Voto
In latino, « votum » è desiderio vivo, e nel linguaggio ecclesiale significa un desiderio ardente della Chiesa, del Battesimo o di un altro Sacramento, pur essendo impossibilitati a riceverlo. Tale « voto » è condizione sufficiente per raggiungere la salvezza. |
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Il voto ( dal latino voveo: prometto, consacro ) è una pratica che si riscontra presso tutte le religioni. Consiste nel dedicare a una divinità un bene ( oggetto, animale o altro ) per esprimere gratitudine per una grazia ricevuta o per impegnare la divinità medesima a concedere qualcosa. La pratica del voto è attestata nell'Antico Testamento ( Gen 28,20; Nm 21,1; Sal 61,9; 2 Mac 3,35 ) e nel Nuovo Testamento ( At 18,18; At 21,23-26 ). In sede teologica il voto è considerato un atto di culto a Dio che obbliga seriamente colui che lo compie. Il Codice di diritto canonico lo definisce "la promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore fatta a Dio" ( can. 1191, § 1 ). Secondo la disciplina canonica il voto è pubblico, se viene accettato dal legittimo superiore in nome della Chiesa, diversamente è privato. È solenne, se è riconosciuto come tale dalla Chiesa; diversamente è semplice. È personale, se l'oggetto della promessa è un'azione di chi emette il voto; è reale, se l'oggetto della promessa è una cosa; è misto, se partecipa della natura del voto personale e reale. Il voto cessa quando è trascorso il tempo fissato per il compimento dell'obbligo, quando cambia sostanzialmente la materia della promessa, quando viene meno la condizione da cui dipende il voto, con la dispensa e con la commutazione. Particolare rilievo hanno i voti pubblici emessi dai religiosi e riguardanti i consigli evangelici della povertà, della castità e dell'obbedienza. |
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Religioso: professione pubblica dei consigli evangelici in un istituto religioso; o suffragio: dichiarazione della propria volontà in un procedimento di elezione o di deliberazione. |
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Questo capitolo è un'aggiunta. Enumera le regole per la soddisfazione dei voti ( Lv 7,16; Lv 22,21; Nm 30,3-16; Dt 12,6-12; Dt 23,19.22-24 ). È un regolamento del tempio postesilico che ha potuto esistere a parte e che è stato unito alla legislazione data sul Sinai ( vv 1-2a e 34 ). Il voto imponeva originariamente un obbligo grave, ma questo si è allentato e si è finalmente ammesso che fosse commutato in un pagamento in denaro, salvo per il voto di sterminio o anatema ( vv 28-29 ). |
Lv 27,1 |
Concilio Ecumenico Vaticano II |
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Politico: diritto e dovere del cittadino, libertà del … | Gaudium et spes 75 |
Catechismo della Chiesa Cattolica |
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Le società di vita apostolica | 930 |
Promesse e voti | 2102 |
In sintesi | 2135 |
Comp. 443 | |
Summa Teologica |
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In sé | II-II, q. 88 |
Impedimento matrimoniale | Spl q. 53 |
Spl q. 61 | |
… religiosi | II-II, q. 186, a. 6 ss. |