qualche occasione sarà conveniente che venga amministrato durante la celebrazione eucaristica, e si faccia il possibile perché venga celebrato durante la Veglia Pasquale;
– la Confermazione sia amministrata prevalentemente la domenica, in presenza della comunità riunita nell'assemblea eucaristica;446
– nella celebrazione dei sacramenti e sacramentali, si eviti quanto possa alludere a preferenza per persone447 o categorie, salvo gli onori dovuti all'autorità civile, secondo le leggi liturgiche;
– in casi particolari, quando lo richiede una necessità pastorale, la celebrazione della Messa può avvenire al di fuori di un luogo sacro.448
Il Vescovo intervenga decisamente quando gli risulta che ci siano abusi, come, disattendendo a quanto disposto dal diritto, la celebrazione compiuta in un luogo non decoroso, oppure il sorgere di gruppi esclusivi e di privilegi;
– poiché la celebrazione della Liturgia delle Ore è vera "liturgia", il Vescovo esorti i pastori di anime ad invitare i fedeli alla recita comunitaria in chiesa di alcune parti, per esempio le lodi o i vespri, accompagnata, se è il caso, da una opportuna catechesi.449
Il Vescovo deve regolare la disciplina dei sacramenti secondo le norme stabilite dalla competente autorità della Chiesa, e preoccuparsi affinché tutti i fedeli possano riceverli abbondantemente.450
Si dedichi in particolare a istruire i fedeli, perché comprendano il significato di ogni sacramento e lo "vivano" in tutto il suo valore personale e comunitario.
Vigili, pertanto, perché i ministri celebrino i sacramenti e i sacramentali con il massimo rispetto e diligenza, in conformità con le rubriche approvate dalla Sede Apostolica e specialmente:
– il Battesimo dei bambini venga amministrato senza ritardi e accompagnato dalla conveniente catechesi dei genitori e dei padrini;451
– pastori e fedeli si attengano all'età della Confermazione, stabilita dalla legge universale e dalla Conferenza Episcopale;452
– si vigili affinché la facoltà di ricevere le confessioni sia concessa unicamente ai sacerdoti che, oltre a possedere la necessaria competenza teologica e pastorale, siano in completa sintonia con il Magistero della Chiesa in materia morale;
si stabiliscano orari per le confessioni nelle parrocchie, santuari ed altri luoghi sacri dove si esercita la cura delle anime, in modo che le confessioni vengano facilitate ai fedeli, specialmente prima delle Messe, ma anche durante, per venire incontro alle necessità dei fedeli;
si osservino rigorosamente le norme circa l'assoluzione collettiva riaffermate dal Motu proprio "Misericordia Dei" che richiama la vera eccezionalità delle situazioni in cui si può ricorrere a tale forma penitenziale;453
– nella Eucaristia si utilizzi materia valida e lecita;
– la prima comunione dei bambini abbia luogo una volta raggiunto l'uso della ragione e sia sempre preceduta dalla prima confessione;454
– il Matrimonio venga celebrato dopo un'opportuna preparazione, anche ersonale, dei fidanzati, in modo che siano evitati nella misura del possibile, le celebrazioni nulle per mancanza di capacità o di vera volontà matrimoniale, e che gli sposi novelli siano aiutati a vivere fruttuosamente la loro unione sacramentale, e la cerimonia nuziale sia celebrata nel pieno rispetto del suo carattere religioso;455
– i sacramentali ( principalmente le benedizioni ) siano amministrati secondo i riti propri456 e i fedeli li comprendano e li venerino adeguatamente, evitando atteggiamenti superstiziosi.
La pietà popolare costituisce un vero e proprio tesoro di spiritualità nella vita della comunità cristiana.
I fedeli con essa vengono condotti all'incontro personale con Cristo, alla comunione con la Beata Vergine Maria e con i Santi, specialmente per mezzo dell'ascolto della Parola di Dio, della partecipazione alla vita sacramentale, della testimonianza della carità e della preghiera.457
Cristo Gesù ha insistito sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi ( cf. Lc 18,1 ): nella vita spirituale infatti si avanza nella misura in cui si prega.
