Associazioni
1) Atto dell'associare e il relativo risultato
Sinonimo: unione, compresenza
fig. a. di idee, processo psichico per cui un'immagine, un pensiero richiamano alla mente per analogia un'idea, un ricordo
2) L'associarsi o l'essere associato a una impresa, a un circolo ecc.
3) Aggregazione di più persone per uno scopo comune
Sinonimo: unione, organizzazione, lega
Un'Associazione è un ente non profit, regolato dal Codice Civile, caratterizzato dall'assenza di scopo di lucro e da una struttura democratica, che riunisce persone accomunate da uno scopo comune di natura ideale.
costituito da una collettività di persone fisiche che si uniscono in maniera più o meno duratura per il raggiungimento di un determinato fine.
Viene in rilievo il rapporto giuridico che stringe i vari individui tra loro e l'interesse comune che li spinge ad unirsi.
Poiché l'art. 18 Cost. riferisce il diritto di associarsi soltanto ai « cittadini », una parte assolutamente minoritaria e risalente della dottrina ha ritenuto che la norma contenesse una limitazione, ravvisando l'inconfigurabilità delle cd. « associazioni di associazioni » ( numerosi esempi sono da ricercarsi in campo sindacale ) e l'impossibilità di associarsi per gli stranieri e per gli apolidi.
La dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono, in virtù del principio di uguaglianza, che le associazioni di associazioni ( cd. associazioni di secondo grado ) siano ammissibili e siano tutelate dall'art. 18 al pari di qualsiasi collettività formata da persone fisiche, e ciò anche al di fuori del campo sindacale, e che siano fuori dalla tutela costituzionale solo le associazioni straniere composte esclusivamente o prevalentemente da stranieri ( mentre sarebbe possibile per lo straniero aderire ad associazioni nazionali ).
dato dall'esistenza dello scopo comune ( non lucrativo, cooperativo o altro per cui è prevista dalla legge una forma diversa ) cui tendono le attività di tutti i partecipanti.
È questo l'elemento fondamentale dell'associazione, costituendo la ragione essenziale del suo sorgere, il legame che unisce le varie attività dei singoli, e la causa dell'estinzione ( nel momento del suo raggiungimento ) della associazione.
dato dal contributo ( in natura, in denaro, in prestazione lavorativa, ecc. ) che ciascun individuo apporta per il raggiungimento dello scopo comune.
Un patrimonio è necessario solo per l'associazione riconosciuta.
rappresentato dall'organizzazione ( fissata dagli accordi degli associati ), cioè dalla nomina di organi rappresentativi e dalla divisione dei compiti tra i soggetti associati.
dato dalla libertà di costituire un'associazione e di aderirvi, e dalla libertà di agire nell'àmbito dell'ordinamento per il raggiungimento dei propri scopi.
Le associazioni possono avere caratteristiche e finalità di tipo culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, ambientale, sportivo ecc.
In generale, si parla di associazione definendo un organismo unitario, formato da almeno o più soggetti, che viene considerato dall'ordinamento soggetto di diritto, dotato di propria capacità e distinto dagli stessi individui che lo compongono.
In particolare, i circoli culturali tendono alla diffusione della cultura, delle scienze o delle arti, della religione nei suoi vari aspetti, dell'educazione, o di elementi specifici di queste od altre discipline.
L'Associazione di fedeli è un'aggregazione della Chiesa Cattolica riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica.
Il Codice di Diritto Canonico disciplina questi istituti al Titolo V ( canoni 298-329 ), riconoscendo così il diritto di libertà di associazione.
Il testo normativo prevede la costituzione di associazioni, differenziate dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, composte da fedeli: questi possono essere solo chierici o solo laici, oppure insieme chierici e laici.
I membri, mediante l'azione comune, coltivano una vita sempre più tesa verso la perfezione, oppure si dedicano alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato: iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.
* * *
In tutte queste associazioni e movimenti, al fine di coltivare con profondità tali dimensioni fondamentali della vita cristiana, si imparte, in un modo o nell'altro, una necessaria formazione.
