Summa Teologica - II-II |
Pare che nessuno possa dispensare dal giuramento.
1. Come la verità è richiesta nel giuramento assertorio riguardante il passato e il presente, così è richiesta nel giuramento promissorio riguardante il futuro.
Ma nessuno può dispensare una persona dal dire la verità nel giuramento riguardante il passato o il presente.
Quindi nessuno può dispensare dal rendere vero in futuro ciò che uno ha promesso con giuramento.
2. Il giuramento promissorio è fatto a vantaggio di colui al quale viene fatta la promessa.
Ora, come pare, costui non può condonare la cosa: poiché ciò sarebbe contro il rispetto dovuto a Dio.
Molto meno quindi potrà dispensare un altro.
3. I voti, eccetto alcuni riservati al Papa, possono essere dispensati da qualsiasi vescovo, come si è visto [ q. 88, a. 12, ad 3 ].
Se quindi anche il giuramento fosse dispensabile, per lo stesso motivo esso potrebbe essere dispensato da qualsiasi vescovo.
Ma ciò è contro i Canoni [ Decr. di Graz. 2,15,6,2 ].
Per cui non pare che il giuramento possa essere dispensato.
Il voto è più obbligatorio del giuramento, come sopra [ a. prec. ] si è visto.
Ma il voto può essere dispensato.
Quindi anche il giuramento.
Come si è notato sopra [ q. 88, a. 10 ], la necessità della dispensa, tanto dalle leggi quanto dai voti, dipende dal fatto che quanto in se stesso, o considerato universalmente, è utile e onesto, in un caso particolare può risultare disonesto o nocivo, cessando così di essere materia di legge o di voto.
Ora, la disonestà e l'attitudine a nuocere sono incompatibili con i requisiti del giuramento: se infatti una cosa è disonesta è incompatibile con la giustizia, e se è nociva è incompatibile col giudizio.
Quindi per lo stesso motivo si può dispensare anche dal giuramento.
1. La dispensa dal giuramento non arriva al punto di permettere cose contrarie al giuramento: ciò infatti è impossibile, poiché il rispetto del giuramento è imposto da un precetto divino, che non può essere dispensato.
La dispensa invece fa sì che quanto prima era oggetto del giuramento cessi di essere tale, in quanto materia inadeguata per esso: come si è detto sopra [ q. 88, a. 10, ad 2 ] a proposito del voto.
Ora, la materia del giuramento assertorio, riguardante il passato e il presente, è già entrata nel dominio del necessario, ed è ormai immutabile, per cui la dispensa nel caso non riguarderebbe la materia, ma l'atto stesso del giuramento: cosicché tale dispensa sarebbe direttamente contro il precetto divino.
Invece la materia del giuramento promissorio è qualcosa di futuro, che può essere cambiato, in modo cioè da risultare in certi casi illecito o nocivo, e quindi materia inadeguata per il giuramento.
E così il giuramento promissorio può essere dispensato: poiché tale dispensa riguarda la materia del giuramento, e non è incompatibile col precetto divino che ne comanda il rispetto.
2. Si può promettere qualcosa a un uomo con giuramento in due modi.
Primo, per sua utilità: come quando si promette di servirlo, o di dargli del danaro.
E da tale promessa si può essere dispensati da colui al quale essa è stata fatta: poiché si considera come assolta la promessa quando uno si comporta secondo la volontà dell'interessato.
Secondo, uno può promettere a un'altra persona cose che interessano l'onore di Dio o il vantaggio di terzi: come quando uno giurasse di entrare in religione, o di compiere qualche opera di misericordia.
Allora colui che riceve la promessa non può dispensarla, poiché essa non è fatta principalmente a lui, ma a Dio; a meno che non sia stata posta questa condizione: « Se sembrerà bene a colui al quale viene fatta la promessa », o qualche altra del genere.
3. Talvolta ciò che ricade sotto il giuramento promissorio è manifestamente contrario alla giustizia: o perché è un atto peccaminoso, come quando uno giura di commettere un omicidio, o perché è di ostacolo a un bene maggiore, come quando uno giura di non entrare in religione.
E tale giuramento non ha bisogno di dispensa: però nel primo caso uno è tenuto a non osservare il giuramento, mentre nel secondo può osservarlo e non osservarlo, come si è detto sopra [ q.88, a. 7, ad 2 ].
Altre volte invece è dubbio se ciò che è stato promesso con giuramento sia lecito o illecito, giovevole o nocivo, sia in senso assoluto che in rapporto al caso particolare.
E allora qualsiasi vescovo può dare la dispensa.
Altre volte infine ciò che è stato promesso con giuramento è qualcosa di manifestamente lecito e utile.
E per questo giuramento non pare che si possa dare la dispensa, ma piuttosto la commutazione, se c'è il modo di fare qualcosa di meglio per il bene comune; il che spetta specialmente all'autorità del Papa, che ha la cura della Chiesa universale.
Oppure si può essere sciolti totalmente dal giuramento, il che spetta ancora al Papa se si tratta di cose che riguardano materie di giurisdizione ecclesiastica, sulle quali egli ha piena autorità.
Come chiunque può annullare il giuramento fatto dai propri sudditi in cose sottoposte alla sua autorità: come ad es. il padre può annullare il giuramento della figlia e il marito quello della moglie, secondo quanto si legge nella Scrittura [ Nm 30,6ss ], e come sopra [ q. 88, a. 8 ] si è detto per il voto.
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