È nella preghiera fatta con fede che sta il segreto per affrontare i problemi e le fatiche personali e sociali.
"La preghiera interiorizza e assimila la liturgia durante la sua celebrazione e dopo la medesima.
Anche quando la preghiera viene vissuta 'in segreto' ( Mt 6,6 ), è sempre preghiera della Chiesa, comunione con la Santissima Trinità".458
Per incrementare la pietà di tutto il Popolo di Dio, il Vescovo raccomandi caldamente e favorisca il culto divino.
Parimenti promuova gli esercizi di culto e di pietà verso la santissima Vergine Maria e gli altri Santi e li ordini in modo che si armonizzino con la sacra liturgia, che da essa traggano ispirazione e ad essa conducano.
"È infatti compito dei Vescovi con l'aiuto dei loro diretti collaboratori, in modo speciale dei Rettori dei santuari, stabilire norme e dare orientamenti pratici tenendo conto delle tradizioni locali e di particolari espressioni di religiosità popolare".459
In particolare, il Vescovo:
a) Con la più grande cura favorisca l'adorazione verso Cristo Signore realmente presente nell'Eucaristia, anche al di fuori della Messa.
Per facilitare la devozione dei fedeli, faccia in modo che le chiese rimangano aperte secondo gli usi e le opportunità locali, curando anche la sicurezza del luogo.
Il Vescovo provveda che nelle parrocchie della sua diocesi annualmente si svolgano iniziative di adorazione eucaristica, come le cosiddette "Quarant'ore" e che si celebri con la massima solennità la festa del Corpo e Sangue di Cristo.
Periodicamente potrà promuovere il Congresso Eucaristico Diocesano, occasione propizia per rendere culto pubblico alla SS. Eucaristia e richiamare ai fedeli la dottrina e la centralità dell'Eucaristia nella vita cristiana ed ecclesiale.
b) Favorisca le espressioni della pietà radicate nel popolo cristiano, purificandole, se è il caso, da eventuali eccessi meno conformi alla verità o al sentire cattolico e lasci prudentemente aperta la possibilità per nuove forme di pietà popolare.
Una forma eccelsa di pietà che occorre conservare e promuovere sono il culto al Sacro Cuore di Gesù e la devozione alla Madonna.
c) Deve esaminare le preghiere e i canti che debbono essere pubblicati e darne l'opportuna approvazione.460
Il Vescovo vigili sulla loro ispirazione biblica e liturgica e sulla correttezza dottrinale, in modo che i testi contribuiscano alla catechesi dei fedeli e ad una pietà più profonda, e perché non si introducano preghiere o composizioni musicali contrarie alla genuina ispirazione cristiana, o presentino un aspetto o significato profani.
Qualora si tratti di tradurre preghiere nella propria lingua e adattare quelle antiche, è bene ricorrere al consiglio di pastori, teologi e letterati.
d) Si preoccupi che i santuari, molti dei quali sono in onore della Santa Madre di Dio, rendano un efficace servizio alla vita spirituale della diocesi.
Perciò vigili sulla dignità delle celebrazioni liturgiche e la predicazione della Parola di Dio e provveda a far rimuovere dalle vicinanze ciò che può costituire ostacolo alla pietà dei fedeli o suggerire un prevalente interesse di lucro.
e) In occasione di ricorrenze del calendario universale, del calendario particolare diocesano o di feste locali previste dalle norme e particolarmente sentite ( es. del Santo patrono, della Vergine Maria, di Natale, di Pasqua, ecc. ), il Vescovo veda favorevolmente le manifestazioni popolari, espressioni di festa spesso appartenenti ad antiche tradizioni, ma faccia in modo che i fedeli le associno alla gioia che deriva dai misteri cristiani, e, inserisca in esse, quando è giusto, elementi di catechesi e di autentica devozione.
