Assoluzione
1) dir. Proscioglimento di un imputato
2) relig. Remissione dei peccati concessa dal sacerdote al penitente nel sacramento della confessione
È idea derivata da ab-sòlvere, il cui concetto fondamentale è "distaccare".
È pertanto il proscioglimento da un sospetto, da un'imputazione in tribunale, da un obbligo, adempiendo ciò a cui si è tenuti ( "assolvere un compito" ); di qui il senso è passato alla soppressione di ogni condizionamento, e quindi al pensiero di compiutezza, di perfezione e perciò di "assoluto", nel valore di "completo", "incondizionato", "illimitato".
Nel diritto penale: proscioglimento dall'accusa;
nel sacramento della penitenza: remissione dei peccati.
Dichiarazione ai peccatori pentiti del perdono dei peccati personali per mezzo di Cristo.
L'assoluzione può avere la forma indicativa ( per es.: " Io ti assolvo " ), o deprecativa ( per es.: " Dio onnipotente abbia misericordia di noi e perdoni i nostri peccati " ).
Le formule di assoluzione degli Orientali sono generalmente deprecative ( per es.: " Dio ti perdoni " ).
Nel Rito Latino, la formula dell'assoluzione suona così: " Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sè il mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il perdono e la pace.
L'assoluzione costituisce una parte essenziale del sacramento della Riconciliazione e richiama
il ministero di perdono di Cristo ( Mt 18,21-35; Mc 2,1-12.15-17; Lc 5,17-26; Lc 7,36-50; Lc 15,1-32; Lc 19,1-10; Gv 8,3-11 )
e il potere che ha lasciato alla Chiesa di " legare " e di " sciogliere " ( Mt 16,19; Mt 18,18; Gv 20,22-23 ).
E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ".
Il Concilio di Trento ( 1545-1563 ) definì che l'assoluzione non è una semplice dichiarazione, ma è anche un atto giudiziale.
L'assoluzione è data dal vescovo che è a capo di una diocesi e dai presbiteri ai quali egli abbia dato l'autorità di ascoltare le confessioni.
Secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983, " Coloro che godono della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia in forza dell'ufficio, sia in forza della concessione dell'Ordinario del luogo di incardinazione o del luogo nel quale hanno il domicilio, possono esercitare la stessa facoltà ovunque, a meno che l'Ordinario del luogo, in un caso particolare, non ne abbia fatto divieto … " ( Can. 969, & 2; cf 959-960, 966 ).
Si può impartire l'assoluzione in modo generale qualora " vi sia imminente pericolo di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti " ( CIC 961 & 1,1° ).
Però, a coloro che ricevono l'assoluzione in questo modo va detto che dovranno confessarsi individualmente appena sarà loro possibile.
L'assoluzione all'inizio della Messa o durante la liturgia delle Ore è un sacramentale, non un sacramento.
Cf Confessione; Diocesi; Epìclesi; Giurisdizione; Ordinario; Perdono dei peccati; Sacramento della penitenza; Sacramento; Sacramentale.
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Su questo sfondo si staglia netta la portata dell' "assoluzione" nella Confessione: slega dalla prigionia del peccato, attua il dovere di purezza spirituale che è collegato con la creazione dell'uomo operata da Dio, porta al compimento della nostra personalità, ed innalza negli spazi dell'infinito a cui ci sentiamo chiamati.
Si profila un cammino ascensionale: dalla colpa alla sublimità: la Confessione non umilia, esalta.
Dal latino « absolvere », ossia « sciogliere, slegare ».
Nel linguaggio del Sacramento della Penitenza, l'assoluzione è quella dichiarazione pubblica ed ufficiale, da parte del ministro della Chiesa, che il perdono di Dio è applicato realmente ed efficacemente ai peccati commessi e confessati dal penitente ( peccato; confessione ).
Nello svolgimento del Rito della Penitenza, l'assoluzione è strettamente legata al riconoscimento pentito delle proprie colpe, e alla soddisfazione ( assolvimento ) della penitenza imposta.
Magistero |
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S. Congr. Dottrina della fede | 16-6-1972 |
Norme pastorali circa l'assoluzione sacramentale generale | |
Catechesi Paolo VI | 19-7-1972 |
E la Confessione esige un ministro, il sacerdote autorizzato ad ascoltarla, e a dare quindi l'assoluzione | |
Esortazione Apostolica Giovanni Paolo II | 2-12-1984 |
L'altro momento essenziale del Sacramento della Penitenza compete questa volta al confessore giudice e medico, immagine di Dio Padre che accoglie e perdona colui che ritorna: è l'assoluzione. | |
Catechismo della Chiesa Cattolica |
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« Credo la vita eterna » | 1020 |
In sintesi | 1415 |
Come viene chiamato questo sacramento? | 1424 |
Dio solo perdona il peccato | 1442 |
Il sacramento del perdono | 1449 |
La contrizione | 1453 |
La confessione dei peccati | 1457 |
La soddisfazione | 1459 |
Il ministro di questo sacramento | 1463 |
La celebrazione del sacramento della Penitenza | 1480ss |
Comp. 302; 308; 311; 349 | |
v. Penitenza; Riconciliazione | |
Codice Diritto Canonico |
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i cappellani di ospedali, carceri e del mare | 566 § 2 |
qualunque sacerdote in pericolo di morte | 976 |
dalle censure: v. Censure; Remissione | |
Penitenziere in foro sacramentale | 508 |
del complice, è invalidata eccetto in pericolo di morte | 977 |
pena | 1378 § 1 |
sacramentale: modo ordinario della riconciliazione | 960 |
generale, quando può essere impartita | 961 |
validità e requisiti nel penitente | 962-963 |
quanto al luogo ed alla sede confessionale | 963-964 |
v. Penitenza | |
Summa Teologica |
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… dai peccati (colpa e pena) | Spl q. 18 |
…dalla scomunica | Spl q. 24 |
v. Chiavi; Penitenza, Scomunica |