Le realtà umane

F 61

Giudici e tribunali

Rif.

I re di Israele non hanno avuto un potere legislativo, perché la Legge è divina; posseggono però un potere giudiziario.
Esistono anche due altre giurisdizioni: quella degli anziani ( capi delle famiglie del clan ) e quella dei sacerdoti.
È difficile precisare le rispettive competenze di queste giurisdizioni: la legge civile non si distingueva dalla Legge religiosa.
Difensore del diritto, il giudice è considerato piuttosto come il riparatore dei torti, non come colui che punisce.
Come Dio nell'A. T.,
A 13
Cristo è il giudice supremo,
E 16
ma lascia alle autorità stabilite la cura della giustizia sulla terra.
La carità deve incitare i cristiani a evitare i processi; se però sorgessero tra i fratelli litigi che non interessano l'ordine pubblico, san Paolo chiede che siano regolati nella comunità.
Inoltre, si vede la Chiesa primitiva usare già un potere giudiziario nel campo spirituale.

Testi

Rilievi

Rif.

Es 18,13-26
Gs 7,19-25
Gdc 10,1-2
Gdc 12,8-10
1 Sam 7,15-8,3
2 Sam 12,1-6
1 Re 3,16-28
2 Re 8,3-6
Giudicare è compito proprio del capo.
Es. lascia intendere che la creazione di una funzione giuridica autonoma è un apporto straniero.
Si noti che la monarchia viene istituita per « giudicare » ( 1 Sam. )
I « Giudici minori » hanno dovuto giudicare ( gli altri sono piuttosto dei « salvatori » temporanei ).
Le città dove Saul giudica hanno tutte un santuario: ciò lascia supporre un legame tra la sentenza del giudice e la sentenza di Dio quando viene consultato ( stessa associazione in Es 18,15-16 ).

Dt 16,18-20
Dt 17,8-13
Dt 19,16-18
2 Cr 19,4-11
I giudici sono probabilmente istituiti dal re ( 2 Cr. ).
Nel « luogo scelto da Jahvè » ( Gerusalemme ), si trova l'istanza superiore.

Dt 21,3-8.18
Dt 22,15-21
Dt 25,7-10
Rut 4,1-12
Gli anziani continuano tuttavia a giudicare alla porta della città i casi del vecchio diritto ordinario, soprattutto le questioni matrimoniali.
Si notino già in Dt 21 pressioni sacerdotali: i leviti prendono in mano la giustizia.

Es 22,6-10
Lv 10,10-11
Lv 13-14
Nm 5,11-31
1 Sam 14,36
Fin dall'origine, i sacerdoti intervengono nella procedura « davanti a Dio » ( giuramento, sortilegi, Urim e Tummim )
E 41
prendendo in nome di Dio decisioni sul puro e l'impuro.

Ez 44,23-24
Ag 2,11-14
2 Cr 31,4
Esd 7,25-26
Esd 10,7-17
Mt 26,57-66
At 4,5-22
At 22,30-23,10
Dopo l'esilio ( 2 Cr. anticipa una situazione tardiva ), rimane solo la giustizia dei sacerdoti, perché si è sotto la dominazione politica straniera.

Pr 17,15
Pr 24,23-24
Pr 31,4-5
Is 1,17
Ger 21,11-12
Am 5,10-15
Mi 3,1-11
Zc 8,16-17
Sal 82
1 Sam 8,1-13
Malgrado le precauzioni della procedura ( testimoni, giudizi di Dio ), le ingiustizie dovevano essere frequenti.
In questa situazione, il salmista invoca la giustizia di Dio.
D 66

Lv 19,15-37
Pertanto la legge fissa ai giudici e ai testimoni regole di giustizia.

Mt 26,59-66
Mt 27,11-26
Cristo sarà vittima di queste ingiustizie.

Lc 12,13-14
Gv 5,22.27
Cristo è giudice, ma non si è sostituito ai tribunali.

Rm 13,1-5
1 Pt 2,13-14
At 25,1-21
Ogni autorità viene da Dio, quindi bisogna sottomettersi al potere giudiziario.

Mt 5,25-26.40
1 Cor 6,1-8
Rm 12,17-19
La carità deve far evitare i processi, ma se si verificano tra fratelli bisogna regolarli nella comunità

1 Cor 5,1-5
Mt 16,19
Mt 18,15-18
Gv 20,23
A Corinto, si ha la prima testimonianza sul potere giudiziario della Chiesa in campo spirituale.
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