Occorre conservare gelosamente, come prezioso patrimonio spirituale, alcuni esercizi di pietà che i Pastori della Chiesa non hanno cessato di raccomandare:
– tra questi, eccelle il santo Rosario, come una specie di compendio del Vangelo e per questo, una forma di pietà profondamente cristiana461 che ci fa contemplare con gli occhi di Maria Vergine i misteri della vita di Gesù Cristo;
– sono anche da mantenere ed incrementare la pia meditazione della passione del Signore, o "Via Crucis", e la recita dell'Angelus, che interrompe le abituali occupazioni del cristiano con la breve meditazione dell'Incarnazione del Verbo;
– meritano di essere incoraggiate anche le novene, specialmente quelle precedenti le solennità liturgiche ( ad esempio: Pentecoste, Natale, ecc. ) e le vigilie di preparazione alle grandi solennità.
Il sentimento religioso del popolo cristiano ha inoltre dato vita, nel corso dei secoli, ad altre varie forme di pietà che si aggiungono alla vita sacramentale della Chiesa, come la venerazione delle reliquie, le processioni, l'uso di scapolari e medaglie, e altre che sono espressione di un'autentica e profondamente radicata inculturazione della fede cristiana.
Lo zelo per l'incremento della vita spirituale dei fedeli porti a favorire e diffondere tali pratiche di pietà, specialmente quando si ispirino alla Sacra Scrittura e alla liturgia, siano sgorgate dal cuore dei Santi o testimoniate da una lunga tradizione di fede e di pietà.462
Qualora si rendesse necessario modificarne o adattarne i testi, il Vescovo non trascurerà di consigliarsi con i Pastori delle altre diocesi interessate, secondo l'ambito di diffusione.
Le chiese, nelle quali si celebra e si conserva la santissima Eucaristia, non sono semplici luoghi di riunione dei fedeli, ma dimora di Dio e simbolo della Chiesa che si trova in quel luogo.
Poiché sono luoghi destinati permanentemente al culto di Dio, il Vescovo deve celebrare in forma solenne il rito della dedicazione o favorire che lo faccia un altro Vescovo o, in casi eccezionali, un sacerdote.463
Per quanto concerne l'uso dei luoghi sacri, "si può ammettere soltanto ciò che favorisce l'esercizio e la promozione del culto, della pietà e della religione, e si deve proibire quanto non è conforme alla santità del luogo.
Il Vescovo può tuttavia consentire, in casi concreti, altri usi, purché non contrari alla santità del luogo".464
In particolare, con riferimento ai concerti, occorre vigilare comunque che venga eseguita soltanto musica sacra - cioè composta come accompagnamento alla liturgia - o per lo meno di ispirazione religiosa cristiana, e che siano programmati ed eseguiti con l'esplicita finalità di promuovere la pietà e il sentimento religioso e mai in detrimento del primario servizio pastorale che deve offrire il luogo.465
In ogni caso tali iniziative siano valutate con saggezza e ristrette a pochi casi.
Tra i templi della diocesi, il posto più importante spetta alla chiesa Cattedrale, che è segno di unità della Chiesa particolare, luogo dove si realizza il momento più alto della vita della diocesi e si compie pure l'atto più eccelso e sacro del munus sanctificandi del Vescovo, che comporta insieme, come la liturgia stessa che egli presiede, la santificazione delle persone e il culto e la gloria di Dio.
La Cattedrale è anche il segno del magistero e della potestà del Pastore della diocesi.
Il Vescovo deve provvedere affinché le funzioni liturgiche della Cattedrale si svolgano con il decoro, il rispetto delle rubriche e il fervore comunitario che si addicono a quella che è madre delle chiese della diocesi,466 e a tal fine esorti il Capitolo dei canonici.
L'architettura e la decorazione delle chiese deve essere "nitida, ideata per la preghiera e le sacre solennità" e caratterizzarsi, più che per il lusso, per la nobiltà delle forme, in modo da presentarsi realmente come simbolo delle realtà ultraterrene.