La catechesi è sempre una dimensione fondamentale nella formazione di ogni laico.
Perciò, queste associazioni e movimenti riservano speciali tempi alla catechesi.
Di fatti, questa non è un'alternativa alla formazione cristiana da essi impartita, ma ne è una dimensione essenziale.
In tal caso devono essere considerati alcuni aspetti.
In particolare:
a) Occorre rispettare la natura propria della catechesi
b) L'educazione attraverso la proposta della spiritualità propria di un'associazione o movimento sarà tipica di un tempo successivo a quello della formazione basica cristiana, che è comune a ogni cristiano.
Prima bisogna educare a ciò che è comune a tutti i membri della Chiesa, piuttosto che a ciò che è peculiare o diversificante.
c) I movimenti e le associazioni, in ordine alla catechesi, non sono una alternativa ordinaria alla Parrocchia, in quanto questa è comunità educativa di riferimento propriamente tale.
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Le Associazioni e Movimenti Cattolici sono le associazioni e i movimenti riconosciuti dalla Chiesa cattolica a livello diocesano o pontificio.
Con il decreto Apostolicam Actuositatem, il Concilio Vaticano II ha riconosciuto il ruolo indispensabile svolto dai laici cattolici nell'opera di apostolato, di annuncio, cioè, del Vangelo.
Il decreto cita espressamente un'associazione di laici cattolici, l'Azione Cattolica, quale modello per tutti i laici che vogliano, in forma associata, contribuire al « fine apostolico della Chiesa ».
Questa menzione speciale deriva dall'importanza che l'associazione ha avuto nel corso del XX secolo.
Dopo il concilio, sotto impulso dello stesso, sono però nati nuove associazioni, movimenti o comunità, dei quali il diritto canonico non ha saputo sempre dare una puntuale normazione, anche dopo la riforma del 1983.
I laici cattolici fin dal Medioevo hanno dato vita alle più disparate forme di aggregazione.
Prime fra tutte vi sono state le "congreghe" o "confraternite", associazioni di fedeli nate spesso con lo scopo di diffondere la devozione per Maria, madre di Gesù o per un santo, o per dedicarsi a opere di misericordia corporale o spirituale.
Tra le prime confraternite a nascere vi furono, a opera dei frati domenicani, quelle per la diffusione della pratica del rosario e, a opera dei serviti, le figlie di Maria.
Anche se non possono essere qualificate come associazioni laicali in senso moderno, vanno annoverate tra queste anche i cosiddetti "terz'ordini".
I terz'ordini nacquero a opera dei frati francescani e radunano tutti i laici che fanno propria la spiritualità di un determinato ordine.
Nel corso del tempo sono nate anche le società di mutuo soccorso, spesso legate ai monti di pietà, che assicuravano ai soci assistenza in caso di malattia o indigenza.
Nel corso del XIX secolo da queste nacquero le "leghe bianche", che dettero poi vita ai sindacati cattolici.
Nel XX secolo, dal secondo dopoguerra in poi, sono nati e si sono diffusi molti movimenti cattolici, non legati più all'ambito parrocchiale, come l'Azione cattolica, o a ordini religiosi, come i terz'ordini, ma portatori di una propria specifica spiritualità.
Tra questi si possono citare
l'Opera di Maria o Movimento dei Focolari,
Comunità di Gesù-Missionarie Laiche ( Firenze, fondata da Mons. G.Agresti e L.Minocchi nel 1967 ),
Comunione e Liberazione,
il Rinnovamento carismatico cattolico,
il Rinnovamento nello Spirito Santo,
la Legio Mariae,
i Cursillos de Cristianidad,
gli Araldi del Vangelo,
l'Opera dello Spirito Santo,
il Movimento internazionale cattolico per la pace Pax Christi.
Vengono assimilati ai movimenti, pur non essendolo:
il Cammino neocatecumenale, che è una fondazione autonoma di beni spirituali;
l'Opus Dei, che è stato elevato da Giovanni Paolo II a prelatura personale;
la Comunità nuovi orizzonti, fondata da Chiara Amirante, che è un'associazione internazionale privata di fedeli.