Per quanto riguarda la disposizione del tabernacolo, dell'altare e degli altri elementi ( presbiterio, sede, ambone, ecc. ), occorre seguire la relativa normativa liturgica nonché quella canonica circa i materiali per la costruzione degli altari.467
In particolare, il Vescovo abbia cura che la Cappella del Sacramento o il tabernacolo, che devono avere il massimo decoro, siano collocati in posizione immediatamente visibile.
Vanno osservate con diligenza anche le prescrizioni canoniche sul luogo di celebrazione del Battesimo e della Penitenza.468
In particolare "la sede per le confessioni è disciplinata dalle norme emanate dalle rispettive Conferenze Episcopali, le quali garantiranno che essa sia collocata 'in luogo visibile' e sia anche 'provvista di grata fissa', così da consentire ai fedeli ed agli stessi confessori che lo desiderano di potersene liberamente servire".469
Nella costruzione o restauro di chiese, è doveroso conciliare pietà, bellezza artistica e funzionalità e impostazione dottrinalmente sana della composizione della chiesa.
Osservando sempre l'importanza prioritaria della carità e tenendo conto anche della situazione economica e sociale della comunità cristiana e delle reali possibilità economiche della diocesi, ci si assicuri che i materiali siano di qualità: questo modo di procedere, oltre a concorrere alla dignità propria dell'edificio, è una maniera di praticare la virtù della povertà, perché così si garantisce la conservazione delle opere nel tempo.
Fin dall'inizio, si disponga anche quanto relativo all'assicurazione dell'opera e alle misure di conservazione e di custodia.470
Tutte queste norme suggeriscono che il Vescovo si consigli sempre con esperti, in modo da osservare i principi della liturgia, dell'arte sacra e le leggi civili del proprio Paese oltre alle esigenze tecniche.
L'uso di esporre le immagini sacre nelle chiese e di raffigurare artisticamente i misteri cristiani deve essere saldamente conservato, perché costituisce un aiuto insostituibile per la pietà e la catechesi dei fedeli.
A tale scopo:
– nelle chiese, le immagini debbono essere esposte in quantità moderata e conservando il dovuto ordine, perché non suscitino una devozione deviata;
– occorre evitare le innovazioni vistose, per quanto possano sembrare artistiche, o possano provocare meraviglia più che alimentare la pietà dei fedeli.471
Indice |
415 | Cf. Costituzione dogmatica
Lumen Gentium, 21 e
26; Decreto Christus Dominus, 15; Costituzione Sacrosanctum Concilium, 10 e 41; Decreto Presbyterorum Ordinis, 5; Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores Gregis, 32 |
416 | Cf. Costituzione
Sacrosanctum Concilium, 41; Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores Gregis, 33 |
417 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 388 |
418 | Cf. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores Gregis, 37 |
419 | Per quanto concerne le cerimonie da osservarsi nelle celebrazioni presiedute dal Vescovo cf. Caeremoniale Episcoporum |
420 | Cf. Codex Iuris Canonici,
can. 389; Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica postsinodale Pastores Gregis, 34 |
421 | Cf. Caeremoniale Episcoporum, n. 12 |
422 | Cf. Codex Iuris Canonici, cann. 882 e 884 § 1 |
423 | Cf. Codex Iuris Canonici,
can. 882; Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica postsinodale Pastores Gregis, 38 |
424 | Cf. Costituzione dogmatica
Lumen Gentium, 26; Codex Iuris Canonici, cann. 879; 884; Catechismo della Chiesa Cattolica, 1313; Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Rituale Romano, Ordo Confirmationis, Praenotanda |
425 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1015 § 2 |
426 | Cf. Costituzione
Sacrosanctum Concilium, 22 e
26; Decreto Christus Dominus, 15; Codex Iuris Canonici, can. 835 § 1; Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores Gregis, 35 |
427 | Cf. Costituzione
Sacrosanctum Concilium, 28; Codex Iuris Canonici, can. 838; Catechismo della Chiesa Cattolica, 1125 |
428 | Cf. Codex Iuris Canonici, cann. 838 §§ 1 e 4; 841 |
429 | Cf. Codex Iuris Canonici,
can. 230 §§ 2-3 Per quanto concerne il servizio all'altare delle donne il Vescovo tenga presente il responso del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dell'11.VII.1992 congiuntamente alla Nota annessa della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti |
430 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 943 |
431 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 944 § 2 |
432 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1248 § 2 |
433 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 905 § 2 |
434 | Cf. Codex Iuris Canonici,
can. 995; Paolo VI, Costituzione apostolica Indulgentiarum Doctrina; Penitenzieria Apostolica, Enchiridion indulgentiarum |
435 | Cf. Costituzione Sacrosanctum Concilium, 45-46 |
436 | Costituzione Sacrosanctum Concilium, 14 |
437 | Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1144 |
438 | Cf. Costituzione
Sacrosanctum Concilium, 112-121; Catechismo della Chiesa Cattolica, 1157 |
439 | Circa i fondamenti dell'inculturazione liturgica, cf. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Varietates legitimae |
440 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 838 § 3 |
441 | Cf. Costituzione
Sacrosanctum Concilium, 37-40; Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Redemptoris Missio, 52-54 |
442 | Costituzione
Sacrosanctum Concilium, 106; Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1167; Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores Gregis, 36 |
443 | Cf. Costituzione
Sacrosanctum Concilium, 102 e
106; Codex Iuris Canonici, can. 1247 |
444 | Cf. Sacra Congregatio Rituum, Istruzione Eucharisticum mysterium, 19 |
445 | Cf. Costituzione Sacrosanctum Concilium, 26-27 |
446 | Cf. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores Gregis, 38 |
447 | Cf. Costituzione Sacrosanctum Concilium, 32 |
448 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 932 § 1 |
449 | Cf. Costituzione Sacrosanctum Concilium, 99-100 |
450 | Cf. Costituzione dogmatica Lumen Gentium, 37 |
451 | Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Pastoralis actio |
452 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 891 |
453 | Cf. Codex Iuris Canonici,
cann. 961-962;
978 § 2;
986 § 1; Giovanni Paolo II, Motu proprio Misericordia Dei, 2; 4, 2°a; Esortazione apostolica post-sinodale Pastores Gregis, 39 |
454 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 914 |
455 | Cf. Codex Iuris Canonici,
can. 1063; Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica postsinodale Familiaris Consortio, 66 |
456 | Cf. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Rituale Romano,
Ordo Benedictionum, 3.V.1984. Circa gli esorcismi, cf. Codex Iuris Canonici, can. 1172 e Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera Inde ab aliquot annis |
457 | Cf. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores Gregis, 40 |
458 | Catechismo della Chiesa Cattolica, 2655 |
459 | Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti,
Direttorio su Pietà popolare e Liturgia, 288; cf. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores Gregis, 40 |
460 | Cf. Codex Iuris Canonici,
can. 826 § 3; Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Liturgiam authenticam, 108 |
461 | Cf. Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae |
462 | Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1674 |
463 | Cf. Codex Iuris Canonici,
can. 1206; Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Rituale Romano, Ordo dedicationis ecclesiae et altaris |
464 | Codex Iuris Canonici, can. 1210 |
465 | Cf. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare Concerti nelle chiese |
466 | Cf. Costituzione
Sacrosanctum Concilium, 41; Caeremoniale Episcoporum, 42-54; Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores Gregis, 34 |
467 | Cf. Missale Romanum, Institutio generalis, 288-294; 295; 296-308; 309; 310; 314- 317; Codex Iuris Canonici, can. 1236 |
468 | Cf. Codex Iuris Canonici, cann. 858 e 964 |
469 | Giovanni Paolo II, Motu proprio
Misericordia Dei, 9; Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Interpretazione autentica del 7 luglio 1998 |
470 | Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1220 § 2 |
471 | Cf. Costituzione
Sacrosanctum Concilium, 122-124; Codex Iuris Canonici, cann. 1188 e 1220 § 1; Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Duodecimum Saeculum, cap. IV; Missale Romanum, Institutio generalis, 318 |