Il nuovo Codice di diritto canonico ( 1983 ) norma espressamente il diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni da parte dei fedeli.
Il can. 298 stabilisce le tre finalità delle associazioni di fedeli:
incremento di una vita più perfetta ( ricerca della santità ),
promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana,
compimento di opere di apostolato.
La Santa Sede e i vescovi diocesani hanno il diritto ed il dovere di vigilare sulla vita delle associazioni, e questo soprattutto in due ambiti: l'integrità della fede e dei costumi, e la disciplina ecclesiastica ( can. 305 ).
Nelle fasi di riconoscimento la prima tappa è il conseguimento di diritto diocesano come "associazione privata", che dopo un tempo ad experimentum può ottenere il riconoscimento come "associazione pubblica".
Per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell'autorità della Chiesa, il Codice di diritto canonico distingue diversi gradi di riconoscimento:
riconoscimento di diritto diocesano come "associazione privata di fedeli" o "associazione pubblica di fedeli" da parte dell'ordinario diocesano;
riconoscimento della Santa Sede come "associazione internazionale privata di fedeli" o "associazione pubblica di fedeli" da parte del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita ( fino al 2016 il Pontificio consiglio per i laici ).
Le possibilità di configurazione di una "associazione di fedeli" dipende esclusivamente dalla sua costituzione interna e non dal "grado di riconoscimento":
Una associazione privata di fedeli si caratterizza per impegni o "promesse" private che alcuni membri assumono; il ramo maggiormente sviluppato è laicale, pur avendo diversi stati vocazionali presenti;
Una associazione pubblica di fedeli ha come ramo maggiormente sviluppato quello in cui i propri "membri consacrati" fanno "voti o promesse pubbliche", configurandosi dunque come un "movimento" o un'associazione al cui interno è maggiormente presente uno stato vita religioso o secolare.
Se una comunità non avesse una presenza di altri stati vocazionali tali da giustificare la configurazione come "associazione pubblica di fedeli" si configura come "istituto religioso" o "ordine religioso" o "società di vita apostolica" dipendendo dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica.
L'approvazione di uno statuto ha sempre delle fasi temporali sia a livello diocesano sia da parte della Santa Sede, passando, secondo la prassi, per un tempo inizialmente ad experimentum che permette sia alla comunità di poter verificare l'applicabilità degli statuti sia alla Santa Sede di aiutare la comunità a trovare i migliori strumenti giuridici per costituirsi e custodire fedelmente nel tempo il carisma ricevuto come "dono comune per l'utilità comune".
Magistero |
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C. E. I. Nota Pastorale | 22-5-1981 |
Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni | |
Omelia Giovanni Paolo II | 20-11-1983 |
Giubileo delle Associazioni Laicali | |
Concilio Ecumenico Vaticano II |
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Diritto dell'uomo alla libera … | DH 1 |
GS 68 | |
GS 75 | |
Diritto delle comunità religiose | DH 4 |
Riconoscimento e azione della Chiesa | GS 42 |
GE 4 | |
Servono alla pienezza della formazione umana | GS 74 |
Necessario coordinamento | GS 65 |
Tutte devono favorire la scuola | GE 5 |
… cattoliche |
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Devono essere favorite dai Vescovi | CD 17 |
AA 24 | |
dai parroci | CD 30 |
Spiritualità propria di ognuna | AA 4 |
e loro funzione nella educazione alla maturità cristiana | PO 6 |
E opera delle vocazioni | OT 2 |
E fervore missionario | AG 39 |
AG 41 | |
… dell'apostolato dei laici: v. Apostolato associato |
|
E strumenti della comunicazione sociale | IM 16 |
Da stabilirsi presto nelle Chiese missionarie | AG 15 |
Di ex - alunni: animate da spirito ecclesiale | GE 8 |
Culturali | GE 4 |
GE 5 | |
Familiari: opportune per l'apostolato | AA 11 |
Di genitori per la scuola | GE 6 |
Internazionali cattoliche: loro importanza oggi | GS 90 |
GS 19 | |
GS 22 | |
AA 21 | |
AA 22 | |
devono essere rappresentate nella S. Congregazione di Propaganda Fide | AG 29 |
Dei lavoratori | GS 68 |
GS 69 | |
Professionali | IM 11 |
Tra religiosi | PC 22 |
Tra sacerdoti | PO 8 |
Sportive | GE 4 |
Catechismo della Chiesa Cattolica |
|
Assicurare le condizioni per formare associazioni | 1928 |
-- | 1943 |
-- | 2211 |
Diritto di associazione | 900 |
Economia e associazioni | 2431 |
Incoraggiare le associazioni | 1882 |
-- | 1893 |
Rinnovamento Catechesi |
|
Le forme della predicazione sono molteplici | 21 |
L'uomo e l'ambiente | 140 |
Tutto è ordinato allo sviluppo dell'uomo e del cristiano | 143 |
Esperienza piena nella comunità parrocchiale | 149 |
La catechesi nei gruppi associati | 153 |
Il messaggio cristiano nella scuola | 155 |
I catechisti nella scuola | 156 |
L'individualizzazione | 170 |
La socializzazione | 171 |
Necessità di indicazioni ulteriori | 178 |
Codice Diritto Canonico |
|
diritto di associazione dei fedeli | 215 |
diritto dei fedeli di costituire liberamente … private | 299 |
chierici secolari | 278 § 1 |
di fedeli: definizione | 298 |
denominazione | 300 |
distinzioni private | 299 |
pubbliche | 301 |
clericali | 302 |
terzi ordini | 303 |
statuti | 304 |
vigilanza della Santa Sede e dell'Ordinario | 305 |
iscrizione e dimissione | 307 |
308 | |
pubbliche: chi le può erigere | 312 § 1 |
norme per la validità dell'erezione | 312 § 2 |
hanno personalità giuridica | 313 |
sono soggette all'Autorità ecclesiastica | 314-315 |
chi non può validamente farne parte | 316 |
nomina del cappellano | 317 §§ 1-3 |
designazione di un commissario | 318 |
amministrazione dei beni v. Amministrazione | |
soppressione | 320 |
private: possono ottenere personalità giuridica | 322 |
sono autonome sotto la vigilanza dell'Autorità ecclesiastica | 323 |
moderatore o officiali sono designati liberamente | 324 |
scelta del consigliere spirituale | 324 § 2 |
amministrazione dei beni v. Amministrazione | |
estinzione e soppressione | 326 |
di laici: | 327 |
cooperazione con altre associazioni | 328 |
formazione dei membri | 329 |
incompatibili con lo stato clericale | 278 § 3 |
che tramano contro al Chiesa: pene | 1374 |
sindacali: i chierici che non le possono dirigere | 287 § 2 |
v. Partiti politici | |
Compendio della dottrina sociale |
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Rerum novarum e associazioni professionali |
89; 268 |
Quadragesima anno e associazione | 91 |
Associazioni e partecipazione | 151; 189 |
Associazione, forma espressiva della socialità | 165 |
Associazioni e dignità della persona | 185 |
Associazioni e principio di sussidiarietà | 187 |
Famiglie e associazioni | 231 |
Associazionismo familiare | 247 |
Sciopero e associazionismo sindacale | 304 |
Sindacati e diritto a formare associazioni | 305 |
Forme di associazionismo dei lavoratori | 307 |
Associazioni dei lavoratori e solidarietà | 309 |
Associazioni dei lavoratori e responsabilità | 309 |
Stato, libere associazioni e vita democratica | 418 |
Chiesa e libertà di associazione | 426 |
Associazioni private di portata mondiale | 443 |
Cristiani di oggi e associazioni | 538 |
Associazioni e formazione dei laici | 549 |
Agire dei fedeli, sia da soli che associati | 550 |
Associazioni di categoria e missione cristiana | 550 |
Associazioni di ispirazione cristiana | 